02.3315 · Interpellanza · 2002-06-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che le famiglie contadine sono confrontate con diverse sfide e che è necessario un notevole impegno per gestire la nuova situazione. Tuttavia, l'accelerazione degli sviluppi registrata dall'inizio degli anni '90 non ha interessato soltanto l'agricoltura bensì, in generale, la società e l'economia. I cambiamenti si susseguono a ritmi sostenuti e le strutture mutano continuamente. Ciò implica flessibilità, un nuovo atteggiamento verso il lavoro e capacità di adattamento. L'agricoltura dovrà far fronte anche in futuro a rapidi cambiamenti. In questo processo di adeguamento il settore primario è sostenuto dallo Stato che, mediante condizioni quadro e strumenti di politica agricola, crea un contesto che consente agli agricoltori di fornire anche in futuro le prestazioni richieste loro dalla società e sancite dalla Costituzione federale (art. 104 Cost.).
1. Il Consiglio federale segue attentamente gli sviluppi della situazione economica del settore primario. La valutazione è effettuata sulla scorta del conto economico dell'agricoltura e dei dati contabili di singole aziende. I risultati di queste rilevazioni rappresentative vengono illustrati in modo esaustivo nel Rapporto agricolo dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) pubblicato annualmente.
All'inizio degli anni '90, quando vigeva ancora la vecchia politica agricola, vi è stato un deterioramento della situazione reddituale dell'agricoltura. Verso la metà degli anni '90 la tendenza al ribasso è stata arrestata. Nonostante ciò, i redditi degli agricoltori hanno continuato a subire notevoli fluttuazioni annuali dovute soprattutto a condizioni naturali e del mercato particolari. Nel 2001 la situazione reddituale si presentava in modo poco soddisfacente. Secondo i risultati della Centrale analisi della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon (FAT), nel 2001 il profitto del lavoro per unità di manodopera familiare ammontava mediamente a 30'400 franchi, ossia era del 12 per cento inferiore al livello degli anni 1998/2000. Nel 1999 e nel 2000 il profitto del lavoro era stato rispettivamente del 5 e addirittura del 21 per cento superiore a quello rilevato nel periodo 1996/1998.
Il divario fra il profitto del lavoro del settore primario e il salario comparabile degli altri settori dell'economia è evidente in tutte le regioni. Tuttavia, negli anni '90 il profitto del lavoro nell'agricoltura, espresso in per cento, è aumentato mediamente in misura quasi analoga al salario comparabile. Il profitto del lavoro è un indicatore che non consente di illustrare la situazione reddituale in modo esaustivo. Per avere un'immagine completa della situazione economica delle aziende agricole intese come imprese famigliari indipendenti, oltre all'intero reddito agricolo (compresa la retribuzione del capitale proprio) vanno considerati il reddito accessorio e il costo della vita (affitto dell'abitazione, consumo proprio, ecc.) generalmente più contenuto rispetto a quello sopportato dal resto della popolazione. Anche l'analisi del flusso dei mezzi finanziari che precede le uscite private fornisce informazioni interessanti. Negli anni '90 tale flusso è rimasto piuttosto stabile. Esso ammontava a 93'900 franchi nella media degli anni 1990/1992 e a 94'300 franchi in quella del periodo 1999/2001. Questa stabilità si riscontra pure per altri indicatori economici. Nel settore primario investimenti e quota del capitale di terzi sono rimasti piuttosto stabili. Nel periodo in oggetto vi è stato un lieve incremento del consumo privato. Va inoltre considerato che i redditi di aziende con strutture comparabili possono variare notevolmente. Le differenze fra le aziende del quartile inferiore e quelle del quartile superiore sono enormi. È quindi evidente che oltre alle condizioni quadro (prezzi alla produzione, pagamenti diretti, ecc.) vi sono altri fattori che influiscono considerevolmente sul risultato economico.
Conformemente all'articolo 5 della legge sull'agricoltura (LAgr), i provvedimenti di politica agricola hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione. Tale disposizione non è sinonimo di diritto, per tutte le aziende, di conseguire un reddito comparabile. Inoltre, la situazione verificatasi in un particolare anno non è determinante. Nel messaggio relativo alla Politica agricola 2002 (FF 1996 IV 1) si legge che nel 1994 una parte considerevole delle aziende ha conseguito un reddito comparabile e fintanto che il numero di aziende che conseguono un reddito comparabile rimarrà importante, le condizioni dell'articolo 5 LAgr vanno considerate adempiute. Tali presupposti sono dati anche attualmente. Il Consiglio federale ritiene pertanto che per il momento non vi sia alcuna necessità d'intervento sulla scorta dell'articolo 5 LAgr. La situazione reddituale del settore primario verrà valutata dal Parlamento nel quadro dei dibattiti sulla Politica agricola 2007.
2. Per quanto concerne l'accesso alle prestazioni sociali, le famiglie contadine hanno, per principio, gli stessi diritti della rimanente popolazione. Se si considerano gli assegni familiari, i piccoli contadini -- contrariamente ai lavoratori indipendenti degli altri settori dell'economia -- beneficiano di assegni per i figli disciplinati dal diritto federale (legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura). Essi non devono partecipare al finanziamento di tali assegni in quanto i costi sono a carico di Confederazione e Cantoni.
Le prestazioni dell'assistenza sociale possono essere erogate anche se gli interessati dispongono di un patrimonio sotto forma di fondi la cui valorizzazione è tuttavia impossibile o non può essere ragionevolmente richiesta. Per quanto concerne gli aiuti transitori, i quali possono venir versati a favore di persone che esercitano già un'attività lucrativa indipendente, le Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) prescrivono che a breve scadenza l'azienda agricola in questione deve essere oggetto di un controllo da parte di un servizio di consulenza agricola. I centri di formazione dell'assistenza sociale offrono a persone specializzate la possibilità di seguire corsi di perfezionamento, affinché le famiglie contadine possano approfittare di un aiuto adeguato e competente.
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che determinate condizioni quadro economiche possono essere all'origine, nell'agricoltura, di casi di rigore in ambito sociale. Pertanto, nel quadro dell'ulteriore sviluppo della politica agricola il Parlamento propone che il processo di adeguamento delle strutture sia accompagnato da misure sociali più incisive. Oltre agli aiuti per la conduzione aziendale, previsti già attualmente in caso di difficoltà finanziarie non imputabili al gestore, a partire dal 2004 dovrebbero essere introdotti i cosiddetti aiuti di riqualificazione. In tal modo vengono sostenuti finanziariamente i capiazienda e i rispettivi coniugi desiderosi di apprendere ed esercitare una professione non agricola.
3. Con la riforma degli strumenti di politica agricola attuata negli anni '90 lo Stato ha ridotto progressivamente il suo intervento sul mercato. La formazione dei prezzi è, per principio, di competenza degli operatori del mercato. Nel quadro della nuova politica agricola, le possibilità d'intervento dello Stato che possono aver ripercussioni rilevanti dal profilo della politica dei redditi esistono in primo luogo nel settore dei pagamenti diretti. Conformemente al nuovo sistema dei pagamenti diretti, introdotto nel 1999 con la revisione totale della legge sull'agricoltura, chiunque intenda beneficiare di pagamenti diretti deve fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). L'accento non è più posto sulla compensazione, com'era stato il caso negli anni '90, bensì sulla retribuzione di prestazioni. A titolo d'indennizzo per le prestazioni fornite nell'interesse della collettività e per le prestazioni ecologiche particolari la Confederazione versa annualmente circa 2.1 milardi di franchi, ossia mediamente 39'000 franchi per azienda. Vista la situazione delicata, dal profilo economico, in cui versa l'agricoltura, soprattutto quella della regione di montagna, il 24 aprile 2002 il Consiglio federale ha aumentato di 63 milioni di franchi l'importo disponibile per i pagamenti diretti. Il margine di manovra del Consiglio federale è tuttavia definito dalle indicazioni del Parlamento in materia di politica finanziaria (crediti quadro, preventivo) e da disposizioni costituzionali (freno all'indebitamento).
I prezzi della maggior parte dei prodotti agricoli rientrano nel quadro di quanto previsto in relazione alla Politica agricola 2002, eccezion fatta per quelli della carne che hanno subito i contraccolpi della nuova crisi dell'ESB. Il Consiglio federale ha reagito a questa situazione eccezionale adottando, nell'ambito delle sue possibilità, diversi provvedimenti di sgravio del mercato (art. 13 LAgr).
4. Rispetto al preventivo per l'agricoltura allestito dagli Stati Uniti nel 1996 -- un periodo caratterizzato da prezzi molto elevati sul mercato mondiale -- la nuova Farm Bill 2002 prevede un notevole incremento delle sovvenzioni statali all'agricoltura in termini sia di sostegno vincolato alla produzione sia di sostegno indipendente dalla produzione (a dipendenza delle fonti esse varierebbero fra il 70 e l'80 per cento). La legislazione americana consente tuttavia di adeguare annualmente la politica agricola alla situazione di mercato. Sulla base di tale principio, fra il 1998 e il 2001 ogni anno sono stati concessi mezzi finanziari supplementari. Nel 2001 le uscite a favore del settore primario erano lievitate a 24 miliardi di dollari (interventi d'emergenza per la lotta al crollo dei prezzi) superando gli importi medi previsti dalla nuova Farm Bill (182.5 miliardi di dollari per un periodo di dieci anni).
Quanto sopra illustrato è un consolidamento piuttosto che un'esplosione dei costi dell'agricoltura che si tradurrebbe in una destabilizzazione dei mercati mondiali. I contributi statali americani a favore degli agricoltori (19 miliardi di dollari all'anno per 2.1 milioni di aziende) sono comunque decisamente più contenuti del sostegno concesso agli agricoltori svizzeri, europei o giapponesi. Secondo le statistiche dell'OCSE, nella media degli anni 1999-2001 i contributi all'agricoltura corrispondevano al 23 per cento del reddito lordo delle aziende agricole negli Stati Uniti, al 70 per cento in Svizzera, al 36 per cento nell'UE e al 60 per cento in Giappone. Il Governo americano è tenuto a garantire che la nuova Farm Bill sia compatibile con gli impegni assunti dagli Stati Uniti nei confronti dell'OMC.
5. Il Consiglio federale non ha mutato atteggiamento in merito al fascicolo agricolo che verrà trattato nel quadro del prossimo ciclo di negoziati dell'OMC. La proposta negoziale inoltrata dalla Svizzera nel dicembre 2000 rispecchia l'intenzione e la volontà di continuare la riforma agraria tenendo in considerazione le peculiarità dell'agricoltura indigena. La Svizzera si impegna fortemente, affinché nel prossimo ciclo di negoziati dell'OMC vengano trattate anche le prestazioni non commerciali (multifunzionalità) conformemente alle risoluzioni adottate dalla Conferenza ministeriale di Doha (novembre 2001). Questa proposta negoziale è stata sottoposta alle cerchie interessate e alle due commissioni di politica esterna del Parlamento. Per quanto concerne l'accesso al mercato, il sostegno interno e i sussidi alle esportazioni, la Svizzera si impegna attivamente affinché sia garantita anche in futuro una protezione adeguata della sua agricoltura. L'entrata in vigore della nuova Farm Bill non rende necessaria alcuna revisione della posizione negoziale svizzera, ma i suoi contenuti influenzeranno certamente il clima dei negoziati.
L'Accordo bilaterale sull'agricoltura garantisce l'autonomia della politica agricola dell'UE da quella svizzera. Nel 2002 i provvedimenti della futura Politica agricola comune (PAC) saranno oggetto di una verifica approfondita (Mid-Term-Review). L'accento sarà posto sul previsto allargamento ad Est dell'UE. Le proposte di riforma della PAC verteranno sicuramente su pagamenti diretti indipendenti dalla produzione, che la Svizzera ha già introdotto con la Politica agricola 2002 e riconfermato con la Politica agricola 2007. Questo allineamento e il fatto che vi siano delle analogie fra la politica agricola svizzera e quella comunitaria garantiscono stabilità nel settore del commercio di prodotti agricoli nonché delle rispettive disposizioni. Nel momento in cui si tratterà di applicare la clausola evolutiva dell'Accordo sull'agricoltura (art. 13) la crescente convergenza della riforma della politica agricola comunitaria con quella elvetica consentirà di giungere a risultati vantaggiosi per entrambe le parti. L'ulteriore smantellamento del sostegno al mercato in ambito comunitario si tradurrà, per la Svizzera, in un maggiore impegno in vista di accrescere la competitività. L'adeguamento dell'Accordo di libero scambio del 1972, previsto nel quadro dei negoziati, dovrebbe creare condizioni quadro migliori per l'esportazione di materie prime agricole di produzione svizzera.
6. In un contesto dinamico le condizioni quadro fissate dallo Stato devono consentire all'agricoltura di fornire in modo professionale le sue prestazioni multifunzionali. Per poter raggiungere tale obiettivo nonostante l'inasprimento della concorrenza, i provvedimenti di politica agricola devono essere sviluppati tenendo in considerazione le sfide future, ma rimanendo coerenti con quanto fatto finora.
Il 29 maggio 2002 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007). In esso illustra la struttura futura delle condizioni quadro di politica agricola (provvedimenti e finanziamento). Le rispettive proposte di revisione dovrebbero entrare in vigore il 1o gennaio 2004. Mediante segnali chiari nell'ambito della politica agricola il Consiglio federale vuole ridurre al livello più basso possibile l'insicurezza istituzionale e dar seguito alla richiesta degli interessati circa la prevedibilità delle condizioni quadro statali. Il Consiglio federale è convinto che le proposte di revisione siano nell'interesse di un settore primario competitivo e produttivo, di una produzione di derrate alimentari di prima qualità e sicure nonché di uno sviluppo sostenibile. A lungo termine, i giovani contadini saranno motivati ad esercitare la loro professione soltanto se i rispettivi prodotti incontreranno il favore del mercato e il valore del loro lavoro sarà riconosciuto dalla società.
Risposta del Consiglio federale.