02.3749 · Interpellanza · 2002-12-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il servizio di collocamento per gli invalidi è importante. Da parte dello Stato esso è garantito per il tramite dell'assicurazione invalidità (AI) e dell'assicurazione disoccupazione (AD). Le due assicurazioni e soprattutto gli organi d'applicazione cantonali dovrebbero lavorare in stretta collaborazione per raggiungere la migliore integrazione possibile degli invalidi nel mercato del lavoro. Esse possono anche ricorrere ai servizi di terzi, se ritengono che ciò sia nell'interesse degli assicurati.
L'AI ha due possibilità per finanziare servizi privati. Da un lato, gli uffici AI possono affidare un mandato a privati e indennizzarli attraverso il budget di gestione accordato loro dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS); dall'altro, l'UFAS può concedere sussidi, conformemente all'art. 74 LAI, alle organizzazioni private che offrono prestazioni di consulenza sociale o prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione degli andicappati.
Due le novità: primo, la 4 revisione della LAI rafforza il ruolo degli uffici AI nell'ambito del servizio di collocamento, secondo, il freno all'indebitamento, accolto dal popolo nel 2002, avrà conseguenze sulle possibilità di finanziamento ai sensi dell'art. 74 LAI.
Ad 1
Se assicurati invalidi possono trovare un lavoro adeguato, tenuto conto della loro invalidità e presupponendo una situazione d'equilibrio sul mercato del lavoro, il loro collocamento è di competenza dell'AD.
Compete invece agli uffici AI se si riscontrano difficoltà nella ricerca di un nuovo posto di lavoro e se esse sono causate unicamente dallo stato di salute dell'assicurato. Per beneficiare del servizio di collocamento dell'AI non è richiesto alcun grado minimo d'invalidità.
Come già ricordato, l'art. 74 LAI permette di concedere sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli andicappati. Queste organizzazioni possono offrire consulenze, aiuti e corsi per le persone andicappate e/o i loro familiari nonché prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione degli andicappati.
Interpretando in senso lato i concetti di aiuto e consulenza, l'UFAS ha accordato sussidi ai sensi dell'art. 74 LAI a due organizzazioni (le fondazioni Intégration Pour Tous (IPT) nella Svizzera romanda e Profil nella Svizzera tedesca) in quanto offerenti consulenze in relazione alla situazione lavorativa e prestazioni volte a sostenere e a promuovere l'integrazione professionale.
Tuttavia, le due fondazioni offrono servizi anche a persone non invalide e prestazioni nell'ambito del collocamento, che compete agli uffici AI cantonali. Per questo motivo, nei contratti di prestazioni conclusi con le due fondazioni per il 2001-2003 l'UFAS ha formulato riserve e posto esigenze supplementari concernenti la collaborazione e la registrazione delle prestazioni. Al fine di evitare un doppio finanziamento delle stesse prestazioni, l'UFAS controlla che le due organizzazioni private offrano i loro servizi prevalentemente a persone invalide e che i servizi offerti non rientrino nell'area di competenza dell'AD o degli uffici AI.
Tutti gli uffici AI offrono il servizio di collocamento, anche se finora ciò è avvenuto in misura e con intensità differenti. Tuttavia, mentre l'offerta di collocamento degli uffici AI si estende a tutti i Cantoni, quella delle organizzazioni private copre circa un terzo di essi e varia a seconda del Cantone. Le disparità sono dovute principalmente al diverso sviluppo delle organizzazioni.
Ad 2
Il servizio di collocamento è uno dei provvedimenti professionali dell'AI. Finora non è stato registrato in una statistica separata. La registrazione separata è stata introdotta nel 2003. La 4 revisione della LAI ha anche creato una base per finanziare la valutazione degli effetti dei provvedimenti.
Per quel che riguarda le associazioni private, gli elementi statistici richiesti dall'UFAS dal 2001 permettono di eseguire una prima analisi quantitativa delle prestazioni offerte secondo i costi per categoria di prestazioni e le prestazioni fornite.
Ad 3
La 4 revisione della LAI prevede un rafforzamento dell'attività degli uffici AI nell'ambito del collocamento. In quest'ottica verrà modificato il testo dell'art. 18 cpv. 1 LAI al fine di estendere il diritto al collocamento per offrire agli assicurati un aiuto attivo nella ricerca di un lavoro e le consulenze necessarie a conservarlo. Gli uffici AI disporranno di risorse finanziarie supplementari per l'assunzione di queste maggiori responsabilità.
Poiché si vuole evitare che l'AI finanzi due volte il medesimo compito, le due organizzazioni private attive nel collocamento dovranno attendersi una ridefinizione dei loro mandati di prestazioni nell'ambito dell'art. 74 LAI e modifiche nel loro finanziamento. Prestando attenzione al rapporto costi/utilità, vale a dire utilizzando secondo criteri economici le risorse finanziarie dell'AI, gli uffici AI continueranno comunque ad avere la possibilità di fare capo a servizi privati per adempiere i loro compiti.
Le due organizzazioni private interessate, informate a più riprese, per iscritto ed in occasione di numerose sedute, dell'intenzione dell'UFAS di riesaminare il loro dossier, si sono impegnate a fornire statistiche supplementari che permettano di verificare il numero di assicurati invalidi e di delimitare i loro compiti rispetto a quelli degli uffici AI. Le due organizzazioni erano anche informate del fatto che gli uffici AI avrebbero partecipato alle trattative in vista della firma del contratto di prestazioni per il prossimo periodo contrattuale (2004-2006).
La delimitazione dei compiti è tanto più importante in quanto a partire dal prossimo periodo contrattuale si cominceranno a sentire gli effetti del freno all'indebitamento. Questo significa che i mezzi a disposizione delle organizzazioni private d'aiuto alle persone andicappate saranno più limitati, in quanto il freno all'indebitamento ne conterrà la crescita. L'UFAS deve quindi provvedere a che questi mezzi finanziari limitati vengano accordati esclusivamente a organizzazioni private che offrono a persone invalide prestazioni che non rientrano in aree di competenza già finanziate dall'AI.
Ad 4
Per i prossimi anni i sussidi secondo l'art. 74 LAI saranno concessi in funzione dei criteri seguenti:
- potranno essere prese in considerazione unicamente prestazioni offerte ad assicurati invalidi,
- la clientela delle organizzazioni in questione dovrà essere composta almeno al 50% di invalidi (cfr. art. 108 OAI, "in larga misura"),
- l'offerta deve rientrare chiaramente nell'ambito dell'art. 74 LAI e soddisfare sia le disposizioni legali che le direttive e non deve rientrare in alcuna altra area di competenza già finanziata dall'AI.
Ne consegue che le organizzazioni che volessero offrire un servizio di collocamento agli invalidi non riceveranno, per queste attività, sussidi secondo l'art. 74 LAI. Questo compito è infatti di competenza degli uffici AI, che possono svolgerlo direttamente o delegarlo a terzi. Rimarrà comunque possibile concedere sussidi ai sensi dell'art. 74 LAI per prestazioni di consulenza sociale o volte a sostenere e a promuovere l'integrazione degli invalidi.
Attualmente è ancora troppo presto per quantificare le conseguenze delle modifiche concernenti i contributi finanziari dell'AI ai sensi dell'art. 74 LAI, poiché la valutazione delle statistiche fornite dalle organizzazioni interessate non è ancora conclusa. Una prima analisi dei dati mostra tuttavia che queste organizzazioni private forniscono un contributo importante a favore di persone beneficiarie di una rendita intera e che quindi non è messa in discussione alcuna prestazione di collocamento ai sensi dell'AI o dell'AD. Le organizzazioni private sono infatti attive piuttosto nell'ambito della consulenza sociale, sussidiabile secondo l'art. 74 LAI, e non in quello del collocamento professionale ai sensi della LAI.
Le trattative con le organizzazioni in questione avranno luogo nel corso del 2003. In questo contesto è prevista la negoziazione di disposizioni transitorie che entro i limiti delle direttive finanziarie globali prendano in considerazione anche la situazione specifica delle singole organizzazioni.
Risposta del Consiglio federale.