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02.3602 · Mozione · 2002-10-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli assicuratori-malattie sono organi di esecuzione dell'assicurazione malattie sociale e quindi organi parastatali dell'amministrazione. Essi non hanno quindi alcun margine di manovra per l'assunzione dei costi dei medicamenti ammessi nell'Elenco delle specialità (ES). I medicamenti ammessi nell'elenco devono essere presi a carico nell'ambito dell'assicurazione malattie sociale, mentre quelli non ammessi non possono essere assunti dagli assicuratori-malattie. La procedura di designazione o di rifiuto di medicamenti a carico delle casse malati avviene di regola su richiesta di un produttore farmaceutico e mira a garantire l'assistenza medica degli assicurati fornendo loro un'alta qualità nell'approvvigionamento di medicamenti. Su questi presupposti l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) decide in merito all'ammissione o al rifiuto di un medicamento nell'ES e rappresenta, tutelandoli, gli interessi di chi si assume i costi di un'assistenza medica di alta qualità a prezzi il più possibile vantaggiosi (assicuratori-malattie e assicurati). In quest'ambito l'interesse pubblico tutelato dagli assicuratori-malattie non supera il campo delle funzioni di un organo parastatale dell'amministrazione vincolato alle direttive dell'UFAS, non legittimandoli pertanto a presentare ricorsi autonomamente.

Le organizzazioni dei consumatori e dei pazienti nonché gli assicuratori-malattie sono rappresentati, unitamente a numerose altre organizzazioni specializzate, nella Commissione federale dei medicamenti, che consiglia l'UFAS in materia di ammissione di medicamenti nell'ES (cfr. art. 37e cpv. 2 lett. e e f dell'Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102): due rappresentanti per gli assicurati e cinque per gli assicuratori malattie e infortuni). In questo modo gli assicurati vengono pienamente coinvolti nella procedura di ammissione dei medicamenti nell'ES. Non si vede perché organizzazioni di consumatori e pazienti nonché assicuratori-malattie debbano essere interessati più di qualsiasi altro soggetto dalla decisione d'ammettere o meno un medicamento nell'ES - diretta al produttore di medicamenti - ovvero per quale ragione il loro rapporto con la medesima debba essere considerato particolarmente stretto. Se il diritto a ricorrere venisse esteso, oltre al richiedente, alle organizzazioni dei consumatori e dei pazienti o agli assicuratori-malattie, questo porterebbe - a dipendenza della raccomandazione della Commissione federale dei medicamenti - a dei ricorsi tattici da parte delle organizzazioni specializzate già rappresentate nella suddetta commissione. La Commissione dei medicamenti perderebbe così la sua importanza di organismo specializzato. La certezza giuridica inerente il rimborso dei costi dei medicamenti da parte degli assicuratori verrebbe compromessa in modo decisivo dalle numerose procedure di ricorso pendenti.

Considerate le spiegazioni esposte sopra e il fatto che le organizzazioni dei consumatori e dei pazienti nonché gli assicuratori-malattie sono rappresentati nella Commissione dei medicamenti che consiglia l'UFAS, il Consiglio federale non ritiene obiettivamente giustificata la modifica legale richiesta dall'autrice della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.