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02.3117 · Postulato · 2002-03-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la promulgazione della nuova legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1), il Parlamento ha decretato lo smantellamento progressivo dei contributi per la valorizzazione della lana indigena. L'articolo 10 della legge del 15 giugno 1962 sulla vendita di bestiame (RS 916.301), nel frattempo abrogata, prevedeva il sostegno dello smercio della lana mediante il versamento di un contributo annuo di 1,8 milioni di franchi. Com'è il caso per altri prodotti agricoli, il Parlamento ritiene che lo smercio della lana di pecora non rientri più fra i compiti dello Stato, bensì si tratti di un aspetto di competenza dei produttori e delle rispettive organizzazioni. Nel quadro della PA 2002, i vecchi contributi per la valorizzazione sono stati sostituiti dai pagamenti diretti.

Nel 2001 la Confederazione ha versato ai detentori di ovini operanti in Svizzera pagamenti diretti per un importo di 39 milioni di franchi circa. Si è trattato segnatamente di contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (12 mio.), di contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (22 mio.), di contributi per la detenzione controllata all'aperto (2.5 mio) e di contributi d'estivazione (2.5 mio.). Inoltre, ogni anno Confederazione e Cantoni versano 2 milioni di franchi circa alla Federazione svizzera d'allevamento di bestiame ovino onde migliorare i presupposti zootecnici.

Il Consiglio federale ritiene che i detentori di ovini e le rispettive organizzazioni siano responsabili della valorizzazione della lana di pecora indigena conforme alle esigenze del mercato, possibilmente economica e in ottemperanza dei principi della sostenibilità. Spetta ai detentori di ovini e agli addetti al commercio di lana promuovere le iniziative necessarie ed impegnarsi per raggiungere gli obiettivi indicati nel postulato.

In virtù dell'articolo 12 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, la Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio. Tale disposizione è applicabile per provvedimenti quali le pubbliche relazioni, la promozione delle vendite, la pubblicità di base e la ricerca di mercato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.