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03.3352 · Mozione · 2003-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare l'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) precisando che anche ai conducenti di veicoli a motore destinati al trasporto professionale di merci è vietato il consumo di bevande alcoliche durante il lavoro e nelle sei ore precedenti l'inizio del lavoro.

Begründung

Un anno dopo la catastrofe accaduta nella galleria del San Gottardo si è tenuta in Ticino una giornata di studio intitolata "Gestione di una catastrofe e responsabilità. Insegnamenti e proposte normative scaturite dall'incidente del 24 ottobre 2001 nella galleria stradale del San Gottardo". Negli atti del convegno, di prossima pubblicazione, vengono avanzate una serie di proposte sul piano delle infrastrutture, della segnaletica e dell'autosalvataggio, del soccorso agli utenti in galleria, dell'informazione al pubblico, dell'equipaggiamento dei veicoli, della gestione del traffico in galleria, del diritto assicurativo in Europa, delle norme dell'aiuto alle vittime e della prevenzione in generale. Le proposte riguardanti le modifiche di leggi e ordinanze per contribuire ad accrescere lo standard di sicurezza nell'ambito stradale, toccano sia il livello europeo, sia il livello svizzero.

Per quanto concerne il livello svizzero si propone tra l'altro di introdurre un cambiamento nell'articolo 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC).

La modifica proposta nella mozione consiste nell'estensione del divieto di consumo di bevande alcoliche anche ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto professionale di merci. L'esperienza insegna che anche questo tipo di trasporto comporta rischi elevati per la sicurezza stradale: lo dimostra quanto successo al San Gottardo il 24 ottobre 2001, senza contare i potenziali casi di pericolo intercettati dalla polizia prima dell'entrata in galleria. Con una semplice modifica si potrebbe così marcare maggiormente il rischio oggettivo provocato dal consumo di bevande alcoliche da parte di conducenti di veicoli che, per le loro dimensioni, già costituiscono un accresciuto pericolo nella circolazione stradale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Sul piano materiale, il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice della mozione. Nella sua raccomandazione del 17 gennaio 2001, la Commissione UE va in una direzione simile, proponendo ai propri Stati membri di abbassare il valore limite di alcolemia per i conducenti di camion allo 0,2 per mille. Nella mozione si chiede peraltro che i conducenti di veicoli adibiti al trasporto professionale di merci vengano equiparati a quelli che effettuano trasporti professionali di persone. Secondo l'articolo 2 capoverso 4 ONC a quest'ultimi è vietato il consumo di bevande alcoliche durante il lavoro e nelle sei ore precedenti l'inizio dello stesso. Il mancato rispetto di questa norma costituisce soltanto una contravvenzione ai sensi dell'articolo 96 ONC.

Nell'ambito della procedura di consultazione relativa alla riforma delle ferrovie 2, si discuterà se per i conducenti nei trasporti pubblici, tra cui quelli stradali, occorra fissare valori limite inferiori a quelli definiti a titolo generale dall'Assemblea federale. La proposta dell'autrice della mozione per principio viene dunque accolta. Il Consiglio federale intende tuttavia esaminare se ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci si debba applicare l'articolo 2 capoverso 4 ONC o, eventualmente, i valori limite più severi fissati per i conducenti dei trasporti pubblici. Resta inoltre da definire a quale livello legislativo introdurre una simile norma.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.