02.3388 · Mozione · 2002-08-27
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La Costituzione federale (Cost.) garantisce agli impiegati della Confederazione gli stessi diritti fondamentali riconosciuti agli altri cittadini. Tra questi diritti rientrano anche la libertà personale e la libertà economica.
Secondo il principio della legalità, ogni restrizione dei diritti fondamentali deve poggiare su una base legale. Con riguardo ai rapporti di lavoro, la legislazione vigente limita i diritti fondamentali attraverso il dovere di fedeltà e il divieto di prestare - durante la durata del rapporto di lavoro - lavoro a titolo oneroso a favore di terzi, sempre che in tal modo l'impiegato violi il suo dovere di fedeltà (art. 20 cpv. 2 legge sul personale federale [LPers], art. 321a cpv. 3 Codice delle obbligazioni [CO]). Per tutelare importanti interessi negli affari esteri, il Consiglio federale può vietare al personale di esercitare attività lucrative accessorie oppure assoggettarli all'obbligo di annuncio e di autorizzazione (art. 24 cpv. 2 LPers).
La mozione chiede di vietare tramite legge qualsiasi attività lucrativa accessoria dei membri del corpo diplomatico. È assai dubbio che un divieto di natura così generale e globale possa soddisfare le esigenze poste dall'articolo 36 della Costituzione federale in materia di limiti dei diritti fondamentali e del rispetto del principio della proporzionalità. D'altra parte, una simile aggiunta legislativa sarebbe superflua in quanto l'articolo 24 LPers contiene già la base per la limitazione o il divieto di determinate attività accessorie. Il Governo è quindi già in grado di muoversi nella direzione indicata dalla mozione. Un divieto di esercitare un'attività accessoria generale per i collaboratori del corpo diplomatico andrebbe peraltro oltre la rigida regolamentazione del vecchio ordinamento dei funzionari, che il legislatore ha recentemente riveduto per adottare, con la LPers, un disciplinamento orientato ai diritti fondamentali e pertanto conforme alla Costituzione. Le richieste contenute nella mozione possono essere meglio soddisfatte con soluzioni più flessibili e rispettose dei diritti fondamentali.
Il Consiglio federale è disposto a perseguire gli obiettivi della mozione. A tal fine intende rivedere l'ordinanza in modo da sottoporre all'obbligo di annuncio e di autorizzazione le attività lucrative accessorie dei collaboratori del corpo diplomatico. Esso vuole ridurre i conflitti d'interesse che possono sorgere qualora impiegati federali esercitino attività private, adottando ulteriori misure che rafforzino il senso di responsabilità degli impiegati, promuovano un'adeguata cultura aziendale e favoriscano un comportamento eticamente accettabile del personale anche nel settore privato. Al riguardo il codice di comportamento approvato dal Consiglio federale il 19 aprile 2002 assume un particolare significato.
Nella misura in cui per raggiungere gli obiettivi della mozione occorreranno modifiche a livello di ordinanza, il Consiglio federale dovrà consultare le organizzazioni del personale federale e condurre con loro trattative (art. 33 cpv. 2 lett. b e 3 LPers).
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.