03.1018 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1:
Il legislatore ha concretato l'articolo 119 capoverso 2 lettera a della Costituzione con la legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione, LPAM; RS 814.90). Di fatto, conformemente a tale legge, chiunque produce un clone o interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale è punito con la detenzione fino a tre anni (art. 35 e 36 LPAM).
Qualora aderenti al movimento dei raeliani applicassero metodi di procreazione vietati in Svizzera, sarebbero punibili conformemente a tale legislazione. In questa circostanza spetta alle autorità preposte al perseguimento penale adottare le relative misure.
Nella misura in cui la setta dei raeliani si adoperi per l'ottenimento di un riconoscimento a livello sociale della tecnica di clonazione - o anche per una cessazione del divieto di clonazione - la sua attività è tutelata dalla libertà d'opinione (art. 16 Cost.).
Attualmente non è dato né un motivo né una base legale per vietare preventivamente il movimento dei raeliani. Se la Confederazione formulasse un tale divieto affermerebbe contemporaneamente che il movimento pregiudica segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione (art. 185 Cost.). Ciò non è il caso della setta di raeliani. Per quanto riguarda altre misure di diritto penale nei confronti della setta, occorrerebbe innanzitutto creare una base legale. A tal fine emergerebbe la domanda relativa alla proporzionalità dell'intervento rispetto alla libertà d'opinione e d'associazione. Per contro e in conformità al diritto in vigore, i tribunali hanno la facoltà di sciogliere un'organizzazione che ha conseguito la personalità giuridica, qualora il suo scopo sia illecito (cfr. ad es. art. 78 CC). Se il fine del movimento dei raeliani dovesse essere quello di commettere reati in Svizzera, allora si procederebbe a uno scioglimento giudiziale dell'organizzazione. Attualmente, tuttavia, non vi sono indizi sufficienti per giustificare l'adozione di una simile misura.
Ad domanda 2:
Chi applica metodi di procreazione necessita di un'autorizzazione cantonale (art. 8 cpv. 1 lett. a LPAM). L'articolo 4 dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OPM; RS 814.902.2) prevede quindi che il laboratorio sia posto sotto la direzione di un medico o di una persona provvista di una formazione universitaria adeguata, ossia nel campo della veterinaria, odontoiatria, farmacia, chimica, fisica, biochimica, biologia o microbiologia. Nella misura in cui il medico esperto nell'ambito della medicina riproduttiva che dirige o vigila direttamente sul laboratorio è in possesso di un diploma di medico, i requisiti dell'ordinanza sono soddisfatti. In mancanza di una vigilanza diretta, occorre impiegare una persona come direttore del laboratorio che soddisfi le esigenze di cui all'articolo 4 capoverso 1 OMP.
Giusta l'articolo 12 capoverso 2 LPAM, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione l'autorità cantonale di vigilanza fa effettuare da un perito un'ispezione senza preavviso. In seguito, l'ispezione senza preavviso ha luogo ogni qualvolta ve ne sia la necessità, ma almeno ogni due anni (art. 10 cpv. 1 OPM). Per garantire un controllo indipendente non è escluso l'impiego di periti esteri o extracantonali. Lo scopo della vigilanza è di garantire che l'attività svolta dall'intero gruppo sia conforme alla legge. Le persone che necessitano di un'autorizzazione cantonale, ossia che impiegano metodi di procreazione per l'esercizio della loro attività professionale indipendente devono partecipare all'ispezione. Inoltre, i collaboratori presso gli ospedali e i laboratori sono pure tenuti a cooperare all'ispezione. L'autorità di vigilanza deve vigilare a che le condizioni alla base del rilascio dell'autorizzazione continuino a essere rispettate - ad es. la garanzia di un'attività diligente e conforme alla legge (art. 9 cpv. 2 lett. b LPAM) - e all'adempimento di eventuali oneri (art. 12 cpv. 1 LPAM); in caso di gravi violazioni della legge, l'autorizzazione è ritirata (art. 12 cpv. 3 LPAM). Infine, l'articolo 10 capoverso 3 OPM prevede che alle persone incaricate dell'ispezione sia garantito in qualsiasi momento l'accesso ai locali e alle istallazioni destinati all'esercizio della professione.
Ad domanda 3:
Ora la legge sulla medicina della procreazione prevede sanzioni anche per chi produce cloni o interviene sulla via germinale umana, poiché tali operazioni violano gravemente la dignità umana. Chiunque produce cloni (art. 36 LPAM) o interviene sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale o di una cellula embrionale (art. 35 LPAM) è ora punibile con la detenzione. Visto che in alternativa alla pena detentiva la legge non commina alcuna multa, il tribunale è obbligato a infliggere una pena detentiva in caso di verdetto di colpevolezza. Conformemente all'articolo 35 del Codice penale (CP) la durata massima della detenzione è di tre anni.
All'atto di determinare tale quadro penale il Consiglio federale e il Parlamento si sono riferiti ad altre disposizioni penali simili. Il limite massimo di tre anni di detenzione è applicato anche per le seguenti fattispecie: omicidio su richiesta della vittima (art. 114 CP), infanticidio (art. 116 CP), omicidio colposo (art 117 CP), lesioni semplici e colpose (art. 123 e 125 CP), omissione di soccorso (art. 128 CP). Una pena massima leggermente più severa, ossia la reclusione fino a cinque anni è prevista, ad esempio, in caso di istigazione e aiuto al suicidio (art. 115 CP), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 CP), abbandono (art.127 CP) ed esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP).
Oggi è noto che per dissuadere le persone dal commettere reati è molto più rilevante l'eventualità di essere scoperti e condannati che la gravità della pena comminata.
Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che attualmente non sia opportuno inasprire le comminatorie penali contestate anche perché nel dicembre 1998 le Camere federali hanno licenziato la legge sulla medicina della procreazione, entrata in vigore appena nel mese di gennaio 2001, dopo approfondite discussioni.
Ad domanda 4:
In caso di nascita di un bambino clonato i "genitori" non sarebbero chiamati a rispondere in quanto autori di un reato, fatto questo che comunque non esclude un'eventuale punizione per istigazione (art. 24 in relazione con art. 33 CP).
Ad domanda 5:
Di norma, le persone che effettuano un intervento punibile ai sensi della legge sulla medicina della procreazione sono passibili di sanzioni penali.
L'autorità di vigilanza competente decide nel singolo caso concreto se oltre a ciò sia opportuno adottare misure amministrative aggiuntive nei confronti di un laboratorio che ha operato un tale intervento. In particolare, tale compito spetta alle autorità cantonali di vigilanza quando si tratta di laboratori universitari e alle autorità federali di vigilanza nel caso di laboratori PF.
Ad domanda 6:
Nonostante il diritto costituzionale e i principi etici ricusino la clonazione a fini riproduttivi occorre chiarire che una persona eventualmente clonata gode dello statuto completo di essere umano, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Anche la Commissione d'etica del Consiglio nazionale sostiene tale concezione nel settore della medicina umana (cfr. "Stellungnahme zum reproduktiven Klonen beim Menschen", pubblicata in Schweizerische Aerztezeitung 2003, pag. 249).
Considerato quanto detto, anche la persona clonata ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattie previste dalla legge. Il "contributo adeguato" citato nell'interrogazione si orienta ai principi della partecipazione ai costi di cui all'articolo 64 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Il principio della causalità formulato implicitamente nell'intervento è sostanzialmente estraneo alla legge sull'assicurazione malattie.
Giusta l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite. L'"infermità congenita" è descritta in modo più approfondito nell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) e nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21). La legge non definisce le cause delle infermità congenite. Per questo motivo si può affermare che, considerate le basi legali attuali, l'assicurazione per l'invalidità sarebbe tenuta, in linea di principio, a versare un'indennità anche nel caso di un bambino clonato.
Se gli assicuratori sociali sono tenuti a fornire prestazioni, in particolare nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e dell'assicurazione per l'invalidità, essi hanno di norma un diritto di regresso nei confronti di eventuali terzi responsabili (art. 72 segg. LPGA). L'assicuratore sociale può esercitare un diritto di regresso a condizione che vi sia una pretesa di responsabilità civile contro terzi da parte del bambino clonato la cui salute è stata compromessa. I terzi responsabili potrebbero essere anche i genitori. L'assicuratore può esercitare un diritto di regresso contro parenti in linea ascendente o discendente soltanto qualora essi abbiano provocato l'evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave (art. 75 LPGA).
"Chi applica metodi proibiti ai sensi della LPAM e quindi illeciti [...], può essere reso responsabile dell'infermità prenatale causata da tali reati a una persona" [trad.] (Thomas M. Mannsdorfer, Pränatale Schädigung, Friburgo, 2000, pag. 188 n.marg. 560). Anche la persona danneggiata al momento della procreazione può, sempreché sopravviva alla nascita, avere una pretesa extracontrattuale contro la persona che ha causato il danno (Mannsdorfer, in luogo citato, pag. 56 segg. n.marg 153 e 158). Secondo le dottrine prevalenti lo stesso vale per gli embrioni in vitro, i quali beneficiano dello stesso statuto giuridico di tutti gli altri nascituri (Mannsdorfer, in luogo citato. pag. 66 n.marg 177 segg.).
Oltre agli esperti in ingegneria genetica e al personale medico coinvolti, anche i genitori che hanno ordinato la clonazione possono essere obbligati a versare un'indennità. In questo contesto sono date le condizioni per un regresso da parte degli assicuratori sociali.
L'attuale diritto in vigore non tratta la questione dell'invalidità congenita nell'ambito della previdenza professionale. In occasione della prima revisione della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 931.40) è stato previsto di assicurare al secondo pilastro le persone invalide dalla nascita nella misura in cui il loro grado d'invalidità non superi il 40% all'inizio dell'esercizio di un attività lucrativa. I bambini clonati e invalidi fin dalla nascita saranno assoggettati a tale regolamentazione come ogni altra persona che soffre di invalidità congenita. In relazione al regresso contro terzi responsabili vale quanto detto mutatis mutandis anche per il secondo pilastro.
Risposta del Consiglio federale.