03.1012 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La Costituzione federale definisce la libertà economica quale principio fondamentale (artt. 27, 94, 101). Essa stabilisce inoltre che sono ammissibili deroghe a questo principio soltanto se previste dalla Costituzione stessa o fondate su regalie cantonali. Nell'ambito della politica economica estera la Confederazione può, se necessario, derogare al principio della libertà economica e adottare delle misure per la protezione dell'economia nazionale.
Per quanto concerne la questione di quali paste alimentari dovrebbero essere offerte nelle mense all'interno dei grandi cantieri della NFTA, vale il principio della libertà economica. La normativa vigente non permette limitazioni a riguardo. Ne consegue che i gestori delle mense all'interno dei cantieri NFTA sono liberi di scegliere i prodotti da acquistare e la loro provenienza.
Su questa base, non può essere in alcun modo impedito che le mense NFTA impieghino paste alimentari di provenienza italiana. Spetta ai gestori delle mense decidere se, a parità di prezzo e qualità, preferire a questi manufatti o prodotti svizzeri.
Risposta del Consiglio federale.