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02.3264 · Postulato · 2002-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 15 dicembre 2000 concernente nuove misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'esenzione dal pagamento della tassa di negoziazione per i negozi giuridici conclusi con determinati investitori, tra cui figurano segnatamente gli istituti esteri di previdenza professionale. Questa novità ha come conseguenza, che i negoziatori svizzeri di titoli assoggettati all'obbligo fiscale non devono più versare tasse di negoziazione per gli investitori menzionati nell'articolo 17a della legge federale sulle tasse di bollo (LTB). Gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata (in special modo le casse pensioni), le autorità pubbliche svizzere e gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali non sono stati invece sgravati dal pagamento della tassa di negoziazione. Anzi, dal 1° luglio 2001, questi investitori sono considerati negoziatori di titoli. Ne consegue che le casse pensioni svizzere devono farsi carico della tassa di negoziazione anche quando fruiscono dei servizi forniti dai gerenti stranieri di patrimoni e concludono operazioni su titoli con banche o agenti di borsa stranieri.

La proposta di direttiva COM(2000) 507, citata nel testo del postulato, non ha come oggetto le questioni di carattere fiscale; pertanto, è praticamente impossibile trovare una correlazione con la tassa di negoziazione applicata in Svizzera. La proposta di direttiva si basa sul fatto che l'attività degli enti pensionistici aziendali e professionali non è ancora disciplinata da alcuna specifica normativa comunitaria, benché l'Unione europea disponga di norme prudenziali dettagliate per gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e i fondi di investimento (ossia gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari). L'obiettivo che si prefigge l'Unione europea con tale proposta di direttiva è quello di compiere un primo passo verso l'armonizzazione delle norme prudenziali. La proposta è finalizzata in particolare a proteggere gli interessi dei beneficiari e comprende dunque norme prudenziali concernenti gli enti pensionistici, gli investimenti e la costituzione delle riserve tecniche.

La direttiva di proposta COM(2000) 507 intende nel contempo offrire agli enti pensionistici la possibilità di operare in altri Stati membri all'interno dell'UE (attività transfrontaliera). Gli Stati membri non devono limitare il potere degli enti pensionistici di nominare per la gestione (e il deposito) del portafoglio d'investimento un gestore degli investimenti o un depositario stabilito in un altro Stato membro. In questo contesto, la tassa di negoziazione non costituisce alcun ostacolo, poiché gli istituti esteri di previdenza professionale fanno parte, come già menzionato, degli investitori esentati, per i quali i negoziatori svizzeri di titoli assoggettati all'obbligo fiscale non devono versare tasse. La seconda possibilità indicata dalla direttiva di proposta summenzionata consisterebbe nel raggruppare in un unico ente pensionistico gli enti "locali" che le multinazionali hanno istituito nei diversi Stati dell'UE. Se una regolamentazione simile venisse applicata anche in Svizzera, la cassa pensioni istituita in Svizzera da un gruppo attivo a livello internazionale sarebbe incorporata in un istituto di previdenza estero. L'onere della tassa di negoziazione che incombe alla cassa pensioni svizzera verrebbe quindi a decadere.

Nello scritto del 22 gennaio 2002, indirizzato alla commissione dell'economia e dei canoni del Consiglio degli Stati, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha fatto presente a tale riguardo che non c'è alcuna relazione tra la proposta di direttiva COM(2000) 507 e gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone e che neppure l'"Acquis communautaire" contempla detta proposta. Per quanto riguarda le ripercussioni che la proposta di direttiva avrebbe sulla Svizzera, l'UFAS ha precisato in primo luogo che essa non verrebbe applicata alla previdenza professionale obbligatoria bensì unicamente a quella più estesa. L'UFAS individua ulteriori problemi in special modo

* nelle peculiarità del sistema vigente (in particolare per quanto riguarda l'amministrazione paritetica, concetto pressoché sconosciuto nell'UE),

* nell'ambito della vigilanza a livello di verifica del rispetto delle disposizioni di legge estere,

* in caso di intervento del fondo di garanzia a causa dell'insolvenza di un istituto di previdenza con sede all'estero.

Inoltre, l'applicazione della proposta di direttiva implicherebbe anche la modifica di numerose disposizioni d'esecuzione del diritto svizzero.

La proposta di direttiva COM(2000) 507 non avrebbe conseguenze per la legislazione fiscale svizzera, poiché non contiene, come già detto, disposizioni fiscali. Per ente pensionistico ai sensi della proposta di direttiva si intendono tutti gli enti pensionistici aziendali e professionali che operano secondo il principio di capitalizzazione, distinti da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituiti al solo fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione ad un'attività lavorativa sulla base di un accordo stipulato individualmente o collettivamente. In quest'ottica, il rischio che l'UE annoveri le casse pensioni svizzere fra le assicurazioni sulla vita o le banche piuttosto che fra gli istituti di previdenza, a causa del loro obbligo di pagamento della tassa di negoziazione, dovrebbe essere minimo.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.