Lexipedia

02.3740 · Raccomandazione · 2002-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad adottare misure che rendano possibile una nuova determinazione dei contributi che gli Svizzeri d'Argentina sono tenuti a pagare all'AVS/AI facoltativa. I nuovi tassi di contribuzione dovrebbero tener conto della reale situazione economica degli Svizzeri d'Argentina.

Inoltre, il Consiglio federale è invitato a ricercare una soluzione sotto forma di una dilazione di pagamento per quelle persone che nonostante un nuovo tasso di contribuzione non saranno in grado di versare il contributo all'assicurazione facoltativa. Occorre evitare che, a causa della grave crisi economica in Argentina, la gente venga esclusa dall'unica assicurazione che le garantisce una previdenza per la vecchiaia sicura.

Begründung

In questo momento la gravità della crisi economica in Argentina è tale da aver già spinto oltre 400 Svizzeri ivi residenti ad abbandonare il paese e a ritornare in Svizzera, in alcuni casi senza alcun mezzo di sostentamento. Ne risulta che la maggior parte di questi rimpatriati ha dovuto ricorrere fin dal suo ingresso in Svizzera all'assistenza sociale. Il caso dell'Argentina ha reso lampante il problema della gestione dell'AVS/AI facoltativa in situazioni di grave crisi economica. La grave situazione in Argentina ha già portato il Consiglio federale ad incaricare l'UFAS e il DFAE di proporre delle soluzioni per i "casi eccezionali". Tuttavia si tratta di un problema generale e non di casi eccezionali isolati.

I contributi degli Svizzeri d'Argentina, da versare in franchi, sono stati fissati sulla base della situazione patrimoniale e di reddito degli assicurati in pesos, convertita secondo il tasso di cambio del 1° gennaio 2002. Dopo appena due settimane, il 14 gennaio 2002, il peso ha subito una pesantissima svalutazione. Di conseguenza gli assicurati in Argentina si vedono costretti a pagare dei contributi per il 2002 e il 2003 in rapporto ad un reddito che nominalmente sarà sì rimasto invariato, ma che in realtà ha perso gran parte del proprio valore iniziale. A causa dell'inflazione il potere d'acquisto degli Svizzeri d'Argentina è calato del 40 percento. A ciò si aggiunge che i contributi all'AVS/AI facoltativa vanno pagati in franchi svizzeri: la svalutazione della moneta argentina fa quindi aumentare di tre volte l'importo in pesos da versare in Svizzera. Se l'anno scorso gli assicurati spendevano 500 pesos per il pagamento del contributo minimo (756 franchi), quest'anno devono versare 1500 pesos. Ovviamente l'importo risulta triplicato anche per coloro che pagano di più rispetto al contributo minimo. Perciò i versamenti all'assicurazione facoltativa, sempre che possano essere effettuati, hanno ormai perso ogni rapporto con la reale situazione patrimoniale e di reddito degli interessati e molti di loro non sono più in grado di rispettare i propri obblighi contributivi.

Inoltre, fino a poco tempo fa gli averi in banca degli Svizzeri d'Argentina sono stati congelati su decreto governativo ("corralito"), rendendo così praticamente impossibile l'esecuzione di versamenti all'estero. Gli assicurati correranno il rischio di venire esclusi presto o tardi dall'assicurazione facoltativa e questo a causa di situazioni sulle quali non hanno la benché minima influenza. Le prime esclusioni in seguito all'attuale crisi economica rischiano di succedere già entro la fine del 2002.

L'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa AVS/AI consente di procedere ad una nuova determinazione dei contributi anche durante il periodo contributivo, a condizione che l'assicurato fornisca le prove di una sostanziale e durevole modificazione della sua situazione patrimoniale e di reddito, intervenuta in seguito a cambiamenti economici strutturali e non a fluttuazioni congiunturali. Una svalutazione della moneta nazionale tanto pesante e durevole come quella che sta attualmente vivendo l'Argentina, difficilmente può essere definita come una fluttuazione congiunturale; essa, anche se il reddito nominale degli assicurati resta invariato, si ripercuote invece sugli interessati analogamente a variazioni di reddito determinate da cambiamenti strutturali. Per questo motivo occorre trovare rapidamente una soluzione (analogamente all'art. 14 cpv. 3): i tassi di contribuzione vanno determinati nuovamente sulla base del patrimonio e del reddito, a loro volta ricalcolati tenendo conto delle variazioni dei tassi di cambio.

Nonostante questa misura, c'è da attendersi che non tutti gli interessati potranno far fronte all'obbligo contributivo. Questo vale in particolar modo per le persone tenute a versare il contributo minimo. Dato che in Argentina vi sono 1076 persone in questa situazione, occorre trovare una soluzione più completa rispetto a quella proposta dal Consiglio federale. Lo invitiamo perciò a prendere delle misure volte ad una dilazione generale. Questa dovrebbe essere concessa a tutte le persone che hanno annunciato alla cassa di compensazione svizzera la loro impossibilità di far fronte all'obbligo contributivo a causa della crisi economica. La loro insolvenza è dovuta a cause di forza maggiore, come previsto dall'articolo 13 capoverso 4 OAF.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la raccomandazione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'AVS/AI facoltativa accusa un deficit cronico fin dalla sua creazione. Con la revisione del 23 giugno 2000 il legislatore ha cambiato fondamentalmente la struttura dell'assicurazione facoltativa creando, in particolare, una migliore base per l'autofinanziamento. Le caratteristiche più importanti della revisione sono la drastica limitazione della cerchia degli assicurati ai paesi al di fuori dell'UE, l'aumento dell'aliquota di contribuzione, il raddoppio del contributo minimo e la riorganizzazione dell'assicurazione facoltativa quale assicurazione prolungata (l'adesione all'assicurazione facoltativa è ormai possibile solamente subito dopo un'affiliazione ininterrotta di almeno cinque anni all'assicurazione obbligatoria). Grazie ad un'assicurazione prolungata l'affiliazione assicurativa potrà essere completata oppure mantenuta. Per contro, i cittadini svizzeri nati all'estero ed ivi integratisi non possono più aderire all'assicurazione. Le persone che erano già assicurate all'entrata in vigore della revisione non sono state escluse dall'assicurazione; tuttavia il legislatore ha esplicitamente previsto che il raddoppio del contributo minimo avrebbe comportato un netto calo dell'effettivo all'interno di questa categoria di assicurati (effetto che non ha risparmiato neppure l'Argentina).

Le perdite dell'assicurazione facoltativa continuano ad essere notevoli e devono essere compensate dagli affiliati dell'assicurazione obbligatoria e dai contribuenti in Svizzera. Questa solidarietà obbligata è problematica nella sua unilateralità. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha perciò chiesto al Consiglio federale di verificare se l'assicurazione facoltativa non possa essere organizzata in modo da coprire i costi (postulato CSSS-S 00.3006).

Il Consiglio federale deve tenere conto di questo dato di fatto. Non si può dar maggior peso alla situazione generale ed economica all'estero, nemmeno de lege ferenda, senza pregiudicare in parte gli obiettivi della revisione. Il caso di forza maggiore, cioè un'impossibilità di versare i contributi tale da rendere necessaria una dilazione, va limitato a interruzioni del traffico dei pagamenti. È da riconoscere che in un tale frangente gli assicurati rischiano di essere esclusi dall'assicurazione per cause su cui non hanno alcun influsso. La concezione di base della revisione dell'assicurazione facoltativa prevede che la solidarietà obbligatoria della popolazione svizzera non debba poter essere sollecitata da ogni parte del pianeta, offrendo così la previdenza per la vecchiaia lontano dalla Svizzera ad un prezzo di favore e mantenendo al contempo il livello di prestazioni versate nella Confederazione.

Contrariamente a cause infrastrutturali o istituzionali, che rendono impossibile il versamento di contributi e possono essere facilmente individuate per un paese nel suo complesso, nella procedura di determinazione dei contributi AVS/AI le cause economiche vanno sempre prese in considerazione solo individualmente per non creare ulteriori ingiustizie. Accanto ad assicurati che non possono versare i loro contributi o possono farlo solo con sforzi enormi, in Argentina vi sono persone che ancora oggi possono pagare i contributi senza problemi (tra loro anche le persone i cui contributi vengono versati dai familiari in Svizzera). Nel caso di una dilazione generale motivata dalla situazione economica sarebbe quindi impossibile fissare una scadenza generale senza che la dilazione si protragga a tempo indeterminato. Una dilazione, da sola, non ha alcuna utilità per gli assicurati: durante la moratoria sorgono in continuazione nuove richieste di pagamento ed i contributi mancanti continuano ad aumentare. La concessione di una dilazione porta di solito ad ulteriori richieste, quali la riduzione o il condono dei debiti accumulati per contributi non pagati. Una tale concessione creerebbe inoltre, sotto molti aspetti, un precedente da non sottovalutare. L'Argentina non è l'unico paese confrontato a difficoltà economiche. Non ci si limiterebbe ad una "lex Argentina", poiché seguirebbero richieste di ordinamenti speciali da parte di altri paesi. Ordinamenti di questo tipo sarebbero molto discutibili dal punto di vista della politica estera e vanno evitati nel limite del possibile, poiché comporterebbero un abbassamento dell'indice di solvibilità dei paesi interessati.

L'attuale rendita minima di vecchiaia di 1055 franchi è nettamente superiore al salario medio in Argentina, che ammonta al presente a 750 pesos (circa 325 franchi). Come riconosciuto anche nell'intervento, il principale problema è che parecchi assicurati non riescono neppure a pagare il contributo minimo. Una soluzione potrebbe quindi essere quella di adeguare l'AVS/AI facoltativa al tenore di vita dei diversi paesi. Gli assicurati verserebbero così contributi alla loro portata, ma otterrebbero prestazioni molto inferiori, che però corrisponderebbero comunque al tenore di vita dello Stato di residenza. Nel quadro della revisione dell'assicurazione facoltativa sono state discusse proposte in questo senso, che sono però state respinte preferendo un'assicurazione prolungata volta al mantenimento di una affiliazione assicurativa svizzera completa.

Nella forma proposta, provvedimenti generali quali una nuova determinazione dei contributi e una dilazione generale non rientrano in linea di conto. Essi vanno però chiaramente distinti da provvedimenti individuali. Nella risposta del 2 dicembre 2002 alle domande Eggly 02.5200 e Gysin Remo 02.5204 il Consiglio federale ha dichiarato di aver incaricato, per via della preoccupante situazione in Argentina, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Servizio degli Svizzeri all'estero del Dipartimento federale degli affari esteri di verificare se in singoli casi ben motivati non si possa trovare una soluzione. Questi lavori sono attualmente in corso. L'amministrazione dispone di tempo sufficiente poiché la situazione dell'assicurazione facoltativa non è così drammatica come lascia intendere l'intervento. Le esclusioni finora decise riguardano infatti esclusivamente persone che non hanno pagato interamente i loro contributi già nel 1998 o negli anni addietro. Esclusioni legate alla notevole svalutazione del peso all'inizio del 2002 possono essere decise al più presto all'inizio del 2004, qualora non siano stati pagati interamente i contributi del 2002.

Il Consiglio federale è disposto ad occuparsi di quanto richiesto nell'intervento mediante provvedimenti individuali di questo tipo. Le eccezioni dovranno essere accordate in modo molto restrittivo. Una tale prassi sarà necessaria, per evitare di creare un precedente che indebolisca i principi vigenti nel sistema di contribuzione dell'AVS.

L'attuazione dei provvedimenti richiesti nell'intervento presupporrebbe una revisione della legge sull'AVS. Nella legislazione attuale manca una base tale da permettere al Consiglio federale di introdurre un regime speciale per paesi con gravi problemi economici. Esso non è disposto ad avviare già ora una revisione di legge, dato che la revisione dell'assicurazione facoltativa è appena entrata in vigore. Per questo motivo il Consiglio federale propone di trasformare la mozione Gysin Remo 02.3764, dello stesso tenore, in postulato. Poiché i provvedimenti richiesti nella raccomandazione non rientrano né nella sua competenza esclusiva, né nell'ambito legislativo delegatogli, il Consiglio federale propone di respingere la raccomandazione per motivi formali.

Il Consiglio federale ricorda per finire che anche in caso di esclusione dall'assicurazione i contributi non vanno persi, bensì, all'insorgenza dell'evento assicurato, danno diritto ad una rendita (parziale) che in paesi in grave crisi economica può migliorare in modo considerevole la situazione sociale degli assicurati, nonostante un periodo contributivo incompleto. Non si tratta solo di prestazioni per persone che hanno raggiunto l'età pensionabile. Un tale diritto alla rendita è garantito anche a chi è stato escluso dall'assicurazione ed è divenuto invalido.

Il Consiglio federale propone di respingere la raccomandazione.