Lexipedia

03.3108 · Mozione · 2003-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Pur comprendendo la richiesta dell'autore della mozione, il Consiglio federale la respinge per motivi legali e pratici. Tuttavia, insieme ai direttori cantonali dei dipartimenti di giustizia e polizia, esaminerà anche in futuro le misure da adottare per impedire atti violenti.

Le riserve del Consiglio federale nei confronti della mozione si basano sui motivi seguenti:

1. i diritti per esercitare la libertà di riunione ed esprimere liberamente la propria opinione sono garantiti dalla Costituzione (articoli 16 e 22 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]) e fanno parte degli obblighi di diritto internazionale della Svizzera (art. 10 segg. della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU; RS 0.101] nonché art. 19 e 21 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili politici [Patto ONU II; RS 0.103.2]).

La garanzia della proprietà, in quanto istituto, entità e valore, è sancita dall'articolo 26 Cost.. In tal modo è garantita prima di tutto la proprietà quale istituto del nostro ordinamento giuridico; essa è inoltre protetta in quanto diritto individuale.

2. I Cantoni sono sovrani, sempre che la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale; essi esercitano tutti i diritti che non sono di competenza della Confederazione.

In base all'articolo 57 Cost., nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. Essi coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

La garanzia comune della sicurezza del Paese e della protezione della popolazione va interpretata come compito generale; l'articolo citato non attribuisce le competenze, ma si limita a riservarle. La sovranità in materia di polizia è perciò da sempre fondamentalmente di competenza dei Cantoni. La garanzia dell'ordine pubblico nel caso di manifestazioni è uno dei campi d'applicazione fondamentali della sovranità cantonale in materia di polizia.

La competenza federale potrebbe essere motivata, in base all'articolo 57 Cost., tutt'al più nel caso in cui la legislazione si limitasse alle manifestazioni che minacciano la sicurezza della Confederazione o la sua esistenza in quanto tale nonché le sue istituzioni, oppure alle manifestazioni per le quali la Confederazione deve impiegare l'esercito. Una legislazione specifica per questi rari casi tuttavia non avrebbe senso. Continuerebbero inoltre a sussistere parallelamente le competenze cantonali e comunali negli ambiti non previsti dall'articolo 57, e ciò non permetterebbe una soluzione che soddisfi le necessità delle forze dell'ordine locali (competenze univoche).

L'articolo 57 Cost. non offre quindi la base necessaria per una legge generale sulle manifestazioni. Quest'ultima non può essere dedotta neppure dalle altre competenze legislative della Confederazione.

L'attuazione della mozione implicherebbe perciò una modifica della Costituzione.

3. La sicurezza interna ed esterna della Svizzera non è finora mai stata seriamente minacciata da atti di violenza avvenuti durante una manifestazione. Non vi sono neppure indizi concreti sull'inadeguatezza delle forze di polizia cantonali nell'affrontare le consuete sfide.

In caso di manifestazioni sovraregionali, la collaborazione intercantonale funziona e le disposizioni si adottano a seconda delle situazioni. A dimostrazione della collaborazione internazionale già esistente nel settore della polizia, l'8 aprile 2003 è stato firmato l'accordo sulla collaborazione in occasione del vertice del G8 a Evian.

4. La richiesta creazione di una legge federale quadro per le manifestazioni con un "alto potenziale di violenza" porrebbe anche difficili problemi di delimitazione poiché, di regola, non si può dire in anticipo quali manifestazioni sfoceranno in atti di violenza. È quindi prevedibile fin d'ora che il campo d'applicazione di una legislazione federale di base verrebbe di fatto lentamente esteso a scapito della sovranità cantonale in materia di polizia.

La prassi dei permessi cantonali rispecchia la struttura federalista della Confederazione Svizzera. Essa è giustificata anche dal punto di vista pratico, poiché assicura che sia l'autorizzazione sia la decisione relativa alla tattica di polizia da adottare nel caso di incidenti, non siano prese nella "lontana Berna federale", bensì dalle autorità che meglio conoscono le condizioni locali.

5. Su molte delle richieste presentate dalla mozione gravano notevoli dubbi riguardanti la loro realizzazione pratica.

Per quanto riguarda ad esempio i controlli d'identità, si può attingere alle esperienze raccolte in occasione del WEF a Davos (p.es. Fideris). In una città tuttavia lo spiegamento di una manifestazione non è univoco, ma i manifestanti provengono da ogni direzione, rendendo così impossibile un controllo efficace. Anche la richiesta collaborazione degli organizzatori sarebbe problematica, poiché essi non dispongono di alcun potere sovrano in materia di polizia. È inoltre spesso difficile giudicare chi sia un passante casuale o un semplice spettatore e chi partecipi effettivamente alla manifestazione. Saranno ovviamente prese in considerazione le esperienze tratte dal vertice del G8 a Evian. I provvedimenti concreti adottati in tale occasione saranno valutati nel quadro dell'attuale esame del sistema di sicurezza interna.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.