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02.3791 · Interpellanza · 2002-12-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Oltre alla Cassa pensioni della Confederazione, la Cassa pensioni delle FFS, quella della Posta, quella della Swisscom e il Fondo di compensazione dell'AVS detengono azioni della Rentenanstalt nel loro portafoglio titoli.

2. - 4. Nel caso delle suddette istituzioni trattasi di fondazioni rispettivamente fondi giuridicamente autonomi, i cui titoli non sono di proprietà della Confederazione. Competenti e responsabili dell'amministrazione del patrimonio sono i consigli di fondazione costituiti pariteticamente rispettivamente il consiglio di amministrazione del fondo AVS. Essi decidono, tra l'altro, anche in merito alla tutela dei diritti degli azionisti. Non è compito del Consiglio federale intervenire nel processo decisionale dei relativi organi.

Come nel caso di altre Casse pensioni, l'esercizio del diritto di voto nell'ambito della Cassa pensioni della Confederazione è disciplinato nel regolamento d'investimento. L'Amministrazione federale delle finanze, che secondo l'articolo 24 capoverso 3 della legge sulla CPC è competente per l'amministrazione del patrimonio della CPC al più tardi fino al 28 febbraio 2004, deve consultare il comitato d'investimento in caso di deroghe al principio dell'approvazione delle proposte del consiglio d'amministrazione.

Nel mese di novembre del 2002 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha predisposto un'indagine approfondita per chiarire se riguardo alla questione della LTS sollevata dall'interpellante esistano violazioni in materia di vigilanza e nell'ottica del diritto civile. Nel contempo è stata avviata un'indagine in relazione agli errori contabili. Dopo la consegna dei relativi rapporti l'opinione pubblica sarà informata, ancora prima dell'assemblea generale della Rentenanstalt SA, sui risultati dell'indagine.

Risposta del Consiglio federale.