02.3431 · Interpellanza urgente · 2002-09-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1a domanda
Per quanto riguarda il tasso d'interesse minimo della previdenza professionale si tratta di una prescrizione minima. Gli istituti di previdenza potevano computare un interesse più elevato e l'hanno anche fatto. La situazione attuale è fondamentalmente diversa. L'articolo 12 OPP 2 esige dagli istituti di previdenza un interesse che obiettivamente non può essere realizzato. Insistere su direttive in materia di prestazioni che contrastano con le condizioni economiche mette in pericolo la stabilità del sistema. Per questo motivo il Consiglio federale deve intervenire.
2a domanda
Il Consiglio federale vuole adeguare il tasso d'interesse minimo alle possibilità d'investimento, adempiendo così il mandato affidatogli dall'articolo 15 LPP. Per la sua decisione è determinante la situazione della previdenza professionale in sé, e non quella di una società d'assicurazione in particolare.
3a domanda
Non si potrà fare completa chiarezza su quanto avvenuto in passato. Tuttavia, il Consiglio federale sostiene le disposizioni in materia di trasparenza decise dal Consiglio nazionale nell'ambito della prima revisione della LPP. Esso ritiene che in tal modo si possa garantire in futuro la trasparenza auspicata.
4a domanda
Le cifre pubblicate dai maggiori assicuratori privati sulla vita poggiano sui conti annuali esaminati dagli uffici di revisione previsti dalla legge. Non vi sono validi motivi per metterle in dubbio. Finora non si è mai proceduto alla suddivisione delle eccedenze distribuite secondo la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria della previdenza professionale. Non vi è nessun mandato legale per far figurare tale separazione. Per motivi pratici nel sistema attuale del secondo pilastro difficilmente si può procedere ad una suddivisione in quanto i contratti con prestazioni sovraobbligatorie coprono implicitamente quelle obbligatorie e dovrebbero quindi essere artificialmente divisi.
5a domanda
Si rimanda al punto 5 della risposta all'interpellanza 02.3390 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 3 settembre 2002.
6a domanda
Il Consiglio federale approva anche la contabilità separata da parte delle fondazioni collettive, che rientra nelle disposizioni in materia di trasparenza decise dal Consiglio nazionale nell'ambito della prima revisione della LPP.
Risposta del Consiglio federale.