02.3662 · Mozione · 2002-11-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. In Svizzera si attribuisce enorme importanza alla protezione della sfera privata. Anche il segreto bancario, finalizzato alla confidenzialità della relazione tra una banca e i suoi clienti, assicura questa protezione. Poiché si vuole evitare che si abusi della confidenzialità per operazioni che non meritano tale protezione, esso non è del tutto impenetrabile. L'ordinamento giuridico svizzero contiene numerose disposizioni, che puniscono l'abuso del segreto bancario e permettono alle autorità svizzere di accedere a informazioni bancarie in caso di reati come la corruzione, il riciclaggio di denaro o la frode fiscale. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità estere nell'ambito delle rogatorie. L'autore della mozione riconosce che la Svizzera dispone di tali mezzi legali, segnatamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, ma dubita della loro efficacia. Il Consiglio federale non può condividere questo punto di vista né l'allusione che "una buona parte" del denaro investito nelle banche svizzere sia stato ottenuto con mezzi illegali (oltretutto le banche svizzere gestiscono circa un quarto del patrimonio privato investito all'estero e non dell'intero patrimonio privato). Anche l'affermazione dell'autore della mozione, secondo cui solo se il denaro depositato è stato acquisito illegalmente il segreto bancario svizzero non si esplica in tutta la sua portata, non corrisponde al vero, poiché la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) ammette l'assistenza giudiziaria e l'abolizione del segreto bancario anche quando il denaro è stato ottenuto legalmente e in seguito è stata commessa una truffa in materia di tasse.
2. Rientra nei compiti di ogni Stato strutturare le proprie leggi fiscali in modo che possano essere applicate ai contribuenti. A questo scopo i migliori presupposti sono un sistema fiscale con aliquote d'imposta moderate, un'imposta alla fonte sufficientemente elevata sui redditi provenienti da patrimoni nonché la lotta rigorosa agli abusi. La Svizzera riscuote un'imposta preventiva del 35 per cento sugli interessi degli averi presso le banche svizzere, sugli interessi di obbligazioni emesse da debitori residenti in Svizzera, nonché sui dividendi delle azioni svizzere. L'imposta preventiva è un mezzo efficace per incrementare l'onestà fiscale dei contribuenti svizzeri, poiché costituisce un incentivo a dichiarare tali redditi nella dichiarazione d'imposta, permettendo così il loro rimborso o la loro compensazione con le imposte dovute, che generalmente sono inferiori al 35 per cento.
L'imposta preventiva è però riscossa anche sui dividendi e interessi svizzeri pagati a persone residenti all'estero. Se risiede in uno Stato con il quale la Svizzera ha stipulato una convenzione di doppia imposizione, che esclude o limita il diritto all'imposizione dello Stato della fonte, il beneficiario di questi redditi può chiedere il rimborso totale o parziale dell'imposta preventiva, peraltro molto elevata nel confronto internazionale. Le autorità fiscali estere devono confermare la richiesta di rimborso e conservano una copia per i loro atti. Questa procedura garantisce che i redditi da capitale provenienti dalla Svizzera, per i quali il contribuente residente all'estero chiede lo sgravio dell'imposta preventiva, possano venir imposti regolarmente nel Paese estero.
3. L'autore della mozione asserisce che l'UE chiede lo scambio d'informazioni per tutte le piazze finanziarie. Ciò non corrisponde al vero. La proposta elaborata dall'UE per una direttiva atta a garantire un'imposizione minima effettiva dei redditi da interessi all'interno dell'Unione riguarda, come recita il titolo, innanzitutto gli interessi pagati a persone residenti in uno Stato dell'UE da un altro Stato dell'UE. Essa è diretta quindi in primo luogo contro la sottrazione dei redditi da capitale, risultante dall'investimento di fondi in uno Stato membro dell'UE, una situazione tollerata per decenni in diversi Stati membri dell'UE. In un primo tempo gli Stati dell'UE si sono accordati per applicare il sistema di notifica; tuttavia, per i primi sette anni dall'entrata in vigore della direttiva, anziché applicare il sistema di notifica il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria potranno prelevare un'imposta basata sull'agente pagatore, il cui ricavo va ripartito tra gli Stati dell'UE in cui risiedono i beneficiari degli interessi. Poiché è relativamente semplice trasferire il luogo di pagamento in uno Stato terzo e in tal modo eludere gli obiettivi dell'UE, gli Stati membri che possiedono territori associati non soggetti alla legislazione dell'UE devono fare in modo che questi territori applichino il modello dell'UE. La Commissione dell'UE ha inoltre avviato colloqui con singoli Stati terzi (Stati Uniti, Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino) in merito all'introduzione di misure equivalenti. Non si può quindi parlare di un coinvolgimento di tutte le piazze finanziarie. L'UE non sarebbe neppure in grado di ottenerlo.
4. Il Consiglio federale ha ripetutamente affermato che la Svizzera non ha alcun interesse ad attirare transazioni il cui scopo è di eludere gli sforzi dell'UE finalizzati all'armonizzazione dell'imposizione dei redditi da risparmio. Nel senso di una collaborazione costruttiva con l'UE, la Svizzera è dunque disposta a cercare soluzioni, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico e a tutela del segreto bancario, che rendano il meno allettante possibile una siffatta elusione attraverso il nostro Paese. Esistono altri mezzi che non contemplano l'abolizione del segreto bancario svizzero. La Svizzera ha proposto all'UE di prelevare sui redditi da interessi provenienti dall'estero, pagati a una persona fisica residente nell'UE tramite istituti di pagamento svizzeri, un'imposta basata sull'agente pagatore pari al massimo al 35 per cento, destinata ai Paesi dell'Unione Europea. In questo modo si è sottoposto all'UE un'offerta come minimo equivalente al sistema di notifica.
Nel frattempo, il 21 gennaio 2003 i ministri delle finanze dell'UE hanno concordato quanto segue:
- dal 2005 dodici Stati dell'UE forniranno ai partner dell'UE informazioni concernenti i tassi d'interesse;
- l'Austria, il Lussemburgo e il Belgio preleveranno un'imposta alla fonte, il cui ricavo sarà destinato, in misura pari a tre quarti, agli Stati di residenza dei beneficiari degli interessi;
- si cercherà di raggiungere accordi con la Svizzera e altri Paesi, che stabiliranno il prelevamento di un'imposta alla fonte con le stesse aliquote d'imposta applicate dall'Austria, dal Lussemburgo e dal Belgio come pure l'inoltro delle entrate fiscali agli Stati di residenza dei beneficiari degli interessi nella stessa misura prevista per i suddetti tre Paesi.
Grazie anche alla disponibilità della Svizzera a cooperare, l'UE è riuscita in tal modo a introdurre una soluzione accettabile nel dossier dell'imposizione dei redditi da interessi. Nel frattempo si sono conclusi i negoziati per un accordo tra la Svizzera e l'UE. Nel frattempo è stato possibile concludere le trattative su una Convenzione tra Svizzera e Comunità europea, dato che il 3 giugno 2003 i ministri delle finanze dell'UE hanno espressamente approvato l'intesa.
Per tali ragioni il Consiglio federale non vede alcuna necessità di agire nel senso auspicato dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.