02.3523 · Interpellanza · 2002-10-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il diritto penale svizzero non prevede la "pedocriminalità" in quanto fattispecie particolare.
Gli atti sessuali con fanciulli minori di sedici anni, nella misura in cui non sia stata esercitata coercizione o violenza, sono puniti dall'articolo 187 CP con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione. Se è stata esercitata violenza o coercizione, si applicano inoltre le disposizioni sulla coazione sessuale (art. 189 CP), sulla violenza carnale (art. 190 CP) o sugli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), che prevedono la reclusione fino a dieci anni o la detenzione. Se vi è concorso di disposizioni penali, secondo l'articolo 68 CP il giudice condanna il delinquente alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata. L'aumento non può essere tuttavia superiore alla metà della pena massima comminata (dieci anni di reclusione): il giudice può quindi pronunciare al massimo quindici anni di reclusione.
Chiunque offre, mostra, lascia o rende in altro modo accessibile rappresentazioni di carattere pornografico a una persona minore di sedici anni è punito con la detenzione (fino a tre anni) o con la multa. La stessa pena è incorsa per chi fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibile porografia dura. Se per la fabbricazione di pornografia si abusa di un fanciullo, si applicano inoltre gli articoli 187-191 CP (secondo l'art. 68 CP può essere comminata una pena massima di quindici anni di reclusione).
Ciò dimostra che il quadro penale a disposizione è adeguato. La commisurazione della pena nel singolo caso è compito del giudice. Da un punto di vista di politica criminale va rilevato che l'effetto preventivo del diritto penale non deriva principalmente da astratte minacce di sanzioni, ma dipende essenzialmente dalla sua attuazione: ossia dalla possibilità dell'apertura di un'inchiesta penale e la pronuncia di una condanna.
In tal senso assume particolare rilevanza la nuova regolamentazione del diritto di prescrizione, adottata il 5 ottobre 2001 dalle Camere federali ed entrata in vigore il 1° ottobre 2002. Essa prevede che i reati sessuali gravi commessi su fanciulli e i reati più gravi contro la vita e l'integrità di fanciulli minori di sedici anni non si prescrivano prima del compimento del venticinquesimo anno d'età della vittima.
2. Nel suo messaggio del 10 maggio 2000 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Reati contro l'integrità sessuale; prescrizione in caso di reati sessuali commessi su fanciulli e divieto del possesso di pornografia dura) il Consiglio federale ha esposto i motivi che l'hanno spinto a rinunciare al divieto del consumo di pornografia dura. Ha ritenuto che, qualora la legge punisse anche il consumo, le autorità di perseguimento penale sarebbero confrontate con problemi eccessivamente complessi, rilevando nel contempo che sarà punito in qualità di possessore chi ad esempio scaricherà pornografia infantile sul proprio disco rigido (il cosiddetto download).
In generale chi commette crimini legati alla pedofilia fa parte di coloro che visitano assiduamente pagine internet con rappresentazioni di pornografia infantile: essi non si limitano più soltanto a visionare le immagini nel sito dell'offerente, ma manifestano la volontà di poterne disporre in ogni momento anche ulteriormente. In base a ciò le Camere federali, il 5 ottobre 2001, in occasione della modifica dell'articolo 197 CP hanno adottato un capoverso 3 che rende punibile (detenzione fino a un anno o multa) il possesso di rappresentazioni pornografiche vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti, ma non il "semplice" consumo di tali rappresentazioni.
3. Nel suo parere relativo alla mozione 01.3012 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, il Consiglio federale ha già dichiarato di essere favorevole all'adozione urgente di strumenti efficaci e del personale appropriato al fine di lottare contro le attività criminali di cui sono vittime i bambini, in particolare su Internet.
In seno all'Ufficio federale di polizia e in collaborazione con i Cantoni è stato creato un nuovo organo di coordinamento per la criminalità su Internet (KOBIK), che sarà attivo a partire dal 2003. Esso assisterà la Confederazione e i Cantoni nel monitoring (individuazione degli abusi punibili e prima elaborazione degli avvisi di sospetto), nel clearing (esame giuridico degli avvisi, coordinamento e trasmissione dei dossier alle autorità competenti) e nell'analisi.
Anche i provider Internet sono tenuti a "collaborare" con le autorità di perseguimento penale, nell'ambito delle procedure penali federali e cantonali (obbligo di edizione, obbligo di testimoniare o di essere sentito a titolo informativo, ecc.).
4. In seguito alla mozione Pfisterer 00.3714 (Criminalità cibernetica; modifica delle disposizioni legali), il 22 novembre 2001 il DFGP ha istituito una commissione peritale incaricata di valutare con quali misure di ordine giuridico, organizzativo e tecnico è possibile impedire e punire le infrazioni commesse mediante Internet. Vengono analizzati anche la responsabilità giuridica e l'obbligo di diligenza su Internet, nonché l'obbligo del provider di collaborare con le autorità di perseguimento penale. La commissione peritale presenterà il suo rapporto e l'avamprogetto probabilmente nella primavera 2003. Terrà conto del fatto che la direttiva 2000/31 dell'8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio esclude la responsabilità del fornitore d'accesso e non prevede nemmeno una responsabilità illimitata dell'hosting-provider.
Risposta del Consiglio federale.