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02.3360 · Interpellanza · 2002-06-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Del finanziamento delle istituzioni che si occupano di casi di dipendenza si discute già da tempo. I problemi ad esso collegati hanno ripetutamente occupato le istituzioni, i Cantoni, l'Amministrazione federale, il Consiglio federale ed il Parlamento. Da ogni parte sono stati intrapresi grossi sforzi per sostenere il principio dei quattro pilastri adottato dal Consiglio federale e per trovare soluzioni a breve e a lungo termine per garantire la terapia di disintossicazione (sia graduale che improntata all'assoluta astinenza). La modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) del 24 aprile 2002, citata dall'autore dell'interpellanza, deve essere considerata come facente parte di questi sforzi.

I lavori preliminari del gruppo di lavoro FiSu, diretti dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), per lo sviluppo di un nuovo modello di finanziamento sono progrediti a tal punto che, in vista dell'inizio previsto per il 1° gennaio 2003, l'adesione al modello FiSu sarà possibile dall'autunno 2002. Per poter preparare le basi necessarie anche dal punto di vista dell'assicurazione invalidità (AI), il Consiglio federale ha deciso la modifica dell'OAI di cui sopra. La modifica consente all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di versare sussidi AI ai Cantoni che partecipano al modello FiSu. Con questa modifica dell'OAI il Consiglio federale ha dato un chiaro segnale in favore del modello FiSu. Le istituzioni che si trovano nei Cantoni che non hanno (ancora) aderito al modello FiSu possono continuare a ricevere sussidi in base alla procedura valida per gli istituti per invalidi in generale.

Ad 1. Conformemente all'articolo 15a capoverso 2 della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, LStup, RS 812.121), l'assistenza delle persone che, in seguito all'abuso di stupefacenti, abbisognano di cure mediche o di provvedimenti assistenziali oppure la cui reintegrazione sociale e professionale deve essere promossa è inequivocabilmente di competenza dei Cantoni. Il modello FiSu tiene conto di questo fatto e prevede che le istituzioni che si occupano di casi di dipendenza ricevano un forfait per ogni persona assistita a seconda del pacchetto di prestazioni offerto. Il forfait è versato dal Cantone, che a sua volta si rivale presso i diversi soggetti che sostengono i costi (AI, Comuni, altri). Le istituzioni che si occupano di casi di dipendenza che offrono lo stesso pacchetto di prestazioni ricevono il medesimo forfait. Le istituzioni sono tenute ad annunciare le persone assistite presso il competente ufficio AI per accertarne l'invalidità. In virtù dell'articolo 73 LAI, l'AI assumerà una determinata parte del forfait per ogni persona invalida ai sensi della LAI. Riassumendo si può affermare che le competenze stabilite nella LStup, nell'OAI e nel modello FiSu sono definite in modo chiaro e coerente e sono quindi coordinate.

Ad 2. Il Consiglio federale ha ripetutamente sottolineato l'importanza della terapia di disintossicazione (sia graduale che improntata all'assoluta astinenza) nell'ambito del suo principio dei quattro pilastri e ha preso provvedimenti per sostenere questo pilastro. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha quindi incaricato l'UFSP e l'UFAS di istituire il gruppo di coordinamento FiSu, che ha sviluppato il nuovo modello di finanziamento. Inoltre il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento di stanziare crediti di transizione per garantire la liquidità delle istituzioni che si occupano di casi di dipendenza per gli anni 1998 (3 mio. fr.), 1999 (15 mio. fr.), 2000 (15 mio. fr.) e 2001 (15 mio. fr.). Crediti che sono stati concessi. Allo stesso modo ha confermato la prassi del DFI di non prendere in considerazione nel settore della tossicodipendenza fino all'introduzione del modello FiSu la disposizione dell'articolo 100 OAI, conformemente alla quale i sussidi devono essere versati solo a istituzioni che assistono in prevalenza invalidi. Si sono quindi potuti versare sussidi AI anche a istituzioni in cui meno del 50% degli assistiti sono invalidi.

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che l'introduzione del modello FiSu comporta per i Cantoni un aumento del carico amministrativo. Per venire loro incontro e allo stesso tempo per sottolineare ancora una volta l'importanza della terapia di disintossicazione (sia graduale che improntata all'astinenza assoluta), il Consiglio federale ha ancorato nell'ordinanza la normativa d'eccezione summenzionata per le istituzioni integrate nel modello FiSu. Con la modifica dell'OAI del 24 aprile 2002 queste istituzioni possono continuare a percepire sussidi dell'AI se non assistono prevalentemente persone invalide ai sensi della legge.

Ad 3. Il disegno dell'Accordo intercantonale sugli istituti sociali (Interkantonale Vereinbarung für Soziale Einrichtungen - IVSE), la cui procedura di consultazione si è appena conclusa (i risultati non sono ancora noti), non si esprime riguardo alla parte C (concernente le istituzioni che si occupano di casi di dipendenza), ma si limita a far notare che questa parte verrà conclusa non appena tutte le normative del modello FiSu saranno state fissate nei dettagli. In questo modo si stabilisce implicitamente che la parte C dell'Accordo intercantonale sugli istituti sociali verrà formulata in modo tale da essere compatibile con il modello FiSu. Tuttavia sono i Cantoni e non la Confederazione ad essere responsabili per l'Accordo intercantonale sugli istituti sociali e spetterà quindi ad essi vegliare sulla compatibilità. Le normative contenute nella parte B (concernenti le istituzioni per invalidi) sono per altro state esaminate dall'UFAS nell'ambito della procedura di consultazione. Esse sono compatibili sia con le condizioni poste dall'UFAS per il finanziamento delle istituzioni per invalidi, sia con le normative del modello FiSu. Si può presumere che l'UFAS e l'UFSP parteciperanno anche alla procedura di consultazione sulla parte C e potranno quindi adoperarsi per tempo per la compatibilità.

Ad 4 e 5. Il modello FiSu potrà essere introdotto il 1° gennaio 2003. Questo modello garantisce il finanziamento delle istituzioni adeguate al fabbisogno e gestite secondo i criteri dell'economia aziendale. Spetta ai Cantoni decidere se aderire al modello FiSu. Con la modifica dell'OAI del 24 aprile 2002 il Consiglio federale ha inteso creare un incentivo finanziario all'introduzione del modello FiSu da parte dei Cantoni (v. risposta alla domanda 2). E' infatti sua convinzione che a partire dal 2003 non sarà più la Confederazione ad essere responsabile della garanzia della liquidità delle istituzioni che si occupano di casi di dipendenza, bensì i Cantoni. Naturalmente l'AI continuerà a versare i sussidi alle persone invalide ai sensi della LAI nell'ambito delle normative vigenti.

Al momento della sua richiesta di un credito transitorio per il 2001 il Consiglio federale si è impegnato nei confronti del Parlamento a non chiederne altri. In occasione della sua decisione in merito alla modifica dell'OAI del 24 aprile 2002 ha ribadito l'impegno. Il Consiglio federale comunica chiaramente ormai da parecchi anni che per il finanziamento della terapia della tossicodipendenza sono responsabili in primo luogo i Cantoni (v. anche risposta alla domanda 1). Spetta loro decidere quale importanza vogliono dare alla terapia di disintossicazione (sia graduale che improntata all'astinenza assoluta) e mettere a disposizione i mezzi necessari. Il tempo di stilare preventivi di conseguenza lo hanno avuto. Se il Consiglio federale dovesse richiedere un ulteriore credito, creerebbe un incentivo sbagliato.

Ad 6. Il finanziamento di soggiorni di invalidi in istituzioni di altri Cantoni è attualmente disciplinato dall'Interkantonale Heimvereinbarung, che prossimamente verrà sostituita dall'Accordo intercantonale sugli istituti sociali. In questo settore la Confederazione non interviene in senso normativo e non prevede eccezioni nel campo della tossicodipendenza. E' compito dei Cantoni trovare una soluzione nel quadro dell'Accordo intercantonale sugli istituti sociali. Vi è sicuramente urgenza visto che la Nuova perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPF), che secondo il programma attuale dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2006, prevede di trasmettere ai Cantoni la piena responsabilità per le attuali prestazioni collettive dell'AI. I Cantoni sono così i soli responsabili per il finanziamento delle istituzioni che si occupano di casi di dipendenza e per le istituzioni per invalidi: questo rende indispensabili accordi riguardo ai soggiorni extracantonali.

Risposta del Consiglio federale.