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03.3002 · Mozione · 2003-01-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 359 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO) incarica i Cantoni di stabilire dei contratti normali di lavoro per i lavoratori agricoli. Tali contratti devono disciplinare la durata del lavoro e del riposo, nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani.

La mozione invita il Consiglio federale a modificare questo articolo allo scopo di trasferire dai Cantoni alla Confederazione la competenza di stabilire un contratto normale di lavoro (CNL) nazionale per i lavoratori agricoli, precisando che il CNL dovrebbe disciplinare la questione delle ore di lavoro e di riposo, nonché il salario.

Il Consiglio nazionale ha deciso il 5 giugno 2002, con 75 voti favorevoli e 57 contrari, di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Dupraz (ipa 01.449) che perseguiva uno scopo simile. I principali argomenti menzionati sono stati la difficoltà di stabilire regole valide a livello nazionale, tenuto conto delle notevoli disparità che si incontrano nell'agricoltura nelle diverse regioni del Paese e, ancor più, tra regioni di pianura e di montagna, la situazione economica delle aziende agricole, che non permette il versamento di salari più elevati rispetto a quelli praticati attualmente, e la necessità di una durata del lavoro superiore a quella riscontrabile in altri rami economici. Inoltre, l'iniziativa parlamentare Dupraz intendeva fissare condizioni di lavoro e di salario che dovevano essere applicate anche alle colture speciali, ciò che è stato ritenuto inadeguato a causa delle differenti situazioni ed esigenze legate al tipo di gestione.

Anche se il Consiglio federale non può dichiararsi soddisfatto della situazione prevalente nel settore agricolo per quanto concerne le condizioni di lavoro offerte al personale, esso deve in sostanza conformarsi agli argomenti summenzionati. Se da un lato è vero che le disparità intercantonali possono comportare determinate difficoltà, occorre precisare che tali disparità non sono tipiche del settore agricolo. Numerosi rami economici, in cui ad esempio le condizioni di lavoro sono disciplinate da contratti collettivi, praticano salari differenti a seconda del Cantone o della regione geografica. Infatti le realtà sociali ed economiche differiscono da un Cantone all'altro, per cui il livello dei salari può anche variare. D'altro lato non bisogna perdere di vista il fatto che il contratto normale di lavoro, sia cantonale che federale, ha soltanto un effetto dispositivo. Effettivamente, come conferma l'articolo 360 CO, il contratto normale viene applicato nella misura in cui le parti contraenti non abbiano previsto qualcosa di diverso. Ciò significa chiaramente che si può in qualsiasi momento derogare a un contratto normale di lavoro mediante un contratto individuale di lavoro. L'unica restrizione a questo principio deriva dall'articolo 360 capoverso 2 CO, il quale stabilisce che, se il contratto normale lo prevede, le deroghe sono valide soltanto nella forma scritta. Di conseguenza la mozione proposta disciplinerebbe unicamente in apparenza i problemi denunciati, poiché i datori di lavoro potrebbero, in modo del tutto legale, non tenere conto delle disposizioni del contratto normale di lavoro.

Il contratto normale di lavoro può indirettamente avere una certa importanza nell'ambito del rilascio di permessi di lavoro alla manodopera straniera, in quanto l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (che resta applicabile ai cittadini dei Paesi non membri dell'Unione europea e dell'AELS) rinvia ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro per determinare le condizioni di lavoro e di salario usuali per il luogo e la professione. Tuttavia l'importanza pratica è limitata anche in questo caso. Infatti, se si prescinde dalle colture speciali (orticoltura, frutticoltura e viticoltura) e malgrado una domanda costante da parte degli ambienti agricoli per ottenere personale ausiliario proveniente da Stati terzi, il ricorso alla manodopera salariata nell'agricoltura tende a diventare sempre più raro.

Occorre infine rammentare che, nell'ambito delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone decise dal Parlamento, sarà possibile fissare salari minimi vincolanti tramite i CNL - a livello regionale, cantonale o federale - se le condizioni restrittive previste dalla legge saranno soddisfatte (constatazione di abusi ripetuti, mancanza di contratti collettivi, ecc.).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.