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03.3164 · Interpellanza · 2003-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Anche se il perseguimento dei reati previsti dagli articoli 187 a 200 del Codice penale svizzero (CPS; RS 311.0) è di competenza dei Cantoni, il Consiglio federale non condivide l'opinione dell'interpellante, secondo cui le misure necessarie per combattere qualsiasi forma di reato contro l'integrità sessuale non sarebbero abbastanza rigorose. Al contrario, le autorità di perseguimento penale competenti s'impegnano con tutta l'efficacia e la serietà necessarie. Le autorità giudiziarie tuttavia non possono risolvere da sole tutti i problemi posti da questo particolare settore del diritto penale, poiché spesso si trovano di fronte a difficoltà legate alla specificità di tali reati. Certo, come l'interpellante lascia intendere, alcuni hanno a volte l'impressione che il perseguimento non corrisponda sempre a determinate attese, d'altronde legittime, dell'opinione pubblica. Una delle cause di quest'impressione, è la difficoltà di fronte alla quale si trovano gli inquirenti e i magistrati incaricati di combattere questo tipo di crimini e di reati. Le statistiche tengono conto soltanto dei casi individuati di rilevanza penale. In alcuni studi scientifici effettuati di recente, a questo proposito si parla di una zona grigia, molto difficile da circoscrivere, il cui volume tuttavia è in ogni caso di molto superiore a quello ufficiale delle sentenze pubblicate. Resta il fatto che la maggior parte dei reati perseguiti in Svizzera sono casi individuali, in cui il reato contro l'integrità di un bambino, o in alcuni casi di un adulto, è commesso da un parente. Tale ragione è un fattore non trascurabile che rende più complesso il perseguimento di tali reati. Inoltre si è meno disposti a denunciare i casi di abusi sessuali commessi ai danni di bambini in confronto ad altri reati. In effetti, vista la situazione di dipendenza nella quale si trovano spesso le vittime, alla quale si aggiungono l'imbarazzo e la paura che tali situazioni comportano all'interno delle famiglie, le denunce non sono così numerose. A tutto ciò si aggiunge che da qualche anno il fenomeno della cibercriminalità in questo settore ha assunto dimensioni preoccupanti. Essa ha prodotto un profondo cambiamento nella tipologia dei crimini e dei reati, rendendo molto più difficile l'individuazione degli autori e di conseguenza anche il coordinamento del perseguimento penale. La criminalità su Internet inoltre oltrepassa i nostri confini e complica innegabilmente il compito delle autorità di perseguimento penale. Del resto, la Confederazione e i Cantoni sono consci di questa situazione e la creazione del Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) costituisce una tappa importante nel perseguimento di tutti i tipi di abusi commessi tramite Internet e in particolare nel miglioramento della lotta contro la pornografia infantile (vedi a questo proposito la risposta alla seconda domanda).

2. Come indicato nella risposta alla prima domanda, il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni. La Confederazione s'impegna tuttavia a sostenerli in diversi modi, in particolare nell'ambito della cooperazione e della prevenzione. Per citare solo alcuni esempi recenti, va rilevato che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la Conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti di giustizia e polizia (CDCGP) hanno creato, in accordo con i Cantoni, uno strumento che permette di sostenere le autorità cantonali preposte, in particolare, al perseguimento della pornografia infantile, delle rappresentazioni di atti violenti con bambini, della tratta e della prostituzione di bambini nonché della pedofilia. Si tratta del Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), che ha iniziato le sue attività nel gennaio 2003. Le tre unità che formano questo servizio sono incaricate di individuare i reati commessi tramite Internet, di analizzare la rilevanza penale dei messaggi pervenuti e di trasmettere le informazioni alle autorità di perseguimento penale competenti in Svizzera e all'estero. Il servizio infine analizza la criminalità su Internet, redigendo rapporti all'attenzione delle autorità di perseguimento penale cantonali. Tra gli esempi di collaborazione vanno citati anche quelli di tipo essenzialmente operativo. L'operazione "Genesis", ad esempio, aveva lo scopo di esaminare informazioni fornite da Interpol, concernenti persone che si erano procurate immagini di pornografia infantile tramite una società ("Landslide") con sede negli Stati Uniti. Per far fronte a questo compito di dimensioni inusitate, l'Ufficio federale di polizia si è assunto la coordinazione delle operazioni su scala nazionale. L'operazione ha messo in risalto come sia necessario approfondire alcuni aspetti giuridici e operativi ed è stato perciò creato un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, incaricato di trovare soluzioni idonee. Altrettanto importante per quanto riguarda la coordinazione, è il nuovo Servizio di coordinazione per la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), anch'esso in seno all'Ufficio federale di polizia, incaricato di occuparsi anche del problema della tratta di donne e di bambini. Il servizio è un centro di contatto per tutte le questioni relative alla lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Esso sosterrà in modo efficace gli organi di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione nella lotta contro questi crimini e reati.

3. È importante notare che il problema posto dev'essere esaminato sia dal punto di vista penale sia da quello amministrativo. Bisogna infatti sottolineare che, in linea di massima, i mass media, in questo caso le televisioni pubbliche o private, dispongono della libertà dei media garantita dalla Costituzione federale (art. 17; RS 101). Vi sono tuttavia dei limiti che non si possono oltrepassare ed anche i mass media pubblici o privati sottostanno al diritto penale (art. 27 in collegamento con l'art. 322 CP). In altre parole, i mass media che permettono, senza opporvisi, la diffusione di informazioni dal contenuto condannabile, sono punibili in base al diritto penale. A ciò si aggiungono anche, complementariamente, le possibilità offerte sul piano amministrativo dall'articolo 6 della legge sulla radiotelevisione (RS 784.40), destinate a proteggere la gioventù. In ogni caso il Consiglio federale parte dal principio che le autorità responsabili per la sorveglianza in questo settore, prendano le misure necessarie quando vengono a conoscenza di casi del genere. In seguito alla mozione Pfisterer del 14 dicembre 2000 (00.3714), il 22 novembre 2001 il DFGP ha istituito una commissione di esperti incaricata di esaminare le misure giuridiche, organizzative e tecniche da prendere per impedire e perseguire ogni tipo di abuso commesso tramite Internet. Si tratta soprattutto di disciplinare le responsabilità penali nel settore di Internet. La commissione presenterà il suo rapporto probabilmente nel corso di quest'estate.

4. Trattandosi del progetto "Internet a scuola", è importante precisare che la pagina degli annunci di Bluewin, che segue quella iniziale, prevede un avvertimento che mette in guardia i giovani minori di 16 anni per quel che concerne gli annunci a sfondo sessuale. Tale avvertimento, così com'è formulato, non appare tuttavia del tutto dissuasivo. Lo stesso vale per l'indicazione presente sul sito, secondo cui è possibile installare un software di protezione per i bambini. Pur dimostrando che Bluewin sembra cosciente del problema, tali indicazioni tuttavia non possono essere considerate protezioni efficaci contro gli abusi. Anche se una protezione totale non esiste, in un settore come quello scolastico è tuttavia compito delle autorità scolastiche e degli insegnanti coinvolti, provvedere affinché un servizio informatico specializzato sia incaricato d'installare un filtro efficace. Tali possibilità esistono e il Consiglio federale parte dal presupposto che le scuole direttamente interessate prendano le misure che esse ritengono necessarie.

5. Il Consiglio federale è cosciente della necessità di sensibilizzare molto di più l'opinione pubblica in materia di prevenzione e di protezione dei bambini da ogni forma di abuso sessuale. Vista l'evoluzione della tecnologia della comunicazione, è ora che tutti gli interessati e in particolare i fornitori delle offerte, si assumano le loro responsabilità nei confronti degli utenti di minore età, prendendo in considerazione seriamente le possibilità di sviluppare dei sistemi informatici in grado di bloccare l'accesso alle offerte pornografiche ai minori. Potrebbe servire da modello ciò ch'era stato fatto nell'ambito della problematica sollevata dall'utilizzazione dei numeri telefonici 156. All'epoca infatti, ai fini della protezione dei bambini e dei giovani, erano state prese misure per bloccare a qualsiasi tipo di persona non autorizzata, l'accesso a offerte di natura sessuale condannabili, permettendo agli utenti di accedervi solo tramite un codice personale. La questione merita quindi di essere in futuro seriamente esaminata. Non appena il rapporto della commissione di esperti in materia di cibercriminalità (vedi risposta 3) sarà presentato, il Consiglio federale ne esaminerà i risultati e prenderà le decisioni necessarie. Tenendo conto di queste considerazioni, il Consiglio federale tiene a sottolineare, come già affermato a più riprese, che è deciso a prendere i provvedimenti necessari ed è perfettamente conscio del problema posto da qualsiasi tipo di reato contro la dignità dei bambini e la protezione della gioventù. S'impegna continuamente ad adattare i testi legislativi e a ratificare gli strumenti internazionali volti a lottare efficacemente in questo settore. Il Consiglio federale ha perciò preso provvedimenti sul piano del diritto penale (in materia di reati contro l'integrità sessuale, nuovo termine di prescrizione per il perseguimento penale concernente i reati contro l'integrità sessuale e i reati di violenza grave contro i giovani minori di 16 anni, punibilità del possesso di pornografia infantile).

Come ribadito recentemente nella risposta alla mozione Aeppli Wartmann del 20 giungo 2002 (02.3321) e all'interrogazione ordinaria del 3 ottobre 2002 (02.1116) inoltrata dalla stessa deputata, il Consiglio federale non ha mai smesso di sottolineare l'importanza che la Convenzione dell'ONU relativa ai diritti dell'infanzia riveste nella politica nazionale per l'infanzia e la gioventù. Infatti la Convenzione ne costituisce uno dei suoi fondamenti. Il Consiglio federale in ogni occasione mette in evidenza come sostenere la politica per l'infanzia e la gioventù sia un compito che coinvolge la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché la società civile. Infatti si rende necessaria una collaborazione negli ambiti più diversi della legislazione e della vita. Concludendo, le attività intraprese sono molto concrete e corrispondono alla volontà permanente del Consiglio federale di fare di tutto, per combattere uno dei problemi più preoccupanti.

Risposta del Consiglio federale.