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02.3699 · Interpellanza · 2002-12-11

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La sottrazione d'imposta e la frode fiscale sottostanno a sanzioni penali differenti. Mentre la sottrazione d'imposta comporta pene pecuniarie, in casi di frode fiscale possono anche essere pronunciate pene privative della libertà. Oltre alle sanzioni, anche le competenze sono disciplinate diversamente. Secondo le leggi tributarie il perseguimento delle sottrazioni d'imposta spetta, fatto salvo l'esame di autorità giudiziarie, alle autorità fiscali. Per contro, una possibile condanna a una pena privativa della libertà richiede di principio una procedura penale ordinaria, che viene condotta da autorità preposte al perseguimento penale.

Il legislatore federale ha deciso di operare una distinzione tra delinquenti fiscali, che dichiarano il loro reddito in modo incompleto senza utilizzare particolari intrighi, e autori di un reato che, allo scopo di ingannare le autorità fiscali, utilizzano documenti falsi o agiscono malignamente e di sottoporre solo questi ultimi alle autorità ordinarie preposte al perseguimento penale giusta la pertinente procedura. Questa situazione giuridica potrebbe essere modificata. Tuttavia, tutti gli sforzi sinora fatti affinché anche la sottrazione d'imposta diventi un delitto penale di diritto comune non hanno avuto successo.

Un elevato numero di Paesi non conosce questa distinzione tra sottrazione d'imposta e frode fiscale. Anche queste decisioni legislative devono essere rispettate.

2. Agli Stati con cui ha concluso una convenzione di doppia imposizione, la Svizzera presta assistenza amministrativa per una corretta applicazione e per la prevenzione degli abusi della convenzione. La convenzione con gli Stati Uniti prevede inoltre lo scambio di informazioni necessarie alla prevenzione di truffe e delitti analoghi che hanno per oggetto un'imposta che rientra nel campo d'applicazione della convenzione.

In relazione all'approvazione della Svizzera del rapporto della primavera del 2000 del comitato fiscale dell'OCSE concernente l'accesso a informazioni bancarie per scopi fiscali, la Svizzera ha avviato trattative anche con altri stati dell'OCSE per integrare una pertinente disposizione nelle relative convenzioni. Le trattative avviate con la Germania e la Norvegia al riguardo potrebbero essere concluse con la parafatura dei protocolli aggiuntivi alle convenzioni esistenti. Il protocollo con la Germania è stato firmato il 12 marzo 2002 e, nel frattempo, è stato approvato sia dalle Camere federali sia dalle istanze tedesche competenti. Il protocollo con la Norvegia non è invece ancora stato firmato.

Se con la sua seconda domanda l'autore dell'interpellanza intende le trattative con l'UE sull'imposizione dei redditi da interessi, da un lato, e gli impegni che le banche svizzere hanno concluso con le autorità fiscali statunitensi firmando un Qualified Intermediary Withholding Agreement (QI-Areement), dall'altro, va rilevato quanto segue:

L'imposizione dei redditi da interessi nell'UE mira al rilevamento fiscale del pagamento degli interessi, che una persona fisica domiciliata in uno Stato dell'UE percepisce da agenti pagatori situati in un altro Stato dell'UE o in uno Stato terzo, con cui l'UE ha avviato trattative concernenti l'introduzione di misure equivalenti (USA, Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino) e provenienti dallo stesso Stato o da fonti estere. Nell'ambito delle relative trattative con la Svizzera, l'UE ha chiesto che la Svizzera fornisca informazioni bancarie su richiesta per singoli casi, anche se non esiste frode fiscale. Questa richiesta, respinta dalla Svizzera, non può essere paragonata al QI-Agreement.

I QI-Agreement costituiscono una parte delle nuove disposizioni statunitensi concernenti la riduzione, in virtù della convenzione, dell'imposta alla fonte americana su pagamenti di fonti statunitensi che affluiscono a una persona residente in uno Stato con il quale gli USA hanno concluso una convenzione di doppia imposizione e sono applicati nei casi in cui tali redditi non vengono versati direttamente al beneficiario effettivo, ma a un istituto di pagamento. Un istituto di questo tipo avente lo statuto di QI deve suddividere i suoi clienti in categorie secondo il loro domicilio e, se del caso, secondo il loro diritto ai vantaggi della convenzione, e comunicare al debitore dei dividendi o interessi americani l'aliquota dell'imposta residua prevista dalla pertinente convenzione di doppia imposizione. Tali notifiche avvengono senza che l'identità del cliente della banca debba essere resa nota. In questo i clienti esteri e indigeni dell'istituto di pagamento beneficiano dello sgravio dell'imposta alla fonte, conformemente alla convenzione di doppia imposizione tra gli Stati Uniti e il loro Stato di domicilio. Tuttavia i QI-Agreement contengono anche l'obbligo di comunicare il nome dei cittadini americani e delle persone domiciliate negli USA al debitore americano, per conto dei quali un istituto di pagamento percepisce redditi di capitali statunitensi. Queste persone sono quindi illimitatamente assoggettate a imposta negli Stati Uniti, anche quando sono domiciliate in un altro Stato, mentre gli Stati dell'UE non applicano un assoggettamento fiscale illimitato di questo tipo per i loro cittadini che vivono all'estero. Prime di rivelare l'identità di un cliente, le banche svizzere richiedono un'autorizzazione dallo stesso. Se ottengono tale autorizzazione, non vi è una violazione del segreto bancario, in quanto il segreto bancario svizzero protegge il cliente della banca e questi, quale titolare del segreto, può sciogliere la banca dall'obbligo del segreto. Se l'autorizzazione viene negata, le banche rinunciano ad amministrare titoli americani di questi clienti statunitensi.

Gli obblighi di una banca svizzera derivati dal QI-Agreement nell'ambito dei cittadini statunitensi e delle persone domiciliate negli USA si possono pertanto paragonare al progetto per una convenzione della Svizzera con l'UE solo per quanto concerne la possibilità prevista per le persone fisiche residenti nell'UE, di scegliere tra la deduzione della trattenuta d'imposta e la notifica al fisco locale.

3. Imposte e procedure di tassazione differenti richiedono controlli diversi. Per motivi di contabilità le imposte dirette dovute dalle banche vengono riscosse con una procedura di tassazione mista, in cui i rapporti giuridici effettivi determinanti per un'imposizione completa e corretta vengono accertate dall'autorità di tassazione insieme alla banca. A tale scopo non è necessario avere dati sui singoli clienti della banca. Per il controllo riguardante l'imposta preventiva o le tasse di bollo, le autorità fiscali devono invece poter consultare i documenti dei clienti per verificare se la banca ha adempiuto correttamente i suoi obblighi di assoggettamento e di consegna. Infine, per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito di forniture e prestazioni tra i contribuenti, il versamento dell'imposta e la deduzione dell'imposta precedente sono talmente in stretto rapporto che, qualora una banca chiedesse una deduzione dell'imposta precedente, le autorità fiscali devono essere autorizzate a esaminare se il fornitore o il fornitore di prestazioni ha effettivamente dichiarato la cifra d'affari corrispondente. La legge sull'IVA prevede l'obbligo di fornire informazioni anche per terzi che hanno ricevuto o effettuato forniture o servizi. Inoltre, tutte e tre le leggi precisano in modo esplicito che gli accertamenti a proposito di terzi in occasione di esami presso banche possono essere utilizzati unicamente nell'ambito dell'imposta in questione e che il segreto bancario deve essere tutelato.

4. Nella sua risposta all'interpellanza 01.3338 del 20 giugno 2001, il Consiglio federale ha riconosciuto che la decisione del 3 maggio 2001 della Corte europea dei diritti dell'uomo richiede un completo esame del diritto penale fiscale federale e cantonale. Per questo esame è prevista una commissione di esperti, che sarà presieduta dal signor Franz Marty, ex consigliere di Stato del Cantone di Svitto. Il Consiglio federale terrà conto delle raccomandazioni di questa commissione di esperti nelle sue considerazioni concernenti gli adeguamenti della legislazione svizzera.

Risposta del Consiglio federale.