Lexipedia

03.3210 · Mozione · 2003-05-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il testo e la motivazione della presente mozione hanno lo stesso tenore della mozione 01.3074, presentata il 14 marzo 2001 dal Gruppo UDC e sulla quale il 5 giugno 2001 il Consiglio federale ha espresso il proprio parere, proponendone la reiezione. Tale intervento è stato tolto di ruolo il 21 marzo 2003, giacché pendente da più di due anni senza essere stato trattato dalle Camere federali. Negli ultimi due anni la situazione a cui si riferisce la mozione non è mutata in modo fondamentale. Il Consiglio federale non vede pertanto alcun motivo per scostarsi dal parere espresso allora, fatti salvi gli aggiornamenti resisi necessari nei singoli punti.

2. Anche il Consiglio federale è perfettamente consapevole che le armi rappresentano un rischio elevato per i terzi, se persone malintenzionate ne sono in possesso al momento di commettere un'infrazione. Del resto il legislatore ha già preso una serie di provvedimenti per lottare contro il loro abuso.

La legge sulle armi, entrata in vigore il 1° gennaio 1999, subordina a severe condizioni l'acquisto e il porto d'armi. Il permesso di acquisto di armi non può essere rilasciato alle persone che hanno ripetutamente commesso crimini o reati o un'infrazione che denota un carattere violento o pericoloso. Un permesso non sarà rilasciato se ci sono motivi di ritenere che il richiedente potrebbe utilizzare l'arma in modo pericoloso per lui o per terzi. Chi acquista o porta con sé un'arma senza autorizzazione è punibile con la detenzione fino a tre anni. A partire dal 1° maggio 2001 le armi confiscate sono sistematicamente recensite in una banca dati. Nel marzo del 2001 il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di colmare le lacune della legge sulle armi, in particolare per quel che concerne la cessione di armi fra terzi. La procedura di consultazione relativa a un progetto di revisione in tal senso si è tenuta dal 20 settembre al 20 dicembre 2002. Il Consiglio federale presenterà il relativo messaggio probabilmente nel 2004. La revisione mira a istituire un completo controllo sull'acquisto di armi, equiparando l'acquisizione tra privati e quella commerciale. A tal scopo in futuro per l'acquisto della maggior parte delle armi da fuoco sarà necessaria un'autorizzazione. Potranno inoltre essere presi in considerazione anche oggetti pericolosi come mazze da baseball o coltelli da cucina. Chi porterà con sé simili oggetti per utilizzarli in modo manifestamente abusivo, potrà essere punito. Il Codice penale prende pure in considerazione la pericolosità dell'uso di armi in quanto tale. Il furto e la rapina sono puniti più severamente se l'autore era munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa (art. 139 n. 3 cpv. 2 e 140 n. 2 CP). Il porto di un'arma può anche essere punito in quanto atto preparatorio delittuoso ai sensi dell'articolo 260bis CP in caso di gravi crimini, vale a dire in particolare di assassinio, omicidio intenzionale, rapina, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio o lesioni corporali gravi. Infine, chiunque mette a disposizione di terzi armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi o munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con la detenzione fino a cinque anni (art. 260 quater CP).

3. Gli autori della mozione vorrebbero rafforzare questo dispositivo di protezione punendo con la reclusione per almeno cinque anni chiunque porta con sé un'arma al momento di commettere un reato e con l'espulsione a vita dei delinquenti stranieri. Un attento esame mostra tuttavia che le misure proposte sono inutili o sproporzionate.

a) Il disciplinamento è innanzitutto inutile dal momento che il Codice penale attuale prevede già pene minime molto severe praticamente per tutti i reati in cui è immaginabile l'uso di un'arma. La pena minima è la reclusione non inferiore a dieci anni in caso di assassinio (art. 112 CP), la reclusione non inferiore a cinque anni in caso di omicidio intenzionale (art. 111 CP), la reclusione non inferiore a tre anni in caso di presa d'ostaggio aggravata (art. 185 n. 2 CP), di coazione sessuale (art. 189 cpv. 3 CP) e di violenza carnale (art. 190 cpv. 3 CP), in particolare quando si fa uso di armi; la reclusione o la detenzione non inferiore a un anno in caso di sequestro di persona aggravato (art. 184 CP) o di presa d'ostaggio semplice (art. 185 n. 1 CP). A ciò s'aggiunga che la pena può essere in ciascun caso aggravata conformemente alle regole generali sul concorso di reati (art. 68 CP) se l'autore porta con sé un'arma senza averne il diritto.

b) Il disciplinamento proposto dalla mozione condurrebbe in certi casi a un aggravamento sproporzionato della pena, non compatibile con il sistema della responsabilità penale fondata sulla colpa e che potrebbe inoltre condurre in seno al Codice penale medesimo a una valutazione incoerente della gravità degli atti criminali. Così la pena minima per una lesione semplice, attualmente di tre giorni di detenzione (art. 123 n. 2 CP), sarebbe di cinque anni di reclusione. La stessa pena minima colpirebbe l'omicidio passionale e l'omicidio su domanda della vittima, che sono attualmente puniti rispettivamente con la detenzione non inferiore a un anno e con tre giorni di detenzione (art. 113 e 114 CP). Simili pene sarebbero sproporzionate e urterebbero ogni sentimento di giustizia.

c) Il disciplinamento proposto concernente l'espulsione è anch'esso troppo rigido e va oltre l'obiettivo. Prima di pronunciare l'espulsione il giudice deve valutare la situazione personale dell'autore. Il fatto che quest'ultimo porti su di sé un'arma con lo scopo di commettere un reato non è l'unico elemento determinante; conviene piuttosto tener conto della situazione personale del reo e dei rischi che rappresenta per la collettività.

Per le ragioni suesposte il Consiglio federale è d'avviso che la mozione non rappresenta un mezzo adeguato nella lotta contro l'abuso di armi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.