03.3296 · Interpellanza · 2003-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il controllo alla frontiera delle derrate alimentari spetta alla Confederazione. A tal fine, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) organizza annualmente delle campagne mirate in collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Quest'ultima è incaricata di organizzare il prelievo di campioni a caso. I funzionari di frontiera ricevono istruzioni chiare onde poter prelevare i campioni che saranno inviati ai laboratori di controllo, molto spesso si tratta di laboratori cantonali. Le autorità cantonali, in tal modo, sono al corrente delle azioni intraprese.
2. La legislazione federale in materia di derrate alimentari disciplina le pratiche enologiche autorizzate e vieta l'utilizzo di coloranti nel vino. Detta legislazione si applica sia ai vini indigeni sia a quelli d'importazione. Inoltre, i metodi di controllo descritti nel Manuale delle derrate alimentari permettono di evidenziare la presenza di tali coloranti nel vino.
È necessario, tuttavia, precisare che sia in Svizzera sia all'estero l'utilizzo di tintori (vini dalla forte colorazione) onde dare tono e colore ai vini rossi è autorizzato senza obbligo di dichiarazione. Al contrario, è vietata la decolorazione del vino.
3. Non siamo in possesso di informazioni che confermino questa affermazione. In linea di massima i vini sono acquistati franco cantina e le spese di trasporto sono a carico dell'importatore. Tuttavia, non si escludono aiuti al settore vitivinicolo, com'è peraltro il caso anche in Svizzera.
4. La Confederazione non effettua alcun controllo di questo tipo. In linea di massima, la vendemmia è svolta da adulti o, laddove possibile, con l'ausilio di mezzi meccanici. Tuttavia, non può essere escluso l'impiego di bambini com'è stato constatato in diversi settori economici dei Paesi in via di sviluppo.
5. I controlli in materia di tutela della salute e di protezione dagli inganni ai danni del consumatore sono svolti innanzitutto alla frontiera, congiuntamente dall'AFD e l'UFSP, come pure all'interno del Paese a cura dei laboratori cantonali. Dette autorità possono muovere in qualsiasi momento delle contestazioni agli importatori o ai commercianti di vini interessati, le quali possono comportare addirittura il ritiro dei prodotti contestati dal mercato in caso di colpe gravi. Inoltre, la Commissione federale per il controllo del commercio dei vini svolge delle ispezioni sulla contabilità delle cantine di tali aziende onde sorvegliare la corretta utilizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni di provenienza. Va notato infine che le importazioni da Paesi membri dell'Unione europea rappresentano oltre l'80 per cento del volume d'importazione. L'allegato 7 (commercio dei prodotti vitivinicoli) dell'accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) sancisce l'equivalenza delle due legislazioni; le pratiche enologiche e la lista degli additivi autorizzati sono identiche.
A livello mondiale, invece, la legislazione di alcuni Paesi contempla pratiche enologiche che in Svizzera sono vietate. Quando si constatano tali pratiche in riferimento ad un prodotto finito, l'autorità di controllo ha la possibilità di contestare il vino in questione entro i limiti del principio della proporzionalità e dei nostri impegni internazionali, segnatamente in materia di eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio.
Risposta del Consiglio federale.