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02.3262 · Postulato · 2002-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Giuridicamente il vino è definito al capitolo 36 dell'ordinanza sulle derrate alimentari che comprende anche una descrizione delle "esigenze minime e caratteristiche della composizione" (art. 368). Inoltre, dal 1° maggio 2002 un'ordinanza specifica concernente "le procedure e i trattamenti enologici ammessi" fornisce un elenco esaustivo delle pratiche lecite nell'elaborazione del vino. Quindi, i trattamenti che non figurano in questo elenco sono vietati, a meno che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'autorità menzionata in questa ordinanza, non rilasci un'autorizzazione secondo l'articolo 2.

L'impiego di trucioli di rovere non è previsto in questo elenco. Nel passato, l'UFSP aveva autorizzato esperimenti di vinificazione a severe condizioni, in particolare in quantità limitate, al fine di conoscere scientificamente il ruolo che potrebbe avere questa tecnologia nella futura elaborazione del vino. Se l'utilizzo di trucioli di rovere ha come primo obiettivo quello di conferire al vino l'aroma del legno e di aumentarne la complessità, l'aggiunta di detti trucioli nell'elaborazione dei vini può anche permettere di nascondere qualche piccolo difetto. D'altra parte il trattamento con i trucioli di rovere è decisamente meno costoso dell'utilizzazione di botti tradizionali. Attualmente non sono state presentate domande per la vendemmia 2002.

L'entrata in vigore degli accordi bilaterali ci obbliga a rispettare i trattamenti enologici riconosciuti nell'allegato 7 dell'accordo agricolo. Questo allegato non menziona l'impiego di trucioli di rovere e, secondo le ultime informazioni provenienti da Bruxelles, il riconoscimento di questa pratica non è previsto. Di conseguenza l'elenco dei trattamenti enologici autorizzati a medio termine non sarà modificato.

A livello mondiale questo tema è stato dibattuto nel quadro dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV). Messo sotto pressione dai Paesi produttori di vino del Nuovo mondo, l'OIV ha deciso di ammettere questo trattamento come facente parte del "Codice internazionale delle pratiche enologiche". In questo contesto, deve ancora essere disciplinata la questione della dichiarazione, nella consapevolezza che ogni allusione a un "invecchiamento in fusto di rovere" debba essere vietata. Infatti, se il trattamento non costituisce alcun pericolo per la salute del consumatore, può sicuramente essere fonte di inganno.

La legislazione svizzera non autorizza trattamenti a base di trucioli di rovere e quindi non vi è la necessità di modificare la legislazione in materia.

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