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03.3043 · Mozione · 2003-03-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In mancanza di prescrizioni specifiche nell'ordinanza sulla protezione degli animali, per i cavalli si applicano i seguenti articoli di principio della legislazione sulla protezione degli animali:

* "Agli animali va riservato un trattamento che tiene conto nel miglior modo possibile delle loro necessità" (art. 2 cpv. 1 LPDA).

* "Chiunque tiene un animale o lo custodisce deve nutrirlo, prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero" (art. 3 cpv. 1 LPDA).

* "Gli animali devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d'adattamento" (art. 1 cpv. 1 OPAn).

Le direttive dell'UFV in merito all'allevamento di cavalli, pony, asini, muli e bardotti stabiliscono le condizioni di allevamento rispettose degli animali adeguate a queste specie. Sulla base di queste direttive è stato redatto il Manuale di controllo 2002 - Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità - Cavalli. Per ciò che concerne i controlli di allevamenti di cavalli in merito ai pagamenti diretti, i Cantoni saranno incaricati di procedere come segue:

Gli edifici costruiti o ristrutturati dopo il 1° gennaio 2002 devono adempiere tutte le esigenze quantitative e qualitative contenute nel manuale di controllo. Qualora non fosse il caso, ciò viene fatto osservare all'allevatore tramite un'informazione sul modulo di controllo e viene informato il servizio cantonale competente in materia di esecuzione della protezione degli animali.

Per gli edifici esistenti al 1° gennaio 2002, in caso di palese mancato rispetto delle dimensioni fissate nel manuale di controllo viene informata l'autorità cantonale competente. Per una protezione degli animali qualitativamente valida è necessario operare una distinzione fra le esigenze fissate concretamente nell'ordinanza sulla protezione degli animali, quali area di riposo, sicurezza dei pavimenti delle stalle, illuminazione, e quelle dedotte dalla legislazione sulla protezione degli animali, quali cura degli animali e movimento. Le esigenze fissate nell'ordinanza sulla protezione degli animali devono essere adempiute anche negli attuali edifici. In ogni caso le differenze saranno segnalate all'allevatore sul modulo di controllo tramite un'informazione e fatte proseguire al competente servizio per l'esecuzione della protezione degli animali. È compito di questa autorità valutare il singolo caso e adottare eventuali provvedimenti. I pagamenti diretti verranno ridotti o negati, soltanto nel momento in cui vi sia una decisione passata in giudicato emessa dall'autorità competente per l'esecuzione della protezione degli animali. Alla luce della situazione giuridica sopra descritta, questa procedura è più complicata che per altri animali da reddito. Ciononostante è possibile ridurre i pagamenti diretti a favore degli allevamenti di cavalli inaccettabili dal punto di vista della protezione degli animali.

Attualmente viene revisionata la legge sulla protezione degli animali; a questo proposito il Consiglio federale ha varato un messaggio all'attenzione del Parlamento. Nel quadro della rispettiva revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali è pianificata l'emanazione di prescrizioni per la detenzione di cavalli, pony, asini, muli e bardotti. Le lacune dell'attuale diritto vengono così colmate e, per quanto concerne i pagamenti diretti, la detenzione di cavalli può essere trattata come quella degli altri animali da reddito agricoli.

Con circa 3'500 animali da allevamento, il cavallo delle Franches Montagnes non appartiene alle razze minacciate. Poiché l'effettivo diminuisce continuamente e considerando che si tratta dell'unica razza svizzera originaria, dal 1° gennaio 2001 ogni allevatore beneficia di un contributo federale e cantonale di 200 franchi al massimo per ogni puledro presentato ad un'esposizione, discendente da una giumenta iscritta nel libro genealogico e da uno stallone riconosciuto per l'allevamento della razza delle Franches Montagnes. Nell'ambito dell'esecuzione di questa misura, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) intende prescrivere che tutte le aziende vengano controllate prima del versamento dei contributi per le giumente in merito al rispetto delle direttive del 23 aprile 2001 dell'Ufficio federale di veterinaria sull'allevamento di cavalli, pony, asini, muli e bardotti. In questo modo, in futuro, i contributi verranno concessi solamente alle aziende che adempiranno le direttive dell'UFV.

La maggior parte dei cavalli non sono animali da reddito agricoli in senso stretto, ma piuttosto vengono tenuti come cavalli per la pratica di sport o per il tempo libero. Inoltre, numerosi cavalli non vengono tenuti da aziende agricole aventi diritto ai pagamenti diretti. Con il programma SSRA potrebbe venire promosso solamente l'allevamento di cavalli nelle aziende agricole che adempiono i presupposti per i pagamenti diretti. Tutti gli altri allevamenti di cavalli verrebbero esclusi dal programma SSRA. La congrua detenzione di tutti i cavalli può essere raggiunta in modo efficiente attraverso prescrizioni chiare, applicabili e vincolanti contenute nell'ordinanza sulla protezione degli animali nonché tramite una corretta esecuzione. Dato quanto precede e a causa della situazione finanziaria precaria della Confederazione e delle spese presentate dal Parlamento, non è prevista un'estensione del programma SSRA all'allevamento dei cavalli.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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