03.3072 · Interpellanza · 2003-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda a.
Secondo le indicazioni di Swiss, la situazione di liquidità del gruppo è decisamente migliore rispetto alle previsioni. Al 30 giugno del 2004, il bilancio consolidato presentava una liquidità di 353 milioni di franchi (liquidità, depositi vincolati, titoli negoziabili). In questo risultato non è compreso l'afflusso di fondi di circa 68 milioni, a seguito della conciliazione extragiudiziaria nella vertenza con la Société Holco e la Société d'exploitation AOM Air Liberté. Questi fondi sono stati contabilizzati nel terzo trimestre. Grazie a un'evoluzione della situazione di liquidità oltre le aspettative, a un primo contratto di credito con la banca Barclays di più di 50 milioni di franchi, al chiaro miglioramento del risultato nel primo semestre 2004 e al contenimento mirato dei costi, il gruppo disporrà, al livello più basso del secondo trimestre del 2004, di una liquidità superiore a 250 milioni di franchi. Le trattative con le banche svizzere sulle riserve di liquidità per fronteggiare gli imprevisti proseguono a ritmo serrato. Per queste trattative, il gruppo non è però così sotto pressione come all'inizio della ristrutturazione.
Domanda b.
Swisscom ha sottoscritto 1'785'701 azioni di Swiss per un importo di 100 milioni di franchi. Il prezzo di ogni singola azione era di 56 franchi e il valore nominale di 50 franchi. L'assemblea generale di Swiss ha deciso per due volte di ridurre il capitale. Il valore nominale di ogni singola azione è stato quindi ridotto a 18 franchi. Pertanto, il valore nominale della partecipazione di Swisscom al capitale di Swiss è ora di circa 32 milioni di franchi. Nei suoi libri contabili, Swisscom ha corretto il valore della propria partecipazione a Swiss considerando il corso delle azioni al 31 dicembre 2003 (9,49 franchi per ogni azione). A livello contabile dunque, l'importo di tale partecipazione ammonta complessivamente a 17 milioni di franchi circa.
Da parte sua, la Confederazione ha sottoscritto 10'714'286 azioni di Swiss al prezzo d'acquisto di 600 milioni di franchi. Dopo la riduzione del capitale, il valore nominale della partecipazione della Confederazione al capitale azionario di Swiss è di circa 193 milioni di franchi. L'aggio di emissione di 6 franchi per azione risulta ammortizzato nel Conto di Stato. Anche la perdita di valore borsistico del titolo è stata ammortizzata sino alla concorrenza del valore di quotazione valido alla fine del 2003, vale a dire sino a 9,49 franchi per azione. Nel bilancio del Conto di Stato, la partecipazione della Confederazione a Swiss figura con un valore netto di circa 101 milioni di franchi.
Domanda c.
Dal punto di vista puramente giuridico, Peter Siegenthaler è un membro ordinario del consiglio di amministrazione di Swiss, nominato dall'assemblea generale su proposta del Consiglio federale (conformemente all'art. 707 cpv. 3 CO). Il Governo ha rinunciato volutamente a effettuare la nomina in virtù dell'articolo 762 CO (rappresentante dello Stato). Determinante per Peter Siegenthaler sono in primo luogo gli obblighi generali cui è tenuto quale membro del consiglio di amministrazione. Il suo compito principale in seno al consiglio di amministrazione è di appoggiare tutte le misure necessarie alla sopravvivenza e al successo economici della compagnia di navigazione aerea privata. Il Consiglio federale ha messo a disposizione del consiglio di amministrazione di Swiss la persona più idonea per questo compito. In considerazione delle elevate somme di denaro pubblico impiegate e dei rischi che ne derivano, peraltro non trascurabili, Peter Siegenthaler informa regolarmente il comitato governativo e il gruppo di coordinazione interdipartimentale, che sostiene il comitato governativo, sull'andamento degli affari di Swiss. In tal modo, si è tenuto conto del postulato 3 del 19 febbraio 2002 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati come pure delle sue raccomandazioni 7 e 8.
In quanto società anonima di diritto privato Swiss deve adempiere le condizioni legali in materia di sorveglianza concernenti l'attività e la tenuta dei conti. Il Consiglio federale parte dal presupposto che la società sia gestita correttamente e che il consiglio di amministrazione svolga il proprio ruolo di istanza di sorveglianza nei confronti degli organi della società.
Domanda d.
Il Consiglio federale fa valere i suoi interessi di proprietario in primo luogo attraverso la persona di Peter Siegenthaler in qualità di membro del consiglio di amministrazione di Swiss nonché in occasione delle assemblee degli azionisti. Esso ha conferito al direttore dell'AFF un mandato chiaro sugli obiettivi da raggiungere e gli ha indicato le posizioni fondamentali su cui basare la sua attività in seno al consiglio di amministrazione.
Nello svolgimento della sua attività di vigilanza e regolamentazione, l'UFAC si attiene alle prescrizioni legali in vigore. Esso è subordinato al DATEC. Come ogni altra compagnia di volo, Swiss deve rispettare le prescrizioni relative alla vigilanza in quanto le autorità sanzionerebbero eventuali trasgressioni da essa commesse come per ogni altra compagnia. Finora non si sono riscontrati conflitti di interessi né nella vigilanza in materia di sicurezza né nell'attuazione della vigilanza sulla capacità economica di Swiss. Se un giorno dovessero essere necessarie misure a quest'ultimo riguardo, spetterebbe al Consiglio federale ponderare gli interessi nel quadro delle prescrizioni di legge.
Domanda e.
Il Consiglio federale è sempre stato dell'avviso che occorrerebbe privilegiare una soluzione politica della situazione attuale (emanazione di un'ordinanza unilaterale da parte della Germania e sua impugnazione da parte della Svizzera). In seguito al rigetto dell'accordo internazionale, la Germania ha segnalato più volte il suo interesse a una soluzione politica ma, al contempo, ha ribadito che quest'ultima dovrebbe ispirarsi alle prescrizioni dell'accordo respinto dalla Svizzera. È dubbio se esista attualmente in Svizzera la disponibilità ad approvare una soluzione che si basi su tali condizioni. Nell'ambito della delega della sicurezza aerea, la Germania ha acconsentito a trattare diverse soluzioni possibili purché sia garantito il suo coinvolgimento nella sicurezza aerea. All'ora attuale sono in corso trattative a livello tecnico.
Domanda f.
L'UFAC, in quanto autorità diretta di vigilanza, rilascia l'autorizzazione di esercizio alle imprese che effettuano il trasporto di passeggeri, posta e/o merci nell'ambito del traffico aereo commerciale se l'impresa è redditizia. Se l'impresa non è più redditizia, l'UFAC può sospendere o revocare l'autorizzazione di esercizio (articolo 5 del Regolamento [CEE] n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'abilitazione dei vettori aerei; articolo 27 della legge federale sulla navigazione aerea e articolo 102 dell'ordinanza sulla navigazione aerea).
Con questa norma si mira a garantire la continuità e la sicurezza delle operazioni di volo. Pertanto, l'impresa deve non solo rispondere a requisiti operativi, tecnici e organizzativi, ma anche disporre di mezzi finanziari sufficienti. Per contro, non spetta all'UFAC provvedere affinché le imprese di trasporto aereo gestiscano in modo proficuo le proprie attività o gli azionisti e i creditori siano protetti contro le perdite finanziarie. L'UFAC non è in grado di intervenire nella gestione operativa di una compagnia aerea né vi è tenuto da un punto di vista legale. L'unico provvedimento di cui esso dispone è la revoca dell'autorizzazione di esercizio. Un siffatto provvedimento non può tuttavia essere disposto con leggerezza, tanto più che la revoca potrebbe avere ripercussioni non prevedibili sui passeggeri. Per questa ragione, l'UFAC sostiene attivamente le misure internazionali volte a proteggere i passeggeri. Già in passato, la Svizzera aveva promosso i provvedimenti volontari dell'industria aeronautica, finalizzati alla protezione dei consumatori.
Riassumendo si può dire che non spetta all'UFAC evitare il fallimento economico di una compagnia aerea. Al riguardo sono competenti gli organi della società (assemblea generale, consiglio di amministrazione, direzione, organo di revisione).
Risposta del Consiglio federale.