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02.3630 · Interpellanza · 2002-10-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'Ufficio federale dei rifugiati era orientato riguardo alle disposizioni penali rumene, menzionate dall'interpellante, riguardanti il passaggio illegale delle frontiere in uno Stato straniero.

Le conseguenze ricordate dall'interpellante - pena della detenzione tra 3 mesi e 2 anni e revoca del passaporto fino a 5 anni - costituiscono le pene massime e colpiscono nella prassi soltanto in caso di recidiva. Le persone che per la prima volta contravvengono a questa disposizione penale devono attendersi una multa e la revoca del passaporto per un periodo da 2 a 3 anni. La disposizione penale non ha effetto discriminatorio, essendo applicabile a tutti i cittadini rumeni. In assenza di seri pregiudizi ai sensi dell'articolo 3 della legge sull'asilo e di un'esposizione concreta a un pericolo conformemente all'articolo 14a della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, la disposizione penale non è rilevante nell'ambito dell'asilo né ha ripercussioni sulla ragionevolezza dell'allontanamento. Il comportamento nella procedura d'asilo di molti Rom entrati recentemente in Svizzera lo ha confermato: molti Rom hanno ritirato la domanda d'asilo e sono rimpatriati in Romania volontariamente.

La Romania ha emanato la disposizione penale menzionata su espressa richiesta dell'Unione Europea. D'altro canto è stato abrogato nello spazio di Schengen l'obbligo del visto per i cittadini rumeni. Il Consiglio federale è del parere che la disposizione rumena di cui si tratta rientri esplicitamente nell'ambito d'applicazione dell'articolo 12 capoverso 2 del Patto ONU sui diritti civici e politici, anche se questa limitazione della libertà di movimento del singolo individuo potrebbe di primo acchito essere vista come non giusta tenendo conto dell'insieme dele circostanze.

Risposta del Consiglio federale.