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03.3368 · Mozione · 2003-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 21 giugno 2002 il Parlamento ha decretato la legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, scegliendo Bellinzona e San Gallo quali ubicazioni delle due nuove corti federali. Contemporaneamente ha abilitato il Consiglio federale a concludere con i Cantoni del Ticino e di San Gallo una convenzione sulla partecipazione finanziaria alle spese per l'istituzione del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale.

Per la decisione sulle sedi presa dal Parlamento sono state determinanti considerazioni di ordine politico, basate sulla volontà di distribuire le istituzioni federali più importanti tra tutte le regioni del Paese. La proposta divergente del Consiglio federale, che si fondava in primo luogo su riflessioni di ordine pratico, legate alla creazione e all'organizzazione dei nuovi tribunali, non ha invece trovato la maggioranza in Parlamento.

Al contrario di quanto afferma l'autore della mozione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) non ha mai dato la garanzia, per quel che concerne la partecipazione alle spese, che le sedi di Bellinzona e di San Gallo avrebbero rispettato le stesse condizioni di Friburgo e Aarau, le sedi scelte dal Consiglio federale. Nell'ambito del dibattito sulle sedi il capo del DFGP ha al contrario più volte fatto notare che occorreva fare delle distinzioni per quel che concerneva le promesse fatte dai diversi Cantoni interessati nell'imminenza delle discussioni a livello politico sulle ubicazioni. Mentre il Governo del Cantone di Argovia, preferito dal Consiglio federale, aveva garantito per scritto una partecipazione finanziaria (lettera del 27 febbraio 2002) e il Governo ticinese aveva dichiarato di essere disposto a intavolare negoziati in merito, ma senza impegnarsi in misura maggiore rispetto a quanto avrebbero fatto altri Cantoni (lettera del 7 maggio 2002), i rappresentanti dei Cantoni di Friburgo e San Gallo non hanno mai lasciato trapelare nulla di esplicito circa la questione della partecipazione finanziaria.

Fondandosi sulla base legale menzionata in precedenza e relativa alla conclusione di una convenzione sulla partecipazione finanziaria, già il 3 luglio 2002 il Consiglio federale ha dato incarico all'organizzazione professionale di progetto creata per l'istituzione dei nuovi tribunali federali e all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) di intavolare con i Cantoni del Ticino e di San Gallo trattative sul finanziamento. Nel mandato ha confermato l'aspettativa espressa nel messaggio aggiuntivo concernente le sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, ossia che i Cantoni d'ubicazione avrebbero dovuto mettere a disposizione il terreno e partecipare in misura adeguata alle spese di costruzione dell'edificio (FF 2001 5396).

Di conseguenza l'organizzazione di progetto e l'UFCL hanno dato avvio a colloqui a livello tecnico e politico con i Cantoni del Ticino e di San Gallo. L'11 novembre dello scorso anno si è tenuta una prima tornata di consultazioni tra i direttori del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e del DFGP nonché i Consiglieri di Stato Schönenberger e Keller-Sutter (SG) e Pedrazzini (TI). In tale occasione entrambi i Cantoni si sono dichiarati disposti a fornire un adeguato contributo finanziario ai costi di costruzione dei tribunali, rilevando tuttavia che tale disponibilità non si fondava su un obbligo legale. Hanno fatto in tal senso riferimento al tenore dell'articolo 3 della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, che abilita il Consiglio federale a concludere con i Cantoni d'ubicazione una convenzione relativa alla loro partecipazione finanziaria, senza tuttavia definirne in modo più preciso l'estensione.

Nel corso di questa prima tornata di negoziati le parti si sono accordate per discutere dell'ammontare della partecipazione cantonale soltanto una volta scelti gli immobili e dopo aver effettuato gli studi di fattibilità, con la relativa valutazione dei costi. Alla fine di giugno 2003 sono stati scelti gli immobili e dalla fine di luglio 2003 sono disponibili gli studi di fattibilità. La Confederazione e i Cantoni interessati hanno quindi previsto di far effettuare una valutazione dei costi di costruzione entro la fine di agosto 2003, di modo che i due Cantoni possano riprendere i negoziati sull'ammontare della loro partecipazione ancora nell'autunno di quest'anno.

Il Parlamento deve ancora decidere in via definitiva se i tribunali debbano essere edificati dalla Confederazione o se la direzione dei lavori vada affidata ai Cantoni. La fissazione della prossima tornata di negoziati dipende non da ultimo anche dalla risoluzione di tale questione. Le Camere federali discuteranno nel corso della sessione autunnale il messaggio del Consiglio federale sulle misure di sgravio 2003 del budget della Confederazione. In tale occasione dovranno dibattere anche della decisione del Consiglio federale, essenziale per le trattative finanziarie, secondo la quale per le opere civili vengono messi a preventivo unicamente mezzi destinati alla preservazione del valore e della funzionalità. Se il Parlamento aderirà a tale decisione del Consiglio federale, occorrerà allora trovare un'altra soluzione alla questione della partecipazione ai costi, nel caso in cui la Confederazione assumesse la direzione dei lavori. Pertanto con i Cantoni di San Gallo e del Ticino si esaminano al momento anche modelli che prevedono l'edificazione dei tribunali da parte del Cantone e la locazione degli immobili alla Confederazione. In tal caso le modalità di partecipazione ai costi del Cantone devono ancora essere stabilite.

Indipendentemente dagli sviluppi concernenti la partecipazione finanziaria all'edificazione dei tribunali, già nel mese di giugno di quest'anno la Confederazione e il Cantone del Ticino hanno concluso una convenzione di massima che sancisce la disponibilità da parte del Cantone a contribuire e disciplina diverse prestazioni preliminari relative alla sistemazione provvisoria e all'attività del Tribunale penale federale.

In tali circostanze il Consiglio federale non ha alcun motivo per mettere in dubbio la disponibilità dei Cantoni del Ticino e di San Gallo a concludere una convenzione sulla partecipazione dei costi.

Occorre infine considerare che la parte organizzativa della legge federale sul Tribunale penale federale, che contempla anche la disposizione relativa alla sede del tribunale, è entrata in vigore il 1° agosto 2003 (decreto di entrata in vigore del Consiglio federale del 25 giugno 2003). Il Tribunale penale federale inizierà la sua attività il 1° aprile 2004; i contratti d'affitto per gli spazi provvisori sono già stati firmati. Una nuova regolamentazione relativa all'ubicazione dei tribunali costringerebbe i membri del Tribunale penale federale, che inizieranno la loro attività il prossimo autunno a Bellinzona, a trasferirsi in un'altra sede soltanto pochi mesi dopo la loro entrata in funzione.

Per tutti questi motivi il Consiglio federale non vede alcuna ragione per proporre al Parlamento, in base alle motivazioni invocate nella mozione, sedi alternative da attribuire ai tribunali federali di prima istanza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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