03.1082 · Interrogazione ordinaria · 2003-06-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1. Per garantire nell'AVS/AI una prassi amministrativa uniforme l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è incaricato dal Consiglio federale di emanare direttive all'attenzione degli organi responsabili dell'esecuzione di queste assicurazioni (art. 72 LAVS e 64 LAI). Queste direttive hanno effetto vincolante per gli organi d'esecuzione e rispecchiano la volontà del legislatore. L'applicazione corretta e uniforme delle direttive per l'esecuzione dell'AI viene verificata dall'UFAS (art. 64 LAI). Con la 4 revisione AI adottata dal Parlamento il 21 marzo 2003 sono state rafforzate le competenze dell'UFAS in fatto di controllo.
L'applicazione non conforme alla legge può essere contestata dagli interessati mediante ricorso presentato presso il tribunale cantonale delle assicurazioni e, se necessario, di fronte al TFA.
Ad 2. Gli articoli 6 capoverso 2 e 9 capoverso 3 LAI non sono "articoli in materia d'abuso", ma determinano unicamente le condizioni particolari volute dal legislatore per il diritto alle prestazioni dei cittadini stranieri. L'articolo 6 capoverso 2 LAI regola le condizioni generali di diritto alle prestazioni, mentre l'articolo 9 capoverso 3 determina le condizioni per il diritto ai provvedimenti di integrazione per persone di età inferiore ai 20 anni. A beneficio degli interessati è possibile derogare parzialmente o completamente a queste norme nei casi in cui questa possibilità sia prevista dalle convenzioni di sicurezza sociale.
Precedentemente alla modifica del 23 marzo 1990 della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) era consentito esclusivamente alle donne di acquisire la cittadinanza svizzera mediante matrimonio. La revisione della LCit del 1990 ha abolito questo privilegio, che costituiva un chiaro svantaggio per gli uomini ed era ritenuto iniquo. Nell'ambito delle assicurazioni sociali questa modifica ha comportato la parità di trattamento tra le cittadine straniere sposate ad uno svizzero e i cittadini stranieri sposati ad una svizzera. Il legislatore non aveva inoltre l'intenzione di completare le leggi sulle assicurazioni sociali con disposizioni che avrebbero implicato differenze di trattamento fra i cittadini stranieri a favore di quelli coniugati con cittadini svizzeri. Il Consiglio federale è ancora oggi dell'avviso che disciplinamenti straordinari del tipo di quelli richiesti dall'interrogazione non siano opportuni, in particolare considerando che porterebbero a privilegiare determinati cittadini stranieri, unicamente in base al loro stato civile, in modo nettamente più marcato rispetto alle facilitazioni previste dalla LCit per l'acquisizione della cittadinanza svizzera da parte dei coniugi stranieri di cittadini svizzeri.
Ad 3. Possono aderire all'assicurazione facoltativa AVS/AI i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e che sono stati assicurati obbligatoriamente e ininterrottamente nei cinque anni immediatamente precedenti la richiesta.
Queste condizioni d'adesione, più restrittive rispetto al passato, sono entrate in vigore il 1° aprile 2001. Oltre ad essere stata elaborata in modo da renderla eurocompatibile, questa revisione aveva in primo luogo l'obiettivo di favorire una riduzione del deficit cronico dell'assicurazione facoltativa. Le proposte dell'interrogazione sarebbero diametralmente opposte al nuovo sistema che è stato adottato. Quindi, a così poca distanza dall'ultima revisione e considerando che la situazione di base non si è modificata, il Consiglio federale non ritiene opportuna una verifica dettagliata. Inoltre deve essere considerato che le modifiche sono state adottate dall'Assemblea federale solo nel corso della legislatura corrente e dopo dibattiti approfonditi.
Commento ai singoli punti
a) Le famiglie svizzere non possono essere trattate differentemente dalle famiglie appartenenti agli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS. Inoltre, con il compimento di un periodo di assicurazione di cinque anni può essere provata la presenza di un legame stretto con la Svizzera e con l'AVS.
b) A partire dalla revisione il limite d'età previsto per l'adesione all'assicurazione facoltativa è stato abolito.
c) La dichiarazione d'adesione all'assicurazione facoltativa deve essere inoltrata entro un anno dall'uscita dall'assicurazione obbligatoria (art. 8 cpv. 1 OAF); un periodo superiore sarebbe in contraddizione con il principio assicurativo in quanto l'adesione potrebbe essere fatta dipendere dal sopravvenire o meno dell'evento assicurato (in particolare per l'AI).
d) Poiché l'assicurazione facoltativa AVS/AI è ancora in deficit, deve essere accessibile unicamente alle persone che presentano un periodo assicurativo minimo in Svizzera. In questo senso la condizione del compimento dei cinque anni d'assicurazione è giustificata.
e) Già con la 10 revisione AVS l'assicurazione facoltativa AVS/AI è stata elaborata secondo lo stesso modello dell'assicurazione obbligatoria, ossia come assicurazione individuale; questo è giustificato dalla realtà dei fatti in quanto l'adesione spesso non interessa ad entrambi i coniugi e fra l'altro le persone di età inferiore ai 20 anni possono, pur non essendo direttamente assicurati, avere diritto alle prestazioni qualora uno dei genitori sia assicurato facoltativamente (art. 22 cpv. 2 OAI).
Risposta del Consiglio federale.