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03.3373 · Mozione · 2003-06-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Un'imposta sulla sostanza complementare all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata soppressa a livello federale il 1° gennaio 1959. Da allora nella Costituzione federale non vi è più alcuna base per un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche. Per reintrodurre a livello federale un'imposta sulla sostanza sarebbe necessaria una pertinente base nella Costituzione federale, che dovrebbe essere approvata da popolo e Cantoni. Un tale progetto non avrebbe tuttavia un grande successo. Inoltre, la sostanza costituisce un substrato fiscale di competenza cantonale che è d'altronde rilevato fiscalmente da tutti i Cantoni.

2. In un messaggio del 1980 il Consiglio federale aveva già sottoposto alle Camere federali, in adempimento di una mozione, diverse possibilità per un'ulteriore imposizione del settore bancario. In primo piano vi era l'imposizione degli averi fiduciari presso banche svizzere. Il Consiglio federale aveva pertanto proposto un'imposta preventiva del 5 per cento sugli interessi degli averi fiduciari presso le banche e le casse di risparmio svizzere. Nelle consultazioni parlamentari non si era tuttavia trovata una maggioranza per una tale imposta, principalmente a causa del timore che un'imposta preventiva, anche se solo del 5 per cento, avrebbe comportato una fuga delle operazioni fiduciarie verso l'estero.

Grazie alla pianificata direttiva del Consiglio intesa a garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi all'interno della Comunità, accompagnato da un progetto di accordo con la Svizzera, l'UE ha da poco introdotto una regolamentazione nel settore dell'imposizione degli interessi. La sua entrata in vigore, tuttavia, dipende dalla conclusione favorevole delle trattative in corso fra l'UE, da una parte, e Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino, dall'altra, dall'attuazione di misure equivalenti anche in quei territori menzionati nella decisione emanata dal Consiglio a Feira il 19/20 giugno 2000 e, dal punto di vista del Consiglio federale, dall'accordo con l'UE relativo ai negoziati bilaterali II. L'esistente progetto dell'accordo Svizzera-UE sull'imposizione dei redditi da interessi prevede espressamente che prestazioni d'interesse su averi fiduciari presso agenti pagatori svizzeri sono soggette alla trattenuta d'imposta nell'UE o, a scelta del beneficiario effettivo, alla notifica, se quest'ultimo è una persona fisica domiciliata in uno Stato membro dell'UE. Pertanto, nel diritto dell'imposta preventiva svizzera, il trattamento degli averi fiduciari non subisce cambiamenti.

3. In merito alla richiesta dell'introduzione di un'imposta sull'esportazione di capitali si prende posizione al numero 8.

4. La vigente tariffa dell'imposta federale diretta è caratterizzata da una forte progressione. Secondo l'ultima statistica disponibile (1997/1998), quasi i due terzi delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta delle persone fisiche sono procurati solo da circa il 6 per cento di tutti i contribuenti. Con la riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie decisa dal Parlamento il 20 giugno 2003 questo rapporto potrebbe acuirsi, dato che circa il 24 per cento dei contribuenti (rispetto al 20 % secondo la legge vigente) risulterà esentato dall'imposta federale diretta.

Alla luce di questa situazione di fatto sarebbe difficile dimostrare la necessità d'intervenire a favore dell'introduzione di un'ulteriore imposta federale sulla ricchezza.

5. Nella sua risposta a diversi recenti interventi, il Consiglio federale ha affermato che una soppressione del segreto bancario svizzero non entra in discussione, poiché si tratta anche della protezione della sfera privata. Il Consiglio federale mantiene questa sua posizione. Ciò non significa però assolutamente che esso approvi abusi di questa protezione, tant'è vero che il segreto bancario non è impenetrabile. Infatti, l'ordinamento giuridico svizzero contiene numerose disposizioni che impediscono l'abuso del segreto bancario e permettono alle autorità svizzere di accedere a informazioni bancarie in caso di corruzione, riciclaggio di denaro o frode fiscale. Tali informazioni possono venir trasmesse anche ad autorità straniere nell'ambito di richieste di assistenza giudiziaria. Il Consiglio federale è pertanto dell'opinione che una "vera lotta" alla frode fiscale come la richiede l'autore della mozione, secondo la legge vigente, ha già luogo.

Come noto la Svizzera riscuote inoltre un'imposta preventiva del 35 per cento su interessi di crediti depositati in banche svizzere, su interessi di obbligazioni emesse da debitori residenti in Svizzera, nonché su dividendi di azioni svizzere. Da una parte, l'imposta preventiva è un mezzo efficace per incrementare l'onestà fiscale dei contribuenti svizzeri, poiché costituisce un incentivo a dichiarare tali entrate nella dichiarazione fiscale, conseguendo in tal modo il suo rimborso o la compensazione con le imposte dovute. D'altra parte, però, l'imposta preventiva viene prelevata anche su interessi e dividendi svizzeri versati a persone residenti all'estero. Nella misura in cui risiede in uno Stato che ha stipulato con la Svizzera una convenzione di doppia imposizione, il destinatario di tali ricavi può di regola farsi restituire, in tutto o in parte, l'imposta preventiva relativamente elevata se confrontata a livello internazionale. Le autorità fiscali estere devono confermare la richiesta di rimborso. Tale procedura assicura pertanto che i redditi da capitale provenienti dalla Svizzera vengano regolarmente tassati nei rispettivi Paesi.

A livello internazionale, il Consiglio federale si è mostrato cooperativo anche nell'ambito dell'imposizione transfrontaliera dei redditi da interessi, come già accennato al numero 2. La proposta svizzera di una trattenuta d'imposta per i pagamenti di interessi che un agente pagatore situato sul territorio svizzero versa a una persona fisica con domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE è stata quindi approvata anche dal Consiglio dei ministri dell'UE. L'accordo può essere concluso in maniera definitiva non appena saranno concluse positivamente anche le rimanenti trattative nel quadro dei bilaterali II tuttora in corso.

Queste considerazioni dovrebbero aver illustrato in modo esaustivo la serietà del Consiglio federale nell'ambito della lotta alla frode, nonostante la volontà di mantenere il segreto bancario.

6. A livello federale, gli utili da sostanza immobiliare vengono imposti unicamente se vengono realizzati a titolo professionale o su immobili della sostanza commerciale. Per contro, tutti i Cantoni impongono anche gli utili immobiliari privati. Quasi ovunque si combatte la speculazione gravando in misura maggiore gli utili realizzati a breve termine, di regola con la riscossione di un supplemento.

Con riferimento agli utili privati realizzati in borsa, gli stessi sono esenti da imposta sia a livello federale sia cantonale. L'imposizione degli utili da capitale su beni mobili privati può sembrare giustificata, se si considera solo l'aspetto della sistematica fiscale. Una nuova imposta deve però sempre essere in sintonia con il contesto globale di un sistema fiscale. Vista la situazione svizzera in quest'ambito occorre sollevare ampie riserve. In particolare i confronti a livello internazionale non sono significativi, poiché i Paesi che impongono gli utili in capitale privati di regola non riscuotono alcun'imposta sulla sostanza e/o non conoscono la doppia imposizione economica degli utili delle imprese e dei dividendi distribuiti. Inoltre, in caso di imposizione degli utili realizzati in borsa bisognerebbe logicamente permettere che vengano dedotte anche le perdite subite in borsa. Nei periodi di andamento poco favorevole della borsa, come quello che stiamo vivendo ora da molto tempo, le spese per la riscossione di un'imposta sugli utili da capitale supererebbero di gran lunga gli utili che ne deriverebbero.

7. Il fatto che anche persone giuridiche che non realizzano utili debbano pagare l'imposta sul capitale e per tale ragione debbano ricorrere al loro capitale proprio sta nella natura di un'imposta sul capitale. In un sistema fiscale orientato al criterio dell'imposizione secondo la capacità contributiva non vi dovrebbe essere di principio spazio per imposte che hanno come conseguenza il consumo della sostanza. Inoltre, anche all'estero, a parte poche eccezioni, non vengono riscosse imposte sul capitale per le persone giuridiche. Di conseguenza bisogna escludere una reintroduzione dell'imposta sul capitale che, a livello federale, non viene riscossa dal 1998.

8. Ai numeri 1 e 4 sono ampiamente illustrati i motivi per cui un rafforzamento delle aliquote d'imposta a livello federale non è né possibile né necessario. Il Consiglio federale non intende neppure intervenire eccessivamente sul mercato libero, controllando qualitativamente i flussi di capitale, sottoponendo ad autorizzazione gli investimenti all'estero o gravando con un'imposta l'esportazione di capitali. Esso ritiene piuttosto che la Svizzera offra, tramite un carico fiscale moderato nel confronto internazionale, condizioni attrattive sia per i capitali sia per le imprese, contrastandone in tal modo la fuga.

9. Anche il Consiglio federale ritiene che l'amnistia fiscale non debba divenire un'"istituzione", poiché un'amnistia costituisce pur sempre un'ingerenza nel vigente sistema giuridico. Tuttavia vi sono concreti indizi dell'esistenza in Svizzera di patrimoni importanti, non rilevati a sufficienza dal profilo fiscale e che cercano una via nella legalità. Alla fine di giugno 2003, il Consiglio federale ha pertanto posto in consultazione un progetto di semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e di introduzione della denuncia spontanea esente da pena. Favorire (parzialmente) gli eredi solleva minori preoccupazioni etiche rispetto a un'amnistia fiscale generale, visto che in genere gli eredi non sono colpevoli delle sottrazioni di imposta commesse dal defunto. Il Consiglio federale è dell'opinione, che inserendo le pertinenti disposizioni nella legislazione ordinaria, sia possibile affrontare in maniera efficace le richieste di un'amnistia fiscale generale che negli ultimi tempi sono diventate più frequenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.