02.3692 · Mozione · 2002-12-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo. Di principio tutte le operazioni sono imponibili; le eccezioni sono enumerate in maniera esplicita in un elenco esaustivo. Secondo l'articolo 14 numero 7 dell'ordinanza del Consiglio federale del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA; RS 641.201) erano escluse dall'imposta le prestazioni effettuate dalle istituzioni di previdenza, assistenza e sicurezza sociali comprese quelle da parte di pensionati, case di riposo e di cura di utilità pubblica. Le prestazioni eseguite dalla comunità Emmaus Ginevra non rientravano in quest'eccezione. Secondo la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, basata sulla citata disposizione, erano escluse dall'imposta le prestazioni effettuate dalle case di riposo e di cura di utilità pubblica, dagli istituti di disintossicazione per tossicodipendenti e alcoolisti, dai centri d'alloggio per persone senza fissa dimora, dai centri d'accoglienza per donne (e bambini) in situazioni problematiche, dai penitenziari limitatamente alla carcerazione preventiva, espiatoria della pena o di custodia della pena, dalle case e centri d'ospitalità e assistenza a persone invalide (le cifre d'affari realizzate dai laboratori-protetti e con le vendite di beneficenza erano tuttavia sottoposte all'IVA), nonché dalle organizzazioni di utilità pubblica per la distribuzione di pasti alle persone anziane, invalide o ammalate. Tuttavia, le cifre d'affari realizzate con i beni di ogni genere donati o acquistati che le organizzazioni di beneficenza vendevano nei loro negozi per procurarsi i mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti soggiacevano all'imposta.
Anche Emmaus Ginevra ha realizzato cifre d'affari di questo genere tra il 1995 e il 2000, ragion per cui l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha pienamente ragione di esigere l'imposta dovuta per questo periodo. Contrariamente a quanto asserito nella motivazione della mozione non si tratta di un importo di 464 838 franchi, bensì di un ammontare nettamente inferiore. Oltretutto l'importo ha dovuto essere stimato, poiché la contribuente a tutt'oggi non ha ancora inoltrato i rendiconti d'imposta del periodo compreso tra il 1° trimestre 1995 e il 4° trimestre 2000. Per contro, l'Amministrazione federale delle contribuzioni esaudisce la richiesta dell'autore della mozione di sospendere la riscossione dei crediti fiscali fintanto che l'intervento non sarà stato trattato dal Consiglio nazionale, al massimo però fino a fine ottobre 2003.
2. Occorre sottolineare che il Tribunale federale ha esplicitamente confermato sia l'elenco delle eccezioni allestito dal Consiglio federale nell'articolo 14 numero 7 dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto, sia la prassi sviluppata in materia dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. sentenza del Tribunale federale del 3 marzo 1999, pubblicata in ASA, vol. 69, pag. 344 segg.). In questa sentenza il Tribunale federale ha segnatamente precisato che le autorità fiscali devono limitare l'esclusione dall'imposta giusta l'articolo 14 numero 7 OIVA a quelle prestazioni che perseguono direttamente scopi di previdenza, assistenza e sicurezza sociali; l'esclusione dall'imposta non va quindi estesa a operazioni, che - come le vendite di oggetti usati quale misura per procurarsi i mezzi finanziari - servono soltanto indirettamente a conseguire tali scopi. Il Tribunale federale ritiene quindi una tale interpretazione restrittiva dell'articolo 14 numero 7 OIVA compatibile con l'oggetto e la finalità dell'IVA; essa persegue soprattutto l'obiettivo di evitare la distorsione della concorrenza ed è anche conforme alla Costituzione. Anche considerazioni generali di politica sociale non riescono da sole a giustificare l'esclusione dall'imposta di un'attività che serve soltanto indirettamente a conseguire scopi di utilità pubblica; a tal fine sarebbe necessaria una disposizione esplicita. La situazione della comunità Emmaus si distingue ad esempio da quella della distribuzione di pasti alle persone anziane, invalide o ammalate da parte delle organizzazioni di utilità pubblica: queste istituzioni effettuano le loro prestazioni escluse dall'imposta direttamente alle persone bisognose che nel contempo sono i consumatori finali.
Inoltre occorre ricordare che la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) contiene ora una nuova disposizione che esclude dall'imposta il genere di prestazioni effettuate dalla comunità Emmaus. Infatti, l'articolo 18 numero 17 LIVA dice che sono tra l'altro escluse dall'imposta le operazioni effettuate a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali. Tuttavia, come giustamente afferma l'autore della mozione, questa legge non può essere applicata retroattivamente.
3. Occorre rammentare inoltre che il credito fiscale in questione nei confronti della comunità Emmaus Ginevra si riferisce a un periodo in cui era in vigore l'ordinanza del Consiglio federale del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto. Se dovesse rinunciare alla riscossione dell'imposta dovuta dalla comunità Emmaus Ginevra, il Consiglio federale dovrebbe, per ragioni di parità di trattamento, astenersi dal pretendere le imposte dovute a giusta ragione secondo prassi e giurisprudenza da tutti gli altri contribuenti che avevano realizzato cifre d'affari analoghe durante quel periodo, o non riscuotendo gli importi d'imposta ancora scoperti o rimborsando quelli già versati. Non solo considerazioni di ordine garantistico, ma anche ragioni pratiche vietano un tale modo d'agire.
4. Infine, il Consiglio federale desidera rettificare l'affermazione contenuta nella motivazione della mozione, secondo la quale il Parlamento avrebbe esonerato dal pagamento dell'IVA il Comitato Internazionale Olimpico a Losanna. Vi erano stati sì dei tentativi in tal senso, ma le Camere federali si erano rifiutate di introdurre nella LIVA l'esenzione dall'IVA per il Comitato Internazionale Olimpico a Losanna.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.