03.3132 · Mozione · 2003-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale dispone già di una serie di prescrizioni legali e di strumenti istituzionali che gli impongono di fornire un'informazione chiara e completa sulle implicazioni finanziarie degli oggetti da lui sottoposti al Parlamento nonché sul loro finanziamento. Tra questi, occorre citare in particolare:
- La disposizione dell'articolo 43 capoverso 3 della legge federale sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11) che impone al Consiglio federale di indicare nei suoi messaggi "quali saranno, per la Confederazione, le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale in seguito all'applicazione delle norme e delle misure proposte, in particolare il genere e il modo della copertura delle spese e l'incidenza sulla pianificazione finanziaria". Si tratta di una prescrizione essenziale, poiché, di principio, garantisce al Parlamento un'informazione sufficientemente chiara e dettagliata sui costi degli oggetti e sul loro finanziamento per permettergli di pronunciarsi in proposito con cognizione di causa.
- Il freno all'indebitamento (art. 126 e 159 cpv. 3 lett. c e cpv. 4 Cost.), che vincola le uscite alle entrate ed esige che, in caso di superamento dell'importo massimo delle uscite, tali eccedenze siano da compensare negli anni successivi.
- Il freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.), che prevede che le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedano il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
- La "riserva di credito/Kreditvorbehalt", disposizione viepiù inserita nei testi di legge e che subordina il finanziamento proposto all'esistenza dei crediti necessari. In caso di assenza totale o parziale di tali crediti, occorre fissare un ordine di priorità o ridimensionare il progetto.
Questi diversi strumenti e prescrizioni costituiscono un insieme di misure che consente, in linea di massima, di evitare che il Consiglio federale presenti progetti il cui finanziamento non è garantito. Eccezioni sono tuttavia possibili se l'oggetto del messaggio è stato chiesto dal Parlamento stesso, ad esempio con una mozione o un'iniziativa parlamentare. Occorre in ogni modo ricordare che il Parlamento detiene la competenza unica in materia finanziaria, d'adozione del preventivo e d'approvazione del consuntivo (art. 167 Cost.). Quindi è il Parlamento e non il Consiglio federale che risponde, in ultima analisi, delle decisioni adottate in materia di nuove spese.
Occorre però rilevare che la situazione finanziaria particolarmente difficile alla quale la Confederazione deve attualmente far fronte non è legata tanto all'esplosione delle spese ma piuttosto alla notevole diminuzione delle entrate. A parte alcuni settori, come quelli delle assicurazioni sociali, della formazione e della ricerca, delle misure volte al miglioramento dell'efficacia e della legalità nel perseguimento penale nonché della cooperazione allo sviluppo, che conoscono, per ragioni diverse, una crescita nettamente superiore alla media, la progressione delle altre uscite resta sensibilmente al di sotto della media e può essere considerata sotto controllo. Il problema attuale risiede dunque soprattutto a livello di entrate fiscali che registrano un notevole calo a causa degli effetti congiunti del tracollo dei mercati borsistici, delle misure di ristrutturazione adottate dalle imprese e delle incertezze legate all'evoluzione dell'economia mondiale.
Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, il Consiglio federale ritiene di avere già a disposizione un insieme di strumenti sufficiente a evitare di dover sottoporre al Parlamento progetti che richiedono nuove spese, di cui non è in grado di garantire il finanziamento. Quando progetti di questo tipo sono chiesti dal Parlamento, il Consiglio federale può almeno informarlo chiaramente sottoponendogli un messaggio. Spetta quindi al Parlamento assumersi la sua responsabilità finanziaria e politica, non potendo il Consiglio federale sostituirlo a questo livello.