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Modifica dell'articolo 186 della legge federale sul diritto internazionale privato

02.415 · Iniziativa parlamentare · 2002-03-21

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 186 della Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato deve essere modificato come segue:

cpv. 4

Il tribunale arbitrale con sede in Svizzera decide in merito alla propria competenza, indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge.

Begründung

L'arbitrato internazionale è diventato il modo più frequente per la soluzione delle controversie in materia di commercio internazionale e ha conosciuto uno sviluppo considerevole negli ultimi trent'anni. La moltiplicazione degli scambi commerciali ha comportato infatti l'aumento del numero delle controversie, spesso complesse, per le quali nessuna delle parti intende sottomettersi ai tribunali dello Stato dell'altra parte. Ricorrendo a un tribunale arbitrale, invece, le parti hanno l'impressione che, in caso di controversia, hanno la possibilità di invocare le loro argomentazioni dinanzi a un'autorità imparziale e obiettiva. Nell'ambito del commercio internazionale vi sono due tipi di tribunali arbitrali internazionali: i tribunali arbitrali ad hoc, in cui le parti si accordano per designare uno o più arbitri, e i tribunali arbitrali istituzionali, organizzati da istituzioni specializzate. Fra queste ultime, le più conosciute sono l'Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), collegato alla Banca mondiale, e la Corte d'arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi (CCI). Anche in Svizzera vi sono vari centri di arbitrato importanti, legati alle camere di commercio di Zurigo, Basilea e Ginevra.

La Svizzera svolge un ruolo molto importante per quanto concerne l'arbitrato internazionale, in primo luogo a causa di una lunga tradizione e, in secondo luogo, per la sua neutralità che le consente di essere scelta frequentemente quale sede dei tribunali arbitrali. Nel nostro Paese vi sono infatti più casi di arbitrato internazionale CCI che in Francia, malgrado la CCI abbia sede a Parigi. Il diritto svizzero è plurilingue e il nostro Paese vanta una tradizione di giuristi competenti e poliglotti capaci di adattarsi molto bene ai problemi giuridici internazionali.

Pertanto, lo sviluppo dell'arbitrato internazionale è sicuramente nell'interesse della Svizzera. Esso contribuisce a diffonderne la fama a livello mondiale e le Camere federali ne sono consapevoli, poiché hanno adottato il capitolo 12 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP), che è incentrato sull'arbitrato internazionale. Tali prescrizioni sono applicabili a tutti i tribunali arbitrali con sede in Svizzera dal momento in cui, all'insorgere del caso di arbitrato, almeno una della parti non è domiciliata in Svizzera (o, per le persone giuridiche, non vi ha sede).

Questa legge si è rivelata un successo. Ha contribuito allo sviluppo dell'arbitrato in Svizzera ed è stata imitata da vari Paesi: tutti gli specialisti di tale disciplina, Svizzeri o stranieri, ne riconoscono la qualità e l'utilità.

Nel sistema della LDIP l'autorità suprema è il Tribunale federale. Le decisioni pronunciate dal Tribunale arbitrale possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale conformemente all'articolo 190 LDIP. In questo ambito, la nostra Corte suprema ha sviluppato una giurisprudenza saggia ed efficace correggendo errori che talvolta andavano corretti senza tuttavia interferire negli arbitrati. Il Tribunale federale ha deciso di recente che l'articolo 9 LDIP è applicabile anche agli arbitri. Questo significa che, se per una controversia tra le stesse parti un tribunale straniero è adito prima degli arbitri, il tribunale arbitrale con sede in Svizzera deve sospendere la procedura finché il giudice straniero ha deciso sulla sua competenza, ma questa procedura può malauguratamente trascinarsi per anni. In linea di massima, la maggioranza dei Paesi ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (chiamata Convenzione di New York), che impone al giudice di riconoscere la validità delle clausole arbitrali e di declinare la sua competenza. Nella prassi, tuttavia, possono sorgere serie difficoltà.

Il Tribunale federale ha deciso che dalle disposizioni vigenti non si può evincere la priorità a favore degli arbitri, come avevano invece suggerito vari commentatori. Occorre pertanto adeguare in maniera corrispondente la LDIP in modo tale da favorire il ricorso alla Svizzera quale sede di tribunali arbitrali internazionali. Non va dimenticato che il nostro Paese è in concorrenza con piazze internazionali importanti quali Londra o Parigi, ma anche New York, Stoccolma, l'Aia e altre ancora. Per paralizzare, talvolta per anni, un arbitrato in Svizzera, è sufficiente intentare una qualsivoglia azione dinanzi a un giudice straniero prima dell'inizio formale dell'arbitrato: questo inconveniente riesce certamente a dissuadere gli attori del commercio internazionale dal venire nel nostro Paese per l'arbitrato di eventuali controversie. Pertanto occorre modificare la legge su questo punto affinché sia chiaro che l'arbitro internazionale con sede in Svizzera può sempre decidere sulla sua competenza, anche nel caso in cui sia stato adito un tribunale straniero. Ciò non comporta alcun rischio di abuso poiché, se per ipotesi gli arbitri dovessero riconoscere a torto la loro competenza o seguire un ragionamento giuridico erroneo in proposito, il ricorso dinanzi al Tribunale federale resterebbe aperto secondo l'articolo 190 capoverso 2 lettera b LDIP.