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02.3685 · Interpellanza · 2002-12-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La libera circolazione delle persone non può prescindere da un più strutturato sistema di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un paese estero. Questa esigenza è tanto più avvertita nelle regioni a forte presenza di manodopera estera ed in particolare nelle zone di frontiera.

Anche per evitare il rischio di una indebita concorrenza con la manodopera residente, chiedo perciò se il Consiglio federale:

1. intende migliorare le procedure di riconoscimento dei titoli, rendendole in particolare meno restrittive;

2. avverte l'utilità di un'organica collaborazione tra l'ufficio federale competente e i cantoni dove il problema è più esteso;

3. è disposto a delegare a questi ultimi una parte di competenze all'interno della procedura di esame dell'equivalenza dei titoli.

Begründung

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone rivolge una particolare attenzione al riconoscimento dei titoli professionali. Malgrado gli impulsi che questo accordo dovrebbe imprimere in questo settore, si rileva, perlomeno nelle professioni delle arti e mestieri, una condotta persino più restrittiva rispetto al passato da parte del competente ufficio federale.

Oltre a penalizzare chi postula l'equivalenza, questa prassi rischia di accentuare la concorrenza tra la manodopera locale e la manodopera estera. A parità di competenze, ma senza il riconoscimento della relativa equivalenza, un lavoratore estero può essere retribuito ad un livello inferiore rispetto ad un qualificato indigeno e risultare perciò più attrattivo per le aziende. In un simile caso, risulterà pure concorrenziale rispetto ad un lavoratore locale non qualificato poiché, pur venendo retribuito in modo analogo, possiede conoscenze superiori. Questo pericolo è soprattutto presente nelle regioni di frontiera.

È perciò indispensabile che le attuali procedure siano adeguate al nuovo contesto. Appare in particolare opportuno migliorare i criteri di determinazione dell'equivalenza, evitando in particolare un ingiustificato e controproducente formalismo.

Per le zone di frontiera con intensi flussi di manodopera è parimenti auspicabile una stretta collaborazione tra l'ufficio federale e il cantone interessato. Quest'ultimo conosce infatti più a fondo la realtà formativa d'oltre frontiera e può stabilire opportune relazioni con le autorità locali. Può così verificare più agevolmente il grado di equivalenza tra la formazione impartita nei diversi istituti esteri e i titoli svizzeri. Ciò potrebbe d'altronde consentire di allestire una formula più standardizzata di riconoscimento dei diplomi ivi conseguibili.

In questa ottica appare persino utile una parziale ripartizione di compiti e una delega di competenze nella procedura di riconoscimento dei titoli.

Un confronto preliminare tra l'ufficio federale e i cantoni più toccati dal problema non può che risultare auspicabile e certamente produttivo. Spetta tuttavia al Consiglio federale imprimere una spinta in questa direzione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente agli articoli 45 e 50 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (LFPr), il Dipartimento federale dell'economia (DFE), in generale, e l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), nel singolo caso, possono equiparare all'attestato di capacità o ai certificati di perfezionamento i diplomi e i certificati esteri.

Finora il DFE non ha ancora stabilito alcuna equivalenza generale. L'UFFT determina l'equivalenza degli attestati/certificati esteri in base ai seguenti criteri:

- La formazione, inclusa quella scolastica di base, deve avere avuto durata uguale a quella svizzera.

- Oltre alla formazione pratica bisogna aver frequentato anche una scuola professionale, dove si è seguita una formazione teorica.

- La formazione deve essersi conclusa con un esame riconosciuto dallo Stato estero.

- La formazione in questione deve esistere in Svizzera e deve concernere una professione disciplinata dalla LFPr.

Sul sito Internet dell'UFFT (http://www.bbt.admin.ch) si possono trovare informazioni più dettagliate sulla prassi dell'UFFT in materia di determinazione dell'equivalenza con l'attestato federale di capacità o con i certificati di perfezionamento nonché una direttiva sull'equivalenza dei diplomi delle scuole universitarie professionali (in tedesco e francese).

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea (UE), le regole per il riconoscimento dei diplomi applicate in seno all'UE e allo Spazio economico europeo sono state estese alla Svizzera. Tali regole riguardano soltanto le professioni regolamentate secondo le direttive CE. Conformemente al diritto europeo, sono considerate regolamentate le professioni il cui esercizio è subordinato al possesso di un diploma o di un certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato (in Svizzera la Confederazione o un cantone). Le direttive prevedono una procedura nonché termini uniformi per l'esame dell'equivalenza e conferiscono al richiedente un diritto fondamentale al riconoscimento dei propri titoli. Il paese ospitante può rifiutare il riconoscimento soltanto nel caso in cui sussistano notevoli differenze tra i requisiti di formazione locali e le conoscenze comprovate dal richiedente. Tuttavia, anche in questi casi l'autorità competente deve offrire al richiedente la possibilità di acquisire le conoscenze mancanti. Per determinate professioni (medico, dentista, veterinario, farmacista, ostetrica, infermieri in cure generali e architetto) non è necessaria una procedura di esame dell'equivalenza, in quanto i diplomi di queste categorie professionali sono automaticamente riconosciuti.

Tutte le altre professioni, ossia quelle non regolamentate, non sottostanno alle regole di riconoscimento stabilite nelle direttive europee. Conformemente al diritto europeo, non sussiste pertanto alcun diritto all'esame dell'equivalenza o addirittura ad un riconoscimento. Un datore di lavoro può, naturalmente, chiedere a colui che si candida ad un posto di lavoro nell'ambito di una professione non regolamentata un certificato di equivalenza, ma non si tratta di un obbligo. Tale certificato è rilasciato dall'UFFT, per quanto riguarda il proprio settore di competenza, al termine della procedura previo adempimento dei criteri di equivalenza.

Oltre all'UFFT, in Svizzera vi sono altri organi preposti al riconoscimento dei diplomi. In genere, l'organo che regolamenta la formazione è altresì responsabile del riconoscimento dei certificati di formazione professionale conseguiti all'estero. Attualmente, le domande di riconoscimento nell'ambito delle professioni mediche sono di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica, le domande relative alle professioni sanitarie spettano alla Croce Rossa svizzera (su mandato della Conferenza dei direttori della sanità) mentre il riconoscimento delle formazioni del settore educativo compete alla Conferenza dei direttori della pubblica educazione. Alcune formazioni sono regolamentate direttamente dai cantoni, per cui questi ultimi sono altresì responsabili del riconoscimento dei titoli esteri.

Conformemente all'articolo 68 capoverso 1 della nuova legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (nLFPr, non ancora in vigore), il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale nel campo di applicazione della presente legge. Il Consiglio federale prevede di emanare, nella nuova ordinanza sulla nLFPr, prescrizioni conformi alla regolamentazione attuale. Esse terranno conto segnatamente degli accordi bilaterali con l'UE nonché dell'integrazione delle professioni sociosanitarie e del settore artistico.

In considerazione di ciò, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste nell'interpellanza:

1. A partire dall'entrata in vigore, nel 1980, dell'attuale legge sulla formazione professionale (LFPr), l'ex Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), in seguito l'attuale UFFT, valuta le domande di equivalenza in base ai criteri summenzionati; tali criteri si sono dimostrati validi, per cui il Consiglio federale non ritiene necessario alcun cambiamento in materia. Con una pratica meno restrittiva, verrebbero dichiarate equivalenti qualifiche che in realtà non sono tali; il Consiglio federale respinge una simile pratica. Per quanto riguarda le professioni regolamentate dal diritto europeo, l'UFFT applica gli standard minimi formulati nelle direttive e nelle raccomandazioni dell'UE: i termini di esame della pratica (in genere quattro mesi al massimo) o i documenti che possono essere richiesti per l'esame dell'equivalenza sono pertanto chiaramente disciplinati. Queste condizioni garantiscono una procedura di riconoscimento rapida e al contempo altamente qualitativa che consente di dichiarare equivalente ciò che è realmente tale.

2. In Svizzera, le procedure di riconoscimento applicate sono soggette a competenze ben definite a seconda della professione e del grado di regolamentazione. Queste procedure comportano vantaggi considerevoli: le conferme di equivalenza sono rilasciate in base ad una pratica uniforme; l'esame delle domande di equivalenza è effettuato dalle autorità, che sono parimenti incaricate di emanare le prescrizioni in materia di formazione; le spese amministrative sono basse rispetto ad altre procedure simili; le conferme di equivalenza, come pure le prescrizioni in materia di formazione che fungono da base per la determinazione dell'equivalenza, sono valide su tutto il territorio svizzero. Per quanto riguarda il riconoscimento, gli uffici federali interessati lavorano in stretta collaborazione con i cantoni e le Conferenze intercantonali dei direttori. Soltanto un elevato livello di coordinamento tra le istanze che si occupano del riconoscimento dei diplomi può garantire un'applicazione uniforme dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

3. Il Consiglio federale è disposto a esaminare, nell'ambito della procedura di consultazione relativa all'ordinanza sulla nLFPr, varie possibilità di collaborazione con i cantoni. Occorre tuttavia tener conto che, con l'entrata in vigore della nLFPr, altre competenze in materia di regolamentazione e riconoscimento saranno trasferite dai cantoni alla Confederazione.

Risposta del Consiglio federale.