03.1110 · Interrogazione ordinaria · 2003-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 84 capoverso 2 del Codice civile svizzero, l'autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione. Nell'atto costitutivo della Fondazione svizzera per paraplegici (FSP), tra gli scopi della stessa sono annoverati tra l'altro la messa a disposizione di mezzi per l'esercizio e la gestione di centri per paraplegici e per la costituzione e il potenziamento di istituzioni che operano al servizio dei mielolesi, la promozione della formazione e dell'aggiornamento di personale specializzato, nonché il sostegno della ricerca scientifica nel campo della paraplegia.
La costruzione del previsto centro di ricerca soddisfa pertanto lo scopo della fondazione.
L'autorità federale di vigilanza delle fondazioni è stata informata per tempo del progetto: il Consiglio di fondazione le ha infatti fornito la documentazione e informazioni dettagliate sia sul progetto che sul suo finanziamento.
Ad 1
Nell'adempimento dello scopo della fondazione, è compito del Consiglio di fondazione tenere conto delle condizioni quadro finanziarie e ripartire i mezzi tra le diverse attività secondo le priorità. Nella fattispecie, esso ha effettuato gli accertamenti del caso. Di conseguenza ritiene che i mezzi per la costruzione e la gestione del centro siano assicurati. Vista la situazione finanziaria della FSP, per l'autorità federale di vigilanza delle fondazioni non sussistono elementi tali da mettere in dubbio la valutazione del Consiglio di fondazione.
Ad 2
Sinora la FSP ha rispettato tutti i suoi impegni: niente lascia presagire che non lo faccia anche in futuro.
Ad 3
La FSP non ha mai ricevuto sussidi da parte della Confederazione. Da sempre ha organizzato le sue attività in modo da potersene assumere autonomamente il finanziamento. Anche in caso di difficoltà economiche, la Confederazione non sarebbe tenuta in alcun modo a sostenere finanziariamente la fondazione.
Risposta del Consiglio federale.