03.3302 · Mozione · 2003-06-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Chi soffre di un'infermità congenita ha diritto ai provvedimenti sanitari necessari; il loro costo è coperto dall'assicurazione invalidità fino ai 20 anni di età dell'assicurato e dall'assicurazione malattia in seguito.
Chi è affetto da celiachia viene tuttavia privato, a partire dai 20 anni, di tale sostegno poiché non necessita generalmente di prestazioni medico-sanitarie, ma di prodotti alimentari speciali (privi di glutine).
In considerazione del costo ragguardevole, che questa dieta comporta, chiedo che il Consiglio federale provveda a colmare l'attuale lacuna legislativa garantendo anche a chi è affetto da celiachia la continuità dei provvedimenti riconosciuti fino a 20 anni.
Begründung
L'intolleranza al glutine è un'infermità che colpisce circa il sette per mille della popolazione. Essa non necessita di particolari prestazioni medico-sanitarie, ma di una dieta a base di alimenti privi di glutine. Alla copertura del loro costo, sensibilmente più elevato dei normali cibi, concorre l'AI con un contributo progressivo in rapporto all'età. Questo sussidio cessa tuttavia al termine del 20° anno di età dell'assicurato.
Diversamente dagli altri casi, per i quali è ripreso dall'assicurazione malattia, le persone affette da celiachia non beneficiano più di nessun contributo. I prodotti privi di glutine non rientrano infatti tra i provvedimenti coperti dalla LAMal. Appare perciò indispensabile ovviare a questa lacuna con la relativa completazione della LAI o della LAMal.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel diritto vigente non si riscontra alcuna lacuna di fondo relativa alla copertura delle prestazioni: in caso di infermità congenite l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume infatti, come in caso di malattia, i costi non coperti dall'assicurazione invalidità. Questo vale anche per gli assicurati che hanno compiuto 20 anni. I prodotti che in seguito ad infermità congenita erano stati coperti dall'assicurazione invalidità fino al 20° anno d'età continuano ad essere rimborsati dall'assicurazione malattie se sono contenuti nel sottoelenco dei medicamenti per le infermità congenite dell'elenco delle specialità.
Il caso evocato dal promotore della mozione, vale a dire quello dell'intolleranza al glutine, rappresenta un caso particolare solo in quanto l'assicurazione invalidità versa importi forfetari annuali per la copertura dei costi di diete speciali prescritte e sorvegliate da un medico. Questi importi forfetari non sono compatibili con il sistema dell'assicurazione malattie, ragion per cui i pazienti affetti da celiachia che hanno compiuto i 20 anni non ottengono da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie il rimborso delle prestazioni summenzionate. Se verrà presentata una debita richiesta documentata, per esempio da parte di un'associazione di esperti in materia, il Consiglio federale è disposto a far esaminare dalla competente commissione di esperti dell'assicurazione malattie il problema degli importi forfetari, fermo restando che nel quadro della verifica dell'appropriatezza e dell'economicità, prevista dall'articolo 32 LAMal, andrà tenuto conto del fatto che per i pazienti affetti da celiachia i prodotti dietetici speciali non rappresentano l'unica soluzione, in quanto essi possono ricorrere anche a prodotti non contenenti glutine (ad esempio il riso).
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.