02.3690 · Interpellanza · 2002-12-09
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (LFPr), tuttora in vigore, menziona gli esami di professione e gli esami professionali superiori come parte della formazione professionale continua. In occasione della revisione della legge, il Consiglio federale e il Parlamento non hanno mai messo in discussione questo tipo particolare di formazione professionale. Per questo motivo, anche la nuova legge, non ancora in vigore, del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (qui di seguito: nLFPr) prevede che gli esami di professione e gli esami professionali superiori siano parte della formazione professionale superiore. Il Consiglio federale condivide il parere espresso dell'autore dell'interpellanza in merito all'importanza degli esami summenzionati nel sistema di formazione professionale svizzero.
Accanto a questi esami, le scuole professionali superiori offrono ulteriori e valide possibilità di ampliare ed approfondire la formazione professionale di base, conformemente alla nLFPr e in relazione alle formazioni menzionate nella legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP).
Questi tre tipi di formazione continua - si tratta dei più importanti - previsti dalla legge e orientati ai bisogni del mercato del lavoro, corrispondono ognuno in modo diverso alle necessità dell'economia e delle persone attive professionalmente. Non sono possibili affermazioni di ordine generale in merito ad analogie ed equivalenze dei summenzionati tipi di formazione .
Per ciò che concerne le singole domande, la posizione del Consiglio federale è la seguente:
1. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) attualmente sta approntando l'ordinanza, relativa alla nLFPr, che prossimamente verrà posta in consultazione. In seguito, il Consiglio federale metterà in vigore i due atti legislativi in questione. A tale proposito, l'UFFT provvederà a dare un'ampia informazione sulle nuove disposizioni legali. Le novità avranno lo spazio che compete loro: tuttavia saranno affrontati anche i temi che vengono modificati soltanto marginalmente dalla nLFPr. In questa occasione l'UFFT si occuperà in particolare degli esami di professione e degli esami professionali superiori.
Inoltre, è in corso attualmente la procedura di consultazione della revisione parziale della LSUP; e l'UFFT sta preparando le disposizioni esecutive in materia di scuole universitarie professionali. In relazione a ciò, si sta considerando la possibilità di disciplinare a livello generale l'ammissione di persone in possesso di un attestato di esame di professione o di esame professionale superiore, alle scuole professionali superiori o alle scuole universitarie professionali.
2. Uno degli obiettivi dei 29 ministri dell'istruzione superiore riunitisi a Bologna il 19 giugno 1999, formulati nella dichiarazione "Lo spazio europeo dell'istruzione superiore", è il seguente: "consolidamento di un sistema di crediti didattici - sul modello dell'ECTS - acquisibili anche in contesti diversi, compresi quelli di formazione continua e permanente, purché riconosciuti dalle università di accoglienza, quale strumento atto ad assicurare la più ampia e diffusa mobilità degli studenti".
Al momento dell'elaborazione dei futuri atti legislativi, relativi alla summenzionata revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali, verrà esaminata l'opportunità di prevedere nelle prescrizioni federali una disposizione concernente l'ECTS o un altro sistema di punti.
3. Le norme in materia di riconoscimento dei diplomi, sulle quali si sono accordate la Svizzera e l'Unione europea, vengono applicate unicamente se la professione in questione è regolamentata nello Stato ospitante, vale a dire nel caso in cui l'esercizio di tale professione sia subordinato al rilascio di un diploma di capacità professionale da parte dello Stato. Tra le professioni regolamentate vi sono in particolare quelle inerenti a campi di attività in cui eventuali modalità d'esercizio inadeguate potrebbero costituire un pericolo (per es.: settore medico, esplosivi, installazioni, guide di montagna).
La maggior parte delle professioni si possono perciò esercitare senza un attestato di fine formazione formalmente riconosciuto dallo Stato. Esse non sono quindi contemplate dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e l'UE.
Per ciò che concerne l'accesso alle scuole universitarie estere di persone in possesso di un attestato di esame di professione o di esame professionale superiore, il Consiglio federale non prevede al momento alcun provvedimento speciale. Tali provvedimenti potranno entrare in linea di conto soltanto al momento in cui in Svizzera esisteranno le regolamentazioni corrispondenti (cfr. risposte alle domande 1 e 2).
Risposta del Consiglio federale.