02.3148 · Interpellanza · 2002-03-22
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il capoverso 3 dell'articolo 96 del Regolamento di servizio 95 recita:
"Ai militari è vietato organizzare o partecipare ad assemblee politiche, manifestazioni politiche o attività di propaganda politica di qualsiasi tipo, come pure raccogliere firme per candidature elettorali, iniziative popolari, referendum e petizioni:
a. durante il tempo di lavoro e il riposo;
b. nel settore comunitario
c. quando portano l'uniforme."
Nell'ambito dei rapporti di divisione o di brigata, persone esterne sono spesso invitate a parlare su temi d'interesse generale. Mentre la tematica generale di tali relazioni può e deve essere discussa anticipatamente, allo scopo di evitare la propaganda vera e propria, è nella natura delle cose che le singole affermazioni rientrino nel margine discrezionale dei relatori, i quali parlano a proprio nome.
Il Consiglio federale risponde alle domande dell'interpellante come segue:
1. Le disposizioni costituzionali e della legislazione, anche quelle del Regolamento di servizio dell'esercito svizzero, si applicano a tutti i cittadini e le cittadine interessati.
2. Il Consiglio federale non ha ordinato o tollerato in passato alcuna propaganda per le votazioni durante il servizio militare comandato, né pensa di farlo in futuro.
3. Il comandante della divisione territoriale 4, come gli altri comandanti militari, non ha organizzato alcuna assemblea politica durante la quale sarebbe stata svolta propaganda per le votazioni.
4. Nulla. Conformemente al Regolamento di servizio, ma anche secondo le "regole del gioco" della democrazia, ai relatori era lecito esprimersi su temi di pubblico interesse. Essi hanno attirato l'attenzione sul fatto che, nell'espressione del voto, ognuno è totalmente libero.
Risposta del Consiglio federale.