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03.3154 · Mozione · 2003-03-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta formulata dall'autrice della mozione è ben riassunta dalle seguenti parole: "Qualsiasi persona giuridica che riceve sussidi pubblici, non importa a quale titolo, deve impegnarsi nella formazione professionale delle giovani leve". A prima vista quest'affermazione appare chiara e facilmente applicabile. Se si considera però in dettaglio il sistema dei sussidi e degli acquisti pubblici, un'applicazione di tale richiesta risulterebbe estremamente difficoltosa.

Sussidi e obbligo di formazione

L'art. 4 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.0) prevede due tipi di sussidi: gli aiuti finanziari e le indennità. Gli aiuti finanziari vengono concessi per promuovere o garantire l'adempimento di un determinato compito scelto dal beneficiario (ad es. gli eco-contributi in agricoltura). Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento di compiti prescritti dal diritto federale o di compiti di diritto pubblico che la Confederazione ha affidato al beneficiario (ad es. le indennità ai Cantoni in materia di esecuzione della pena).

I sussidi vengono dunque concessi sempre in funzione di un determinato obiettivo. Se la concessione dei sussidi venisse vincolata all'obbligo di prestazione di formazione che non presenta alcun nesso dal lato pratico con l'attività sovvenzionata, si rischierebbe di inficiare lo scopo primario del sussidio. In particolare per quanto riguarda gli aiuti finanziari potrebbe venir meno l'interesse ad assumersi compiti sovvenzionabili a causa dei costi aggiuntivi che un tale obbligo comporterebbe. Questo accadrebbe soprattutto nel caso in cui l'ammontare dei sussidi richiesti risultasse inferiore ai costi aggiuntivi imputabili alle prestazioni di formazione. In questo caso verrebbero particolarmente colpite le prestazioni per le quali vengono erogati sussidi una sola volta.

Per questo motivo l'obbligo di formazione quale requisito per la concessione dei sussidi dovrebbe comunque essere limitato a quei settori in cui i contributi vengono erogati regolarmente o per vari anni.

Inoltre, va considerato che un tale vincolo per la concessione dei sussidi potrebbe produrre effetti collaterali discutibili Ad esempio, non risulterebbe sensato, dato il mutamento strutturale, vincolare i pagamenti diretti in agricoltura alla formazione di apprendisti.

Probabilmente poi bisognerebbe prevedere delle clausole speciali per garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti attraverso il sussidio ed evitare eventuali effetti negativi. Ciò renderebbe necessaria una regolamentazione molto differenziata e dettagliata riguardante la concessione di sussidi.

Infine, non sarebbero da escludere problemi a livello esecutivo e applicativo. Non risulterebbe infatti ben chiara la procedura da seguire nei casi in cui il beneficiario del sussidio (ad es. un Cantone) non fornisce direttamente la prestazione, ma incarica un terzo (ad es. quando uno studio di geometri viene incaricato di eseguire misurazioni ufficiali). Il Cantone in quanto ufficio di pagamento dovrebbe regolarmente soddisfare i presupposti relativi alla prestazione di formazione; sarebbe però obbligato a trasferire la prestazione oggetto di sussidio solamente a quei soggetti terzi che sono in condizione di fornire prestazioni di formazione? Tale obbligo difficilmente potrebbe essere introdotto.

Da questo punto di vista la mozione va respinta.

Mandati pubblici e obbligo di formazione

In materia di assegnazione di mandati pubblici la Confederazione fa riferimento alla Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub). Secondo l'articolo 8 di questa legge, ai fini dell'assegnazione vanno osservate le seguenti regole: parità di trattamento fra gli offerenti svizzeri ed esteri, rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro nel luogo della prestazione, nonché parità di trattamento salariale tra uomo e donna.

Nel caso di assegnazioni a livello federale non esiste alcun fondamento legale che permetterebbe di prendere in considerazione la situazione dei posti di tirocinio e di pratica professionale dei singoli offerenti. A livello cantonale esistono in parte tali norme: nella dottrina e nella giurisprudenza queste hanno però suscitato accese discussioni in merito all'opportunità di una loro applicazione anche nel diritto sugli acquisti pubblici. Queste norme risultano dunque discutibili dal punto di vista giuridico soprattutto perché è difficile individuare un nesso tra i criteri fissati e la prestazione da effettuare. Inoltre, non è ben chiaro come si possa imporre ad un offerente straniero un tale obbligo senza violare accordi internazionali.

Del resto va ricordato che la LAPub attua gli accordi internazionali relativi agli appalti pubblici (OMC, Svizzera-EU, AELS). L'obiettivo di tali accordi è l'eliminazione, nel settore degli appalti pubblici, di quelle misure che limitano od ostacolano la libera concorrenza e la messa al bando di pratiche protezionistiche. Determinante nell'assegnazione di un lavoro pubblico (riguardante merci, servizi, o opere edili) risulta essere l'economicità dell'offerta, che va effettuata in un contesto di libera concorrenza e sulla base di chiari criteri di aggiudicazione e di idoneità. Il diritto degli appalti pubblici non può dunque prevedere che, per il perseguimento di obiettivi politico-strutturali, debbano essere creati o conservati posti di tirocinio.

Oltre a questi ostacoli legali va considerato che gli imprenditori non possono essere svantaggiati perché non trovano dei tirocinanti oppure perché la struttura della loro impresa non è adatta ad offrire formazione ai giovani.

La revisione del diritto sugli acquisti pubblici riguarderà, oltre che i punti appena esposti, la questione principale dell'opportunità di applicare tali criteri anche nel diritto sugli acquisti pubblici. Attualmente è in corso un'indagine relativa alla prassi (cfr.www.admin.ch/beschaffung).

Anche da questo punto di vista la mozione va respinta.

Di recente il Parlamento ha esaminato e respinto una proposta di introduzione dell'obbligo di formazione; il 5 marzo 2003 il Consiglio federale aveva deciso di non accettare un'iniziativa parlamentare (Strahm 99.450, Offerenti privati di servizi postali, ferroviari o di telecomunicazione: obbligo di offrire formazione professionale) con la quale si voleva vincolare l'assegnazione di concessioni all'obbligo di offrire formazione.

L'articolo 13 della nuova Legge sulla formazione professionale offre la possibilità al Consiglio federale di combattere, attraverso provvedimenti di durata limitata, gli squilibri presenti sul mercato dei posti di tirocinio. Se necessario esso intende mettere in atto tali provvedimenti, d'intesa con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro. Il Consiglio federale è convinto che l'offerta di posti di tirocinio può essere incentivata grazie al lavoro comune di questi tre partner piuttosto che attraverso l'introduzione di un obbligo di formazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.