02.3278 · Postulato · 2002-06-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Con la riforma della politica agricola, in atto dal 1993, una parte del sostegno dei prezzi è stata sostituita progressivamente da pagamenti diretti. L'indennizzo delle prestazioni a favore della collettività avviene in primo luogo in base alla superficie gestita e alla detenzione di animali che consumano foraggio grezzo. La trasformazione del sistema comporta una certa ridistribuzione dalle aziende intensive a quelle estensive. Nell'ambito del vecchio disciplinamento dei contributi, molte aziende d'ingrasso di vitelli hanno sviluppato un'intensità di gestione relativamente elevata beneficiando di un contributo per vacca e un contributo supplementare per due vitelli per vacca. Per queste aziende il nuovo sistema dei pagamenti diretti ha comportato una riduzione dell'importo dei contributi. Per attenuare le conseguenze di eventuali perdite di contributi ma anche in vista di un termine di transizione affinché le aziende si adeguino alle nuove condizioni quadro della PA 2002, e in particolare anche alle esigenze di mercato, il Consiglio federale ha decretato una serie di norme transitorie valide per cinque anni. Fino alla fine del 2003, i gestori ricevono un contributo per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (contributi UBGFG) corrispondente almeno all'importo dei contributi per vacche e vitelli da ingrasso pagati nel 1998, conformemente all'ordinanza del 20 dicembre 1989 sui contributi ai detentori di vacche. Questo contributo è ridotto annualmente del cinque per cento. Questa disposizione transitoria, volta a garantire i diritti acquisiti, è stata formulata specificamente per le aziende d'ingrasso di vitelli e non è destinata a nessun altro gruppo di aziende. Il Consiglio federale ha pertanto preso debitamente in considerazione le esigenze degli ingrassatori di vitelli.
I contributi UBGFG mirano a promuovere la competitività della produzione di latte e di carne mediante foraggio grezzo e a garantire, attraverso l'utilizzazione, la cura globale soprattutto delle superfici inerbite. Pertanto l'azienda non deve scegliere la categoria di animali da allevare in base al contributo, bensì in base al mercato. Questo principio non dev'essere messo in discussione con un provvedimento che orienti la produzione. Non è quindi prevista una differenziazione in base al tipo di azienda. Nel quadro della consultazione sulla PA 2007 questo concetto non è stato messo in dubbio.
I contributi UBGFG, al contrario dei contributi per le vacche versati in passato, non prevedono alcun provvedimento sostitutivo per la rinuncia alla produzione di latte commerciale. Pertanto non esiste alcun legame con la vendita o la locazione di contingenti lattieri. Rispetto al sostegno del mercato lattiero si può tuttavia constatare che la parità di sostegno tra produttori di latte commerciale e di latte che non viene commerciato viene presa in considerazione, dato che il sostegno del prezzo del latte (20 - 25 ct./kg ) rispecchia sostanzialmente la deduzione per il latte commerciale (1 UBGFG per 4'400 kg) in relazione al contributo UBGFG (900 fr.).
Secondo le stime dell'Ufficio federale dell'agricoltura, l'aumento richiesto potrebbe comportare spese addizionali pari a circa 15 milioni di franchi. Nel messaggio del 29 maggio 2002 sull'ulteriore sviluppo della politica agricola, parte II (02.046), il Consiglio federale ha proposto i mezzi finanziari per i singoli settori per il periodo 2004-2007. La decisione finale sui mezzi finanziari messi a disposizione e sulla loro distribuzione spetta al Parlamento. Per il Consiglio federale non vi è alcun margine di manovra per ulteriori provvedimenti dai costi sostenuti, a causa del freno all'indebitamento. Pertanto, l'aumento proposto potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante una relativa riduzione del sostegno del mercato, delle aliquote dei contributi UBGFG o mediante un altro tipo di pagamento diretto. Tuttavia, per il Consiglio federale una nuova ripartizione è fuori discussione, visti gli effetti indesiderati ad essa collegati che potrebbero verificarsi nel settore agricolo.
Per la loro concezione e gli obiettivi fissati, i contributi UBGFG sono un tipo di pagamento diretto utile sia all'agricoltura di pianura sia all'agricoltura di montagna. Essi non sono adatti ad essere destinati ad un sostegno specifico per l'agricoltura di montagna. Il sostegno delle prestazioni fornite dall'agricoltura di montagna è stato e sarà ancora garantito mediante i contributi di declività ed i contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione. Dal 1 gennaio 2002, questi ultimi sono stati aumentati dal Consiglio federale al fine di ridurre la disparità reddituale tra agricoltura di montagna e agricoltura di pianura. Esso ha quindi accolto il postulato Decurtins (00.3388) e le richieste avanzate dalle cerchie contadine nel quadro della consultazione sulla PA 2007 aumentando la limitazione dei contributi da 15 a 20 UBGFG per azienda. Per l'agricoltura nelle regioni collinare e montana, questo aumento comporta maggiori entrate nella misura di circa 43 milioni di franchi l'anno. Nel contempo sono stati aumentati pure i contributi d'estivazione con un conseguente incremento delle entrate per l'economia alpestre pari a 9 milioni di franchi l'anno. Con questi provvedimenti il Consiglio federale ha ancora una volta preso in considerazione gli interessi dell'agricoltura di montagna nel quadro delle possibilità finanziarie.
Per le aziende d'ingrasso di vitelli, inoltre, vi sono tuttora provvedimenti di sostegno specifici. Il latte scremato per la fabbricazione di succedanei del latte da foraggio e per il foraggiamento liquido viene sostenuto nella misura di 8 ct./kg. Complessivamente in questo ambito vengono stanziati da 6 a 7 milioni di franchi all'anno.
Un aumento dei contributi UBGFG giusta l'articolo 73 LAgr per le aziende d'ingrasso di vitelli che non dispongono di contingente lattiero sarebbe in contrasto con il nuovo orientamento della politica agricola nonché con la concezione del sistema dei pagamenti diretti. Inoltre, ciò comporterebbe problemi in relazione agli accordi OMC, in quanto un tale provvedimento risulterebbe vincolato alla produzione (Blue-Box). Pertanto non potrebbe essere esclusa la classificazione dei contributi UBGFG nella Blue-Box, con conseguente obbligo di riduzione.
Alla luce di quanto suesposto il Consiglio federale non intende procedere ad alcun aumento o ridistribuzione a favore di singoli gruppi di aziende.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.