03.3021 · Interpellanza · 2003-03-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. In occasione della seduta del 29 gennaio 2003 il Consiglio federale ha approvato un programma volto a garantire e sviluppare la previdenza professionale. Il pacchetto di provvedimenti, essenzialmente finalizzato all'attuazione di quanto richiesto negli interventi parlamentari inoltrati nel corso delle sessioni straordinarie dell'autunno del 2002, contiene diverse misure destinate alla stabilizzazione del sistema:
* Una commissione di esperti da istituirsi entro la fine di maggio del 2003 da parte del DFI dovrà studiare la reimpostazione dell'attuale vigilanza sulle casse pensioni nel senso di una vigilanza prudenziale centralizzata e sottoporre al Consiglio federale entro fine anno un rapporto d'analisi che esponga le opzioni praticabili. Sulla base delle decisioni preliminari del Consiglio federale, nel 2004 dovrà essere preparato un disegno di legge.
* Nel maggio del 2003 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione concernente provvedimenti volti a colmare i deficit di copertura nella previdenza professionale. Un disegno preliminare è stato discusso il 27 febbraio 2003 dalla Commissione federale LPP (il competente collegio consultivo del Consiglio federale). Poiché questi provvedimenti avranno conseguenze per numerosi assicurati (sia ancora attivi che già beneficiari di rendita), il Consiglio federale ritiene opportuna una procedura di consultazione, il cui termine, tuttavia, vista la relativa urgenza della questione, sarà abbreviato.
* Entro settembre dovrà essere presentato uno studio sui rischi a breve e medio termine cui è esposto il finanziamento delle casse pensioni, comprensivo di un'analisi dei rischi potenziali per il Fondo di garanzia e di un esame della situazione degli istituti di previdenza di diritto pubblico.
* Il Consiglio federale ha deciso fin dall'ottobre 2002 di riesaminare il tasso d'interesse minimo della previdenza professionale già nel 2003. I lavori preliminari dell'Amministrazione sono in corso di svolgimento: alla fine di settembre, eseguite le consultazioni previste dagli articoli 12a e 12b OPP2 (con la Commissione federale LPP, le parti sociali e le CSS del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati), il Consiglio federale potrà decidere in merito al tasso d'interesse minimo valido a partire dal 2004.
* Come già nel 2002, alla fine del 2003 sarà presentato un rapporto sui deficit di copertura degli istituti di previdenza.
Il Consiglio federale ritiene già avviati i provvedimenti necessari in ragione dell'attuale situazione degli istituti di previdenza. Un vertice sulle casse pensioni ne ritarderebbe l'attuazione e rischierebbe, inoltre, di drammatizzare la situazione e suscitare nuovi timori. Finora il Fondo di garanzia LPP - che garantisce le prestazioni degli istituti di previdenza insolventi fino ad un reddito annuo di, attualmente, 113'940 franchi - ha dovuto coprire soltanto pochi casi di insolvenza dovuta a perdite in borsa. Tra questi non si trovano fondazioni collettive degli assicuratori-vita.
2. Secondo la statistica delle casse pensioni del 2000 in Svizzera esistono 9096 istituti di previdenza, di cui 2599 registrati. Vista l'estrema decentralizzazione degli istituti di previdenza appare evidente come, per ragioni intrinseche al sistema, sia impossibile informare "senza indugi e dettagliatamente" in merito al chiarimento dei dati prescindendo da valori di stima. Gli istituti di previdenza devono inoltrare i loro conti annuali alle autorità di vigilanza al più tardi sei mesi dopo la fine dell'esercizio contabile (di regola entro il 30 giugno, in un Cantone entro il 30 settembre). Questa scadenza risulta dalle disposizioni giuridiche cantonali in merito (per gli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza del Cantone) e dalle decisioni di assunzione di vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (per gli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza della Confederazione) e trova spiegazione nei processi relativi alla chiusura dei conti e nel gran numero di conti annuali che devono essere esaminati. Gli istituti vengono inoltre periodicamente controllati dal perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, che viene consultato anche in caso di deficit di copertura. Alla conclusione dell'anno contabile il conto annuale deve essere formalmente chiuso e sottoposto all'ufficio di controllo dell'istituto, che lo dovrà esaminare. Successivamente l'organo competente, preso atto del rapporto dell'ufficio di controllo, approva il conto e lo trasmette all'autorità di vigilanza. Una rilevazione totale basata sui conti annuali sarà disponibile soltanto a fine anno. Il Consiglio federale non può quindi fare a meno di inserire stime di tendenza nelle sue basi decisionali.
Le cifre di riferimento degli assicuratori-vita aggiornate alla fine del 2002 saranno disponibili tra poche settimane. Una nuova rilevazione in programma per la metà dell'anno in corso fornirà un ulteriore aggiornamento.
Con l'articolo 44a OPP2, in vigore dal 1° gennaio 2003, il Consiglio federale ha investito l'UFAS dell'obbligo di esaminare ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle autorità di vigilanza, la situazione finanziaria degli istituti di previdenza e presentare una relazione all'Esecutivo. L'Ufficio federale delle assicurazioni private partecipa alla relazione fornendo i dati relativi alla situazione degli assicuratori-vita.
I dati relativi alla situazione finanziaria degli istituti di previdenza rappresentano inoltre una base importante per la prevista flessibilizzazione del tasso d'interesse minimo LPP. In futuro sarà dunque necessario disporne al più presto e se possibile senza lacune. Sarebbe auspicabile che venissero inoltrati contemporaneamente ai dati degli assicuratori-vita. La commissione di esperti incaricata di studiare la reimpostazione della vigilanza dovrebbe esaminare le possibilità di migliorare il flusso delle informazioni. Un primo passo potrebbe essere, per esempio, l'abbreviazione dei termini di inoltro.
3. Si parla di deficit di copertura quando il patrimonio di un istituto di previdenza non è più sufficiente a coprire il capitale di previdenza necessario. Del capitale di previdenza fanno parte la somma degli averi a risparmio e delle riserve matematiche individuali (che garantiscono i diritti acquisiti dagli assicurati e le prestazioni correnti dei beneficiari di rendite), gli accantonamenti attuariali per l'allungamento della speranza di vita, gli accantonamenti per gli adeguamenti delle rendite previsti per legge o per regolamento ecc. Il patrimonio di previdenza è costituito dagli attivi iscritti a bilancio al valore di mercato, dedotti gli impegni (ratei e risconti, riserve sui contributi versati dal datore di lavoro). La deduzione delle riserve di compensazione è invece controversa.
Il deficit di copertura va quindi chiaramente distinto dall'insolvenza, che ha come conseguenza lo scioglimento dell'istituto di previdenza e l'obbligo per il Fondo di garanzia di versare prestazioni. Una definizione unitaria del concetto di deficit di copertura faciliterebbe una prassi unitaria da parte delle autorità di vigilanza confrontate alla situazione. Il Consiglio federale provvederà in tal senso a livello d'ordinanza.
4. Gli istituti della previdenza professionale sono soggetti alla vigilanza dei Cantoni o della Confederazione secondo il loro ambito d'attività. L'autorità di alta vigilanza è il Consiglio federale, cui l'articolo 64 capoverso 2 LPP conferisce la competenza di impartire istruzioni alle autorità di vigilanza. In merito al procedimento da seguire in caso di deficit di copertura, l'Esecutivo eserciterà questa sua prerogativa. Una direttiva sui provvedimenti volti a colmare i deficit di copertura è attualmente in preparazione e sarà approvata dal Consiglio federale, unitamente alla modifica d'ordinanza, nel maggio del 2003. La direttiva potrà essere, se del caso, integrata dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti proposti.
5. Il margine di solvibilità è uno strumento di vigilanza introdotto con successo nel settore delle assicurazioni private. Esso crea un cuscinetto supplementare di mezzi propri che completa i mezzi riservati agli assicurati e migliora la sicurezza. Tuttavia, nel diritto delle assicurazioni private è fondato su basi legali inequivocabili (art. 5 della legge federale sull'assicurazione diretta sulla vita, art. 4 della legge federale sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita). L'articolo 71 capoverso 1 LPP, invece, si limita a stabilire il dovere di principio degli istituti di previdenza di amministrare il loro patrimonio in modo tale da garantire la sicurezza, la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi e la liquidità necessaria. Il Consiglio federale ritiene che la disposizione della LPP non rappresenti una base sufficiente per l'introduzione di un margine di solvibilità a livello d'ordinanza. L'introduzione di un margine di solvibilità quale sistema d'allarme preventivo può però costituire un elemento della vigilanza prudenziale che sarà esaminata nel quadro dei lavori della citata commissione di esperti e, se del caso, integrata nella LPP.
Risposta del Consiglio federale.