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02.3139 · Interpellanza · 2002-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (LATer) deve garantire che i farmaci vengano prescritti per ragioni esclusivamente mediche e impedire che chi li prescrive sia influenzato da vantaggi finanziari o da altri vantaggi materiali. Né gli sconti giustificati economicamente, in quanto per questi ultimi vi è un corrispondente controvalore economico, né gli sconti usuali nel commercio sono in grado di influenzare chi prescrive i farmaci. Al fine di applicare questa disposizione e di garantire la ripercussione della riduzione del prezzo dei farmaci nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, alla conferenza del 2 luglio 2001 sulle misure volte a contenere i costi nel settore dei farmaci, cui hanno partecipato tutti i partner della sanità, è stato istituito il gruppo di lavoro "Sconti e bonus".

Per operare una distinzione tra le riduzioni di prezzo ammesse e quelle non ammesse, promuovere la trasparenza nella dichiarazione dei ribassi ottenuti e concessi ed elaborare una procedura che garantisca una ripercussione adeguata delle riduzioni ottenute su chi sopporta i costi (assicurati, assicuratori), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha elaborato una serie di raccomandazioni all'attenzione dei vari operatori attivi nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fondandosi sui risultati presentati finora dal gruppo di lavoro citato, in cui sono rappresentati, per la Confederazione, l'UFAS, l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, la Sorveglianza dei prezzi e la Commissione della concorrenza.

1. Le riduzioni dei prezzi dei farmaci concesse agli ospedali, menzionate dall'interpellante, rientrano per principio nel campo di applicazione dell'articolo 33 LATer. Per determinare se questi vantaggi sono ammessi nel caso singolo, bisogna basarsi sul capoverso 3 dell'articolo summenzionato, che prevede la loro ammissione se sono giustificati economicamente o usuali nel commercio. Se il prezzo è da parecchio tempo di molto inferiore al prezzo di fabbrica per la consegna, ci si può chiedere a ragione se ribassi di queste proporzioni vengano davvero compensati da controprestazioni economiche equivalenti o se siano davvero usuali nel commercio. In questi casi sarebbe molto più trasparente se l'ospedale e l'azienda farmaceutica o il grossista negoziassero una riduzione del prezzo inoltrando nel contempo una richiesta di riduzione del prezzo massimo indicato sull'elenco delle specialità per il farmaco in questione.

2. La soppressione della possibilità d'influenzare chi esegue la prescrizione comporterà un miglioramento qualitativo delle cure mediche dispensate agli assicurati in quanto in futuro la prescrizione di farmaci si baserà nel singolo caso esclusivamente su criteri medici. La ripercussione sugli assicurati o sugli assicuratori delle riduzioni ottenute nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sarà garantita dalle disposizioni penali entrate in vigore all'inizio di quest'anno (vedi art. 87 cpv. 1 lett. b LATer). Bisogna esaminare con quali altre procedure, eventualmente di autoregolazione, si possono impedire la concessione e l'accettazione di riduzioni suscettibili di esercitare un'influenza. In queste condizioni, il temuto aumento dei costi in caso di soppressione di vantaggi illeciti sarebbe compensato dalle riduzioni dei prezzi eventualmente ottenute, da una migliore protezione degli assicurati dal punto di vista qualitativo e da una coerente ripercussione delle riduzioni sugli assicurati o sugli assicuratori. Qualora, inoltre, le riduzioni concesse avessero tra l'altro quale obiettivo la crescita quantitativa o la sostituzione con prodotti più cari, anche questo effetto sparirebbe.

3. I lavori del gruppo "Sconti e bonus" devono portare, sull'intero mercato dei farmaci, ad una maggiore trasparenza per quanto riguarda i fornitori di prestazioni, ma anche per tutti gli anelli della catena di distribuzione. Per prima cosa è stato analizzato l'ambito dell'acquisto di farmaci nel settore delle degenze ospedaliere. Il 15 marzo 2002 la raccomandazione in merito formulata dall'UFAS è stata inviata ai diversi operatori del settore sanitario. Nel quadro di questi lavori, allo scopo di sopprimere ribassi esagerati e di aumentare la trasparenza, i rappresentanti dell'industria farmaceutica e degli ospedali hanno convenuto di avviare in primo luogo trattative volte ad ottenere dai partner riduzioni dei prezzi. Al fine di permettere la loro ripercussione sugli assicuratori, le riduzioni ottenute dagli ospedali per l'acquisto di farmaci devono in ogni caso figurare nei costi fatturabili (art. 49 LAMal).

Il Consiglio federale ritiene urgente avvalersi della nuova disposizione della LATer per impedire che l'industria farmaceutica possa esercitare un'influenza non lontana dalla corruzione sui medici o sugli ospedali. La crescita quantitativa del mercato dei farmaci dovuta ai sistemi d'influenza non poggiava (unicamente) su criteri medici. In passato essa ha avuto ripercussioni finanziarie molto più negative per il settore sanitario rispetto alla soppressione delle riduzioni che l'hanno incentivata e che ora non sono più ammesse giusta l'articolo 33 LATer.

Risposta del Consiglio federale.