02.3180 · Interpellanza · 2002-04-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In generale
La revisione della LADI del 1995 ha instaurato una nuova politica di mercato del lavoro che esige un'offerta di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro relativamente vasta e diversificata. Di conseguenza si rende indispensabile un modo di procedere sistematico e coerente nella definizione dei bisogni e nella pianificazione dell'offerta. Secondo l'accordo del 2000, la Confederazione ha concluso con i Cantoni un mandato di prestazioni fondato sul risultato, in particolare sull'efficacia dei provvedimenti decisi dal Cantone in materia di reinserimento professionale degli assicurati. Spetta pertanto alle autorità cantonali competenti mettere a disposizione degli assicurati il numero e il tipo di provvedimenti che reputano necessari per realizzare il mandato di prestazioni.
Domanda 1
Il modo di procedere, segnatamente la scelta dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, deve essere deciso dagli Uffici cantonali non soltanto in base a obiettivi chiaramente fissati da parte dei prestatori di servizi, ma anche in funzione di un'analisi sistematica dei bisogni e nell'ambito di bandi di gara che stimolano la concorrenza. Se attuati secondo la procedura summenzionata, riteniamo che i principi di apertura e di libera concorrenza non possano essere in pericolo anche quando il Cantone deve adoperarsi per tenere conto delle esigenze reali degli assicurati e per evitare di organizzare un numero eccessivo di provvedimenti, soprattutto dello stesso tipo, al fine di non gravare inutilmente il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione con corsi non sufficientemente frequentati.
Domanda 2
L'autorità cantonale competente attua i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalle disposizioni legali tenendo conto delle indicazioni del mercato del lavoro e dei bisogni degli assicurati. Al fine di svolgere efficacemente questo compito esigente, ogni Cantone può istituire un Servizio speciale, denominato "Logistica dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro" (LPML). Per portare a termine con successo il compito menzionato, il Servizio LPML lavora in stretta collaborazione con gli URC. Gli intensi contatti che questi ultimi tengono con gli assicurati permettono loro di valutare i bisogni a dipendenza del mercato del lavoro e le eventuali lacune tra i vari corsi disponibili.
Di conseguenza, spetta a questo Servizio cantonale, in collaborazione con gli URC, decidere in merito al numero, al genere di provvedimenti e alla loro utilità in funzione dei bisogni definiti, in particolare, in base al tasso di disoccupazione e ai settori più colpiti dalla disoccupazione.
Domanda 3
Siccome il Cantone ha un'ampia facoltà di decisione per quanto concerne i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, il Consiglio federale ha stabilito determinati criteri generali, come pure un quadro finanziario in materia di scelta dei prestatori di servizi.
Riassumendo: il Consiglio federale auspica che i corsi di perfezionamento e di reintegrazione professionale siano concepiti in modo adeguato, vengano impartiti da specialisti e migliorino - questo è l'unico obiettivo di tale provvedimento - l'idoneità al collocamento degli assicurati. Spetta pertanto ai Cantoni, tenendo conto degli elementi summenzionati, stabilire i criteri di ammissione in grado di soddisfare le esigenze della disoccupazione nella loro regione. In seguito, l'amministrazione federale effettua controlli regolari allo scopo di accertarsi che le autorità cantonali abbiano rispettato i principi federali nella loro selezione ed esecuzione di prestazioni.
Risposta del Consiglio federale.