02.3137 · Mozione · 2002-03-21
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nel giugno 2000 la nuova organizzazione di condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale ha assunto completamente le sue funzioni, così come erano state stabilite nelle istruzioni del Consiglio federale del 3 novembre 1999. Nell'ambito della loro attività ordinaria, ma anche durante le crisi, come in occasione della caduta di Milosevic nell'ottobre 2000 oppure dopo gli attentati del settembre 2001 negli Stati Uniti, gli strumenti istituiti hanno potuto dare il loro contributo al rafforzamento della capacità di condotta del Consiglio federale.
In questo contesto è risultato che gli strumenti della condotta in materia di politica di sicurezza sono stati in grado di integrare le informazioni provenienti tanto dalla Svizzera quanto dall'estero nei processi decisionali. Grazie ai meccanismi dell'Organo direttivo in materia di sicurezza è stato possibile assicurare il flusso di informazioni dei servizi informazioni civili, ma anche dai servizi dell'esercito e delle Forze aeree, a destinazione della condotta strategica.
Nell'ambito dell'organizzazione di condotta in materia di politica di sicurezza stabilita il 3 novembre 1999, le conoscenze dei servizi informazioni del DFGP e del DDPS, oltre alle informazioni di altri servizi della Confederazione, convergono nell'Organo direttivo in materia di sicurezza. Per il tramite del coordinatore della raccolta di informazioni, la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza riceve una sintesi delle valutazioni elaborate in seno all'Organo direttivo.
La definizione delle esigenze in materia d'informazioni destinate ai differenti servizi informazioni è preparata dal coordinatore della raccolta di informazioni e dall'Organo direttivo in materia di sicurezza; tali esigenze sono approvate dai tre Consiglieri federali della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. Sulla base di tali esigenze in materia di informazioni, i servizi informazioni forniscono il loro contributo all'allestimento di analisi interdipartimentali a lunga scadenza e alla valutazione della situazione per le sedute ordinarie e straordinarie della Giunta in materia di sicurezza.
Il coordinatore della raccolta di informazioni e l'Ufficio per l'analisi della situazione e la detezione tempestiva sono subordinati amministrativamente al DDPS. Per questo settore sono applicabili meccanismi di controllo analoghi a quelli dei servizi informazioni del DDPS. La condotta dal punto di vista tecnico incombe al presidente dell'Organo direttivo in materia di sicurezza e della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. La Delegazione della gestione di entrambe le Camere assume l'alta vigilanza.
Sulla base del rapporto di valutazione degli strumenti di condotta strategici di cui ha preso atto il 20 febbraio 2002, il Consiglio federale è dell'opinione che i meccanismi richiesti dalla mozione già esistono. In questo contesto, il Consiglio federale rinvia anche alla sua risposta alla mozione 01.3705 (Gruppo PPD, Cooperazione e professionalità nei servizi informazioni).