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03.3096 · Mozione · 2003-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le disposizioni sui deflussi residuali nella legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac) rappresentano un compromesso tra gli interessi della protezione dell'ambiente e quelli dello sfruttamento idrico. Tale compromesso è il risultato del lavoro di tre commissioni extraparlamentari svolto dal 1978 (Akeret, Geiger, Aubert) e di lunghi negoziati parlamentari condotti tra il 1987 ed il 1991. La LPac è stata accettata ad ampia maggioranza nella votazione popolare del 1992.

La LPac prevede una regolazione in due fasi per determinare i deflussi residuali adeguati durante i nuovi prelievi di acque e durante quelli a cui viene rinnovato il diritto di usufrutto (rinnovo della concessione):

- in una prima fase la LPac determina, a seconda delle dimensioni del bacino idrico, deflussi minimi concreti, che devono essere presenti in linea di massima in tutti i bacini idrici (art. 31). Questi livelli minimi si basano su osservazioni della natura e rappresenta in un certo modo il "minimo esistenziale" per la vita acquatica. Questi deflussi sono già ridotti ai minimi termini: ridurli ulteriormente significherebbe nella maggior parte dei casi sacrificare le funzioni biologiche delle acque. Tuttavia, questa prima fase non è ancora sufficiente per soddisfare le esigenze costituzionali di garanzia dei deflussi minimi adeguati.

- In una seconda fase perciò i deflussi minimi vengono eventualmente aumentati in base ad una ponderazione degli interessi da parte delle autorità cantonali (art. 33). In casi eccezionali motivati (come nel caso di prelievi da acque non piscicole), i Cantoni possono stabilire deflussi minimi inferiori (art. 32).

La normativa odierna lascia ai Cantoni una notevole flessibilità nella determinazione dei deflussi residuali adeguati.

2. In base ad uno studio di Elektrowatt, nell'ottobre 1987, l'autore della mozione ritiene che le disposizioni sui deflussi residuali potrebbero provocare una diminuzione della produzione di 5'000 GWh annui.

Secondo le spiegazioni del Consiglio federale, diffuse prima della votazione popolare del 17 maggio 1992, l'impatto dei deflussi residuali minimi (prima fase ai sensi dell'art. 31) sulla produzione di elettricità sarà appena del 6% fino al 2070 (2'000 GWh all'anno). Le misure prese dai Cantoni (seconda fase ai sensi dell'art. 33) potrebbero causare una riduzione dello stesso ordine di grandezza. In tutto, circa 4'000 GWh all'anno.

In base alle esperienze fatte dall'entrata in vigore della LPac nel 1992, si può supporre che in numerosi casi i Cantoni non abbiano potuto aumentare i deflussi minimi nel quadro della ponderazione degli interessi, poiché gli interessi economici apparentemente sono stati ritenuti più significativi di quelli ecologici. In non pochi casi i Cantoni hanno fatto ricorso alla deroga ai sensi dell'articolo 32. In questo modo, le misure prese dai Cantoni si compensano e, nell' insieme, non hanno praticamente alcun impatto sulla produzione di elettricità. L'impatto dei deflussi residuali sulla produzione di elettricità non dovrebbe perciò essere sensibilmente superiore a 2'000 GWh all'anno fino al 2070. Per produrre questo surplus di energia, sarebbe necessario lasciare immutate le sezioni per deflussi residuali oggi completamente seccati a valle dei prelievi di acqua e delle dighe durante tutto o una gran parte dell'anno. Le cifre riportate non riguardano la situazione attuale bensì le previsioni per il 2070, quando tutte le concessioni saranno state rinnovate.

3. Tra la fine del 1992, data dell'entrata in vigore della LPac, e la fine del 2002, sono state assegnate 56 concessioni per pianificazioni idroelettriche. L'impatto effettivo dei deflussi residuali previsti nelle concessioni è stato stimato a 60 - 70 GWh all'anno (che corrispondono al 3,5% della produzione in questi impianti). Nello stesso periodo, la produzione idroelettrica media è aumentata di circa 2'000 GWh all'anno arrivando a 34'900 GWh annui, malgrado le disposizioni sui deflussi residuali.

4. In futuro, senza una modifica delle condizioni quadro, la produzione di energia idroelettrica dovrebbe restare più o meno stabile. In realtà, in alcuni casi, misure destinate a perfezionare e ad ingrandire le centrali esistenti permettono di compensare o di aumentare la produzione nonostante l'aumento imposto dei deflussi residuali. In altri casi, i deflussi residuali possono essere convogliati in una turbina ai piedi della diga, riducendone l'impatto sulla produzione di energia. In linea con l'autore della mozione, il Consiglio federale ritiene importante ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, conformemente agli impegni presi a livello internazionale nel quadro del Protocollo di Kyoto. Elementi centrali della politica svizzera concernente il clima sono la legge sul CO, che prevede per il 2010 riduzioni delle emissioni di CO dovute alla produzione di energia, la legge sull'energia ed il programma EnergiaSvizzera con il quale vengono realizzate le importanti misure volontarie per la riduzione del CO. Un rafforzamento della produzione di energia basata sulla combustione fossile renderebbe più difficile raggiungere gli scopi. Eventuali lacune nell'offerta di approvvigionamento energetico devono essere colmate ricorrendo per quanto possibile a energie rinnovabili e a misure per un uso più oculato dell'elettricità.

5. Il 2003 è stato dichiarato dall'ONU l'anno dell'acqua con l'intenzione di ricordarne l'importanza centrale sia come fonte di vita per gli esseri umani sia quale fattore essenziale per il loro benessere e per far capire agli operatori coinvolti le responsabilità assunte. I bacini idrici sono però un elemento centrale anche per la conservazione della molteplicità delle specie e degli habitat, non solo per le specie acquatiche, ma anche in particolare come colonna portante della rete di ambienti vitali di una gran parte delle specie. L'impegno nel salvaguardare la biodiversità si è imposto all'attenzione globale grazie alla memorabile Conferenza di Rio nel 1992 e può avere successo solo a lungo termine. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità decisa a Rio è stata ratificata da 187 Stati. Tanto i problemi della protezione del clima quanto quelli della conservazione della biodiversità hanno una portata mondiale. I due elementi sono contenuti direttamente o indirettamente anche nella normativa svizzera a livello costituzionale; sembra dunque inammissibile opporre le strategie destinate a risolverli alle misure ideate allo stesso scopo. Tuttavia, anche il Consiglio federale ritiene che una produzione di energia esente da CO sia un vantaggio importante offerto dalla forza idrica.

6. Nella misura in cui i deflussi residuali minimi sono già ridotti ai minimi termini e una loro ulteriore riduzione significherebbe nella maggior parte dei casi sacrificare le funzioni biologiche delle acque e dato che le disposizioni attuali in merito hanno un impatto accettabile sulla produzione di energia idraulica, non c'è ragione di indebolire queste disposizioni. Inoltre, rendere meno restrittive le norme sui deflussi danneggerebbe la salvaguardia della biodiversità, anch'essa un principio globale e costituzionale, gli ecosistemi svizzeri, già sotto notevole pressione, e il paesaggio, fattore che potrebbe invece influire negativamente sul settore turistico. Per questa ragione sarebbe esagerato ridurre i quantitativi previsti nella Costituzione, destinati a proteggere le acque, senza grande vantaggio per la politica concernente il clima.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.