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02.3152 · Mozione · 2002-03-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'indice attuale della capacità finanziaria dei Cantoni si calcola sulla base di quattro coefficienti, vale a dire reddito cantonale, fiscalità, onere fiscale e regione di montagna. Nei calcoli l'onere fiscale interviene a due riprese: una prima volta come coefficiente proprio e la seconda nella ponderazione delle entrate fiscali dei Cantoni e Comuni all'interno del coefficiente "fiscalità". Un Cantone con un onere fiscale sotto la media svizzera otterrà in tal modo un valore superiore a questa media nella tabella di valutazione della capacità finanziaria dei Cantoni. Con riferimento al coefficiente fiscalità, la divisione delle entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni mediante i rispettivi indici d'onere fiscale permette di determinare per ogni Cantone le entrate fiscali che percepirebbe, se il suo onere fiscale corrispondesse alla media svizzera. Pertanto, conformemente alla legge federale concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni, l'onere fiscale interviene in misura importante nell'attuale calcolo dell'indice di capacità finanziaria dei Cantoni.

Non è possibile prendere in considerazione un sistema di perequazione finanziaria basato unicamente sull'indice dell'onere fiscale. In effetti, tale indice sintetico si fonda sulle disposizioni legali (tariffe, deduzioni, ecc.) in vigore nei Cantoni e Comuni e non sull'applicazione e sull'interpretazione pratiche delle disposizioni fiscali. Inoltre, non si può escludere che un onere fiscale elevato corrisponda a prestazioni pubbliche più generose e più estese nei Cantoni interessati. D'altra parte, l'indice dell'onere fiscale non fornisce necessariamente un'immagine esaustiva dell'insieme dei prelievi obbligatori operati nei Cantoni, ciò che può rendere poco convincenti i confronti intercantonali. È possibile immaginare che, per finanziare le stesse prestazioni pubbliche, il Cantone A si finanzi essenzialmente con imposte, mentre il Cantone B ricorra piuttosto a tasse, tributi ed emolumenti che non rientrano nel calcolo dell'onere fiscale. Da ultimo, un sistema imperniato in maniera preponderante sull'indice dell'onere fiscale potrebbe scoraggiare i Cantoni a ricercare una politica finanziaria parsimoniosa ed efficace, incitandoli addirittura a modulare la loro fiscalità in funzione dei vantaggi ricavati dalla perequazione finanziaria federale.

Nel quadro delle nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti, la questione della tabella di misurazione della capacità finanziaria dei Cantoni è stata oggetto di lavori approfonditi. Gli esperti sono giunti alla conclusione che l'onere fiscale non doveva entrare, tra l'altro per le ragioni testé invocate, nella pertinente tabella del calcolo della capacità finanziaria. Per tale ragione, la soluzione presa in considerazione nel progetto di riforma mira a determinare il potenziale delle risorse dei Cantoni sulla base del loro substrato fiscale.

Infine, il Consiglio federale condivide l'opinione espressa dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e dalla Conferenza dei governi cantonali, secondo cui l'attuale sistema di perequazione finanziaria federale non deve più subire modifiche importanti fino all'introduzione del nuovo sistema proposto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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