Lexipedia

02.3207 · Interpellanza · 2002-04-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La banca dati sul traffico di animali (BDTA) è un elemento importante del nuovo controllo sul traffico di animali, introdotto nel 1998 mediante una modifica della legge sulle epizoozie. Tale controllo consente di ricostruire gli spostamenti degli animali allo scopo di lottare contro le epizoozie e di assicurare - nell'interesse dei consumatori - trasparenza sulla provenienza della carne. Inoltre, conformemente all'Accordo bilaterale sull'agricoltura, la BDTA costituisce il presupposto per l'esportazione nell'UE di animali e prodotti di origine animale.

Sulla base di un concorso pubblico, sviluppo e gestione della BDTA erano stati affidati a una società anonima composta di organizzazioni operanti nei settori dell'allevamento di animali, della produzione di carne e veterinario nonché a una ditta specializzata in informatica. All'origine dei problemi attuali vi è il fatto che all'epoca dell'introduzione della BDTA, nel 1999, il tempo disponibile era estremamente ridotto ed erano sorte notevoli difficoltà iniziali. La BDTA ha quindi subito i contraccolpi della mancata accettazione da parte dei detentori e dei commercianti di animali nonché dei responsabili degli stabilimenti di macellazione. Il modello di esternalizzazione scelto, ideato appositamente per un rapido sviluppo del sistema di elaborazione elettronica dei dati, si è rivelato troppo poco idoneo considerate la complessità dell'esecuzione e la necessità di una gestione dai costi contenuti. La BDTA non ha funzionato in modo soddisfacente nemmeno dopo la rimozione delle difficoltà iniziali. A più riprese si è dovuto procedere ad adeguamenti del sistema e all'adozione di provvedimenti per colmare le lacune in materia di notifica, con conseguente lievitazione dei costi. Le ulteriori cause all'origine dei costi elevati sono: la complessità del sistema prescritto dalla Direttiva UE 64/432, l'offerta ottimistica e i diversi provvedimenti adottati per migliorare l'accettazione.

Vista la situazione, nell'autunno 2001 il Dipartimento federale dell'economia ha ordinato un piano di provvedimenti per il risanamento della BDTA e nella primavera 2002 ne ha trasferito la responsabilità dall'Ufficio federale di veterinaria all'Ufficio federale dell'agricoltura. Per garantire che il piano di risanamento venga realizzato, il credito supplementare, indispensabile per assicurare il finanziamento nel 2002, è vincolato ad oneri specifici.

Domanda 1

Alla luce degli accertamenti effettuati finora è possibile concludere che l'applicazione BDTA (informatica - tecnologia) si presta ad essere utilizzata anche in futuro, ma che la struttura organizzativa dev'essere analizzata in modo più accurato ed adeguata affinché siano garantite trasparenza e responsabilità per quanto concerne il risultato.

Domanda 2

L'applicazione e le componenti periferiche sono state oggetto di una verifica attuata secondo le norme tecniche da una ditta specializzata, su incarico dell'Ufficio federale di veterinaria. Esse sono risultate buone. Per quanto concerne la consegna vi è tuttavia un certo ritardo rispetto a quanto previsto dal contratto. Il codice sorgente e un back-up completo vengono trasmessi mensilmente al competente ufficio federale.

Domanda 3

La legge sulle epizoozie sancisce che la Confederazione può gestire autonomamente la BDTA o affidarne la gestione a terzi. I problemi sorti potrebbero essere in parte riconducibili alla forma di mandato scelta. È probabile che essa presenti delle lacune per quanto concerne la fase operativa e per tale motivo è attualmente oggetto di una verifica approfondita. Inoltre, a posteriori l'importo dell'offerta presentata è da considerarsi troppo esiguo.

Domanda 4

L'aspetto della protezione dei dati è disciplinato nell'ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali e nel contratto stipulato con la ditta operatrice. Finora non sono state constatate infrazioni. Siccome la BDTA è al contempo uno strumento che, grazie alla sua trasparenza, dovrebbe infondere fiducia nei confronti della provenienza della carne, l'ordinanza prevede che diversi dati siano accessibili a tutti.

Domanda 5

La BDTA SA svolge compiti inerenti all'esecuzione definiti su base contrattuale; agli interessati sono garantiti i rimedi giuridici. La maggioranza degli azionisti è costituita da rappresentanti delle categorie interessate. Per il momento non sono ancora state prese decisioni in merito ad eventuali cambiamenti per quanto concerne l'ente responsabile. La priorità è data agli interessi dei detentori di animali. La forma di organizzazione è oggetto di verifica anche perché i previsti provvedimenti d'incentivazione e d'esecuzione presuppongono una maggiore vigilanza da parte dello Stato.

Domanda 6

L'unificazione delle banche dati nelle quali vengono raccolte informazioni agricole ha costituito sin dall'inizio dei lavori un obiettivo il cui raggiungimento potrà essere prospettato soltanto nel momento in cui la BDTA funzionerà in modo ineccepibile.

Domanda 7

Lo sviluppo della BDTA è stato finanziato esclusivamente dalla Confederazione. Le perdite registrate finora non verranno pertanto addebitate ai detentori di animali. È inoltre sbagliato attribuire la colpa unicamente alla BDTA SA.

Domanda 8

La questione della responsabilità per la maggior spesa della BDTA è stata oggetto di una verifica approfondita. Il Consiglio federale non è a conoscenza di eventuali danni subiti dai detentori di animali. Le funzioni supplementari della BDTA che non rientrano nel quadro del mandato di diritto pubblico andranno ovviamente a carico dei rispettivi mandanti. Siccome il sistema dovrebbe in primo luogo aiutare i detentori di animali a promuovere lo smercio, l'accollamento delle spese ai detentori di animali è, di massima, corretto. In futuro, le spese non dovrebbero tuttavia essere a carico unicamente delle aziende dedite all'allevamento, bensì andrebbero ripartite fra i diversi anelli della catena di produzione e di valorizzazione della carne.

Risposta del Consiglio federale.

02.3207 | Lexipedia | Lexipedia