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02.3272 · Interpellanza · 2002-06-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nelle assicurazioni sociali le prestazioni sono cumulabili con riserva di sovrassicurazione. Le rendite sono concesse nella seguente successione: dapprima l'AVS/AI, poi l'AM o l'AINF e infine la previdenza professionale secondo la LPP. Questa successione ha origini storiche. Fa senso che il primo pilastro sia, quale assicurazione di base, il primo a versare prestazioni nel quadro del sistema dei tre pilastri, conformemente al mandato costituzionale che si basa sulla copertura del fabbisogno vitale e sul fatto che l'AVS/AI assicura tutta la popolazione residente. Il compito del secondo pilastro è quello di permettere di mantenere il livello di vita abituale in modo adeguato.

Nella continuità del sistema il legislatore ha introdotto queste regole di coordinamento nella Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2003. Il legislatore ha così voluto evitare che le rendite dell'AVS/AI possano essere ridotte (art. 69 cpv. 3 LPGA).

2. e 3. Gli istituti di previdenza forniscono le loro prestazioni conformemente al regolamento. L'esperto di previdenza professionale verifica se un istituto di previdenza offre sempre la garanzia di adempiere ai suoi obblighi. Per fissare i contributi si tiene conto, nella misura del possibile, dell'eventualità che un istituto di previdenza a seconda delle circostanze riduca le sue prestazioni a causa della sovrassicurazione. I contributi dei datori di lavoro e dei salariati saranno quindi meno elevati. Un istituto di previdenza ha anche la possibilità di riassicurare i suoi obblighi mediante un contratto di assicurazione collettiva presso una società di assicurazione sulla vita. Dato che in singoli casi una riduzione non è prevedibile, può accadere che un istituto di previdenza percepisca in un caso particolare di previdenza in base a questo contratto prestazioni più elevate rispetto a quelle versate a una persona avente diritto alla previdenza. Può però anche succedere il contrario. In linea di massima a lungo termine vi è compensazione. In ogni caso, però, un eventuale eccedente attuariale che scaturisce da un contratto di questo tipo oppure in generale prestazioni che un istituto di previdenza non deve versare in seguito a una riduzione rientrano nei mezzi liberi dell'istituto di previdenza. Questi mezzi devono, tra l'altro, essere impiegati per aumentare le prestazioni, adeguare il rincaro delle rendite correnti, costituire riserve di compensazione e, a certe condizioni, ridurre i contributi. I mezzi sono così utilizzati a favore delle altre persone aventi diritto alla previdenza. Non si tratta quindi di un arricchimento degli istituti di previdenza a scapito delle assicurazioni pubbliche.

L'organo di controllo verifica inoltre annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento del patrimonio degli istituti di previdenza. Qualora constati irregolarità, deve informarne l'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza consulta inoltre i rapporti dell'organo di controllo e degli esperti. Nella prassi questi strumenti di vigilanza si sono dimostrati validi.

Le disposizioni legali attuali prevedono quindi una regolamentazione chiara per quanto riguarda il sistema delle riduzioni. Il Consiglio federale ritiene perciò che non vi siano richieste abusive e contrarie al sistema da parte di un istituto di previdenza nei confronti delle istituzioni dello Stato. Un capovolgimento della regolamentazione sulla riduzione, ossia stabilire che gli istituti di previdenza fornirebbero la totalità delle prestazioni e che il primo pilastro ridurrebbe le sue prestazioni, è difficilmente realizzabile dal punto di vista amministrativo, poiché da un lato esso comporterebbe l'introduzione di un'unica regolamentazione della riduzione a livello svizzero (p. es. il 90% dell'ultimo salario AVS), dall'altro per gestire il 1° pilastro si dovrebbe affrontare una moltitudine di piani previdenziali.

Risposta del Consiglio federale.

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