02.3660 · Interpellanza · 2002-11-28
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Alla domanda 1
Il Consiglio federale non può giudicare a posteriori come ed in merito a che cosa i rappresentanti dell'Industria Chimica Basilese (BCI) si sono espressi negli anni '60 di fronte ai rappresentanti del Comune di Bonfol. Il Consiglio federale è tuttavia a conoscenza del fatto che per quell'epoca la cava d'argilla di Bonfol rappresentava un notevole progresso rispetto alla vecchie cave di ghiaia della regione di Basilea, molto vicine alla falda freatica. Solo negli anni '80 ci si rese conto che la scelta di un sito appropriato e la creazione di barriere per i rifiuti speciali pericolosi non erano sufficienti a garantire un'adeguata protezione dell'ambiente. L'introduzione in tutta la Svizzera, nel 1990, del divieto di deposito di questo tipo di rifiuti speciali è stata dettata proprio da tale riflessione.
Alla domanda 2
Vista l'ampia documentazione disponibile (fotografie, relazioni di incendi ecc.), per il Consiglio federale è fuori da ogni dubbio che i rifiuti chimici depositati a Bonfol non erano innocui. Tale parere è supportato anche dal fatto che la BCI aveva allestito un'apposita discarica, speciale per l'epoca, al fine di depositare i suddetti rifiuti.
Alla domanda 3
Il Consiglio federale ritiene che il Comune di Bonfol potesse, sì, riconoscere la non pericolosità dei rifiuti chimici in questione, ma che non fosse tuttavia pienamente in grado di valutare l'esatta portata dei rischi ad essi legati e pertanto di prevederne le conseguenze.
Alla domanda 4
Ai sensi dell'art. 32d della legge federale del 7 ottobre 1983 (RS 814.01) sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), il semplice proprietario di un sito contaminato (cosiddetto perturbatore per situazione) può essere considerato responsabile dell'inquinamento solamente se egli era a conoscenza dell'inquinamento stesso al momento in cui quest'ultimo si è verificato. Il fatto che una determinata persona fosse sufficientemente informata riguardo alla pericolosità dei rifiuti depositati non è rilevante ai fini dell'attribuzione della responsabilità dell'inquinamento, mentre risulta importante per la determinazione della partecipazione ai costi. In tale fase svolgono un ruolo decisivo anche i criteri dell'equità e dell'esigibilità. Poiché tutti questi aspetti devono essere valutati singolarmente, non è possibile indicare una percentuale generale applicabile automaticamente nella procedura di ripartizione dei costi. La partecipazione del perturbatore per situazione ai costi di risanamento in una misura compresa fra il 10 ed il 30% del totale, indicata dall'interpellante, non fa altro che rispecchiare le soluzioni fino ad ora adottate nei casi di siti contaminati verificatisi in Svizzera. I costi di risanamento possono altresì essere ripartiti anche nell'ambito di un accordo fra l'autorità competente ed i responsabili dell'inquinamento.
Alla domanda 5
Il Consiglio federale avrebbe apprezzato, da parte della BCI, una comunicazione al Cantone del Giura in merito all'azione intrapresa, essendo detto Cantone suo partner nell'ambito dell'accordo stipulato.
Alla domanda 6
Nel 1997, il Dipartimento federale dell'interno ha chiaramente precisato, nelle spiegazioni relative all'ordinanza sui siti contaminati, che le misure di risanamento devono essere efficaci a lungo termine. Di norma, le misure di sicurezza che necessitano di essere costantemente mantenute attive per più di una o due generazioni non soddisfano tale requisito. È, ad esempio, il caso di Bonfol. Il Cantone del Giura si è invece conformato a questa esigenza ed ha concordato con la BCI, nell'ambito dell'"Accord-cadre" del 17 ottobre 2000, il risanamento totale in tempi rapidi della discarica di Bonfol. Un risanamento totale che, secondo il parere del Consiglio federale, si rivela, oggi come allora, necessario.
Alla domanda 7
La fondazione della BCI-Betriebs AG non può, secondo il punto di vista del Consiglio federale, modificare quanto disposto dall'art. 32d LPAmb, ai sensi del quale i responsabili all'origine dell'inquinamento o i loro aventi causa, ovvero essenzialmente le industrie chimiche raggruppate nella BCI, sono tenuti ad assumersi i costi del risanamento.
Alla domanda 8
Il Consiglio federale ritiene che sia auspicabile approfondire le conoscenze sulle condizioni idrogeologiche del sito. Tale approfondimento non deve però in alcun modo ritardare il risanamento definitivo. Le analisi devono pertanto limitarsi a quanto disposto dall'ordinanza sui siti contaminati in merito ai procedimenti necessari per pianificare, seguire e sorvegliare il risanamento e per controllare i risultati ottenuti.
Alla domanda 9
La direttiva pubblicata nel 2001 dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sull'elaborazione di progetti di risanamento per i siti contaminati (Erstellung von Sanierungsprojekten für Altlasten) esige da chi è tenuto ad effettuare tale risanamento un'informazione ed una comunicazione aperte, comprensibili e veritiere con tutti gli interessati.
Alla domanda 10
Dalla metà degli anni '90 l'UFAFP sostiene sotto vari aspetti il Cantone del Giura nelle sue attività volte al risanamento totale della discarica di rifiuti speciali di Bonfol e continuerà ad offrire il suo appoggio nell'ambito delle basi legali vigenti e dei mezzi a disposizione.
Risposta del Consiglio federale.