03.1063 · Interrogazione ordinaria · 2003-06-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Fino al giorno dell'adozione della Convenzione quadro sul tabagismo da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, a Ginevra, il 21 maggio 2003, era ancora possibile apportare modifiche al testo della Convenzione. Singoli Stati hanno atteso gli ultimi giorni prima della riunione per rendere nota la loro intenzione di non più mettere in discussione il risultato delle trattative. La firma avrebbe potuto essere apposta dal 16 al 23 giugno 2003 alla sede dell'OMS a Ginevra e in seguito dal 30 giugno 2003 al 29 giugno 2004 a quella dell'ONU a Nuova York.
Il Consiglio federale firma solo gli accordi di diritto internazionale pubblico che intende ratificare. Prima della firma si devono quindi poter valutare le conseguenze di una ratifica. Per la Svizzera non è stato possibile effettuare questa valutazione, che concerne diversi Dipartimenti e numerosi atti normativi, nel breve lasso di tempo di quattro settimane, ossia tra la conferma del testo della Convenzione e l'apertura dell'accordo alla firma.
2. Il Consiglio federale, il 5 giugno 2001, ha approvato il Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001-2005. L'undicesimo obiettivo del programma consiste in una dichiarazione di volontà di ratifica della Convenzione quadro sul tabagismo. I preparativi per la decisione del Consiglio federale sono stati avviati e dovrebbero concludersi in modo da permettere la firma ancora entro il termine di un anno fissato dalla Convenzione. Subito dopo dovrebbero essere adottate le necessarie misure di attuazione nell'ambito dell'iter parlamentare ordinario previsto per la ratifica.
3. Secondo la prassi corrente, quando la Svizzera decide di ratificare una convenzione fa in modo che, qualora sia necessario, il diritto svizzero sia già modificato al momento della ratifica. Dato che nella presente convenzione non sono ammesse riserve, la legislazione svizzera deve essere compatibile con tutti gli obblighi sanciti dalla Convenzione. Tale condizione non è ancora soddisfatta per quanto concerne il divieto della pubblicità dei prodotti del tabacco o la consegna di tali prodotti a minorenni. Tuttavia queste misure legislative sono già incluse negli obiettivi del Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001-2005. La messa in atto dei suddetti intenti legislativi nell'ambito del Programma nazionale permetterà quindi il raggiungimento di un buon grado di compatibilità con la Convenzione quadro sul tabagismo. Altri provvedimenti contemplati nella Convenzione, come ad esempio la protezione dal fumo passivo sul posto di lavoro, nei mezzi pubblici di trasporto o negli edifici accessibili al pubblico sono tuttora al vaglio dell'Amministrazione federale.
Risposta del Consiglio federale.