03.3285 · Mozione · 2003-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I Cantoni sono incaricati di ordinare ed eseguire i provvedimenti previsti dal diritto in materia d'asilo e di stranieri in caso di soggiorno illegale. Tale obiettivo è perseguito anche con la prevista nuova legge federale contro il lavoro nero.
Deroghe al principio secondo cui le persone straniere che dimorano illegalmente in Svizzera sono tenute a lasciare il Paese sono possibili soltanto in presenza di casi di rigore personale ai sensi della circolare IMES/UFR del 21 dicembre 2001.
Conformemente alla ripartizione delle competenze nel settore degli stranieri, i Cantoni decidono circa il rilascio di un permesso che sottostà tuttavia all'approvazione dell'IMES. Nel settore dell'asilo, l'UFR esamina in maniera informale, previa notifica dei Cantoni, se è il caso di attenersi alla decisione d'allontanamento ordinata in conclusione alla procedura d'asilo ordinaria, o se l'esistenza di un caso di rigore personale giustifica la disposizione dell'ammissione provvisoria.
La circolare del 21 dicembre 2001 si rivolgeva a tutti i Cantoni. Nella prassi, tuttavia, ne è stato fatto uso in misura diversa: fino al 18 novembre 2003 sono state inoltrate alle autorità federali domande concernenti 2'190 persone provenienti dai settori dell'asilo e degli stranieri, di cui 640 hanno ottenuto nel frattempo il regolamento del soggiorno. Le domande provenivano da 17 Cantoni (Vaud, Ginevra, Berna, Friburgo, Neuchâtel, Ticino, Zurigo, Soletta, Basilea-Campagna, Vallese, Giura, Basilea-Città, Sciaffusa, Argovia, Svitto, Zugo e Lucerna).
In base al diritto internazionale, è dato un diritto al rispetto del principio del "non respingimento"; non è dato invece un diritto generale al regolamento del soggiorno per le persone straniere la cui presenza nel Paese è illegale. La legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, la legge federale sull'asilo come pure i disegni di revisione delle due leggi non contengono regolamentazioni federali vincolanti concernenti le persone straniere dimoranti illegalmente in Svizzera; i pertinenti interventi parlamentari sono stati respinti. La circolare del 21 dicembre 2001 è stata redatta in collaborazione con la CCDGP e con le autorità cantonali: illustra la prassi delle autorità federali e non riveste un carattere giuridicamente vincolante.
Per questo motivo non è possibile realizzare una totale armonizzazione della presentazione dei casi di rigore personale da parte dei Cantoni, nel settore dell'asilo come in quello degli stranieri. I Cantoni non sono tenuti a presentare i casi di rigore personale. La prassi divergente risulta dalla ripartizione delle competenze, dettata dalla legge, tra Confederazione e Cantoni. Le autorità federali attirano tuttavia regolarmente l'attenzione dei Cantoni sulla necessità di perseguire, in linea di principio, un'armonizzazione della prassi.
Il Consiglio federale ritiene opportuna l'istituzione di centri di consulenza indipendenti attivi nei Cantoni. Tali centri sono in grado di garantire il necessario contatto con le autorità competenti e di aiutare direttamente le persone interessate a pianificare correttamente il loro avvenire - se del caso nel Paese d'origine. Siffatti centri di consulenza non sono tuttavia in grado di influire sulle competenze stabilite per legge o sulle procedure pendenti.
Il Consiglio federale non ritiene invece utile creare un centro di consulenza per persone straniere residenti illegalmente in Svizzera. In questo contesto prende tuttavia atto del fatto che la Commissione federale degli stranieri (CFS) sta esaminando l'utilità e l'eventualità di creare, di concerto con i Cantoni e le organizzazioni interessate, una siffatta struttura di accoglienza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.