02.3240 · Interpellanza · 2002-06-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Considerato il numero ancora elevato di persone che restano ogni anno gravemente ferite o addirittura perdono la vita in incidenti stradali, nel 2000 il DATEC ha incaricato l'USTRA di elaborare le basi di una politica federale in materia di sicurezza del traffico stradale secondo i principi della "Visione Zero". Nel quadro di questo mandato, l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) ha condotto un progetto di ricerca di concerto con altri esperti e l'USTRA. Il rapporto finale è stato presentato al DATEC all'inizio del corrente anno. Pur essendo incentrato sul tema della sicurezza stradale, esso non rappresenta la politica del DATEC o del Consiglio federale, ma una base su cui lavorare per definire una vera e propria politica in materia.
Risposta alle singole domande:
1. La pubblicazione del rapporto è prevista per fine agosto 2002 e sarà presentata ai media e alle cerchie interessate in occasione di un incontro informativo organizzato dall'USTRA.
2. Molte misure di sicurezza stradale già approvate o attuate (inclusa la creazione di piste ciclabili e di percorsi pedonali sicuri e attrattivi) si ripercuoteranno positivamente anche sulla sicurezza dei bambini e degli adolescenti. Una misura mirata in materia di sicurezza dei bambini è rappresentata dalla modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) entrata in vigore il 1° gennaio 2002 secondo la quale tutti i bambini sotto i dodici anni trasportati nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri devono essere assicurati mediante apposito dispositivo di sicurezza. Con la politica in materia di sicurezza stradale, attualmente in fase di elaborazione, sarà fatto il possibile per contenere al massimo i rischi su tutta la rete stradale. L'obiettivo perseguito consiste nel prevenire incidenti, evitare morti e feriti gravi negli incidenti stradali e attenuare le conseguenze delle lesioni subite. Si renderanno necessarie misure in materia di educazione, formazione, psicologia, comunicazione, marketing, diritto, vigilanza, infrastruttura, gestione, tecnica dei veicoli, telematica e soccorso. Molte di queste misure avranno indirettamente effetti positivi sulla sicurezza di bambini e adolescenti. In quanto utenti deboli della strada, i bambini necessitano di una tutela particolare visto che non si espongono volontariamente o, quanto meno con poca consapevolezza, ai rischi della strada. Di questo aspetto si terrà conto in occasione della valutazione e della scelta di nuove misure nel quadro della nuova politica in materia di sicurezza stradale. Dato che essa si trova ancora in preparazione, non sono ancora state decise misure concrete.
3. La statistica degli ultimi due anni riguardante i bambini e adolescenti incidentati nella fascia di età tra 0 e 18 anni si presenta come segue:
2000
2001
feriti
deceduti
feriti
deceduti
conducenti
2002
24
2016
14
pedoni
948
18
872
8
passeggeri
1488
13
1386
20
totale
4438
55
4274
42
4. La revisione di cui sopra non prevede soltanto l'armonizzazione delle categorie delle licenze di condurre, ma anche un intero pacchetto di misure di cui beneficeranno anche i bambini. Tra queste basti citare:
- I detentori della licenza di condurre della categoria C (autocarri) non possono più effettuare trasporti di persone (finora potevano condurre torpedoni a titolo non professionale);
- Chi in futuro vorrà condurre veicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere (anche scuolabus), dovrà essere in possesso della licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1; la licenza di condurre valida per le automobili non sarà più sufficiente. Diversamente da quanto avviene attualmente, i candidati devono dimostrare di avere alle spalle un'esperienza di guida irreprensibile di almeno un anno, aver compiuto il 21° anno di età, soddisfare a esigenze mediche più complesse e superare un esame teorico complementare e un esame pratico di conducente.
- La formazione sarà complessivamente migliorata mediante le seguenti misure
- la licenza per allievo conducente per tutte le categorie di veicolo sarà rilasciata solo a chi ha superato l'esame teorico;
- l'insegnamento teorico sarà impartito contemporaneamente all'insegnamento pratico.
- La possibilità di ripetere l'esame di conducente sarà sottoposta a condizioni restrittive: in futuro, al terzo esame pratico si deve produrre l'attestazione di un maestro conducente in cui viene specificato che la formazione è conclusa; può accedere al quarto esame solo chi sulla base di un test semplice conferma la sua idoneità.
5. Secondo la direttiva CEE sulla patente di guida, l'introduzione della sottocategoria A1 è facoltativa. La maggioranza degli Stati membri l'ha introdotta fissando l'età minima a 16 anni. Una modifica in tal senso non è compatibile con i principi di Visione Zero. Pertanto, il Consiglio federale ha deciso in data 3 luglio 2002 che anche in futuro gli adolescenti tra i 16 e i 18 anni non potranno condurre le motociclette con 125 cm3 . Potranno però condurre motociclette con cilindrata fino a 50 cm3, incluse quelle con potenza massima superiore ai 45 km/h previo superamento di apposita formazione obbligatoria e dimostrando di assolvere esigenze elevate durante l'esame di conducente.
6. L'educazione in materia di circolazione stradale nei giardini d'infanzia e nelle scuole rientra oggi tra le competenze dei Cantoni. Pertanto, la Confederazione non ha praticamente la possibilità di intervenire sui piani di studio. Tuttavia, la tematica del gioco e dello sport sulla strada e dunque anche l'impiego di pattini in linea, monopattini e veicoli similari ricevono già adeguata considerazione. I servizi responsabili dell'organizzazione e dell'attuazione della formazione in materia di circolazione stradale nonché dell'elaborazione di materiale didattico dovranno tenere debitamente conto della nuova regolamentazione concernente gli attrezzi analoghi ai veicoli (pattini in linea, monopattini e simili) entrata in vigore il 1° agosto 2002, come d'altronde avviene per qualsiasi modifica in materia di diritto della circolazione stradale.
7. Con la modifica del 14 dicembre 2001 della legge sulla circolazione stradale (LCStr) è stata introdotta una base legale per il coordinamento delle misure di prevenzione (art. 2a cpv. 2; non ancora in vigore). La nuova politica della sicurezza stradale dovrà dal suo canto contribuire a migliorare il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni. Le modalità di attuazione dovranno essere verificate nel quadro della sua elaborazione.
8. Finché il nuovo articolo 2a cpv. 1 della LCStr modificata il 14 dicembre 2001 non sarà entrato in vigore, il DATEC e l'USTRA non avvieranno alcuna campagna. Oltretutto, al momento mancano anche i fondi necessari.
9. Le campagne sono misure onerose e la base giuridica, come precedentemente illustrato, non è ancora in vigore. Per queste ragioni, il Consiglio federale non ha programmato nessuna campagna in materia di sicurezza stradale. La Confederazione partecipa comunque alle campagne nazionali del Consiglio svizzero della sicurezza stradale, finanziate mediante il Fondo di sicurezza stradale (RS 741.81).
Risposta del Consiglio federale.